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Sentenza — n. 44588/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44588/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44588/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 18/3/2021, ha rigettato la richiesta di riparazione avanzata ex art. 314 cod. proc. peri., dall'odierno ricorrente MARINARO NICOLA, in relazione all'asserita ingiusta detenzione patita dal 1/6/2012 al 18/6/2012 in regime di custodia cautelare in carcere e poi fino al 6/9/2012 in regime di arresti domiciliari (successivamente sostituita da obbligo di dimora) in quanto indagato per i reati di associazione per delinquere, truffa ag- gravata e corruzione. Il ricorrente veniva prosciolto dall'accusa con sentenza del Tribunale di Foggia del 28/11/2017 divenuta irrevocabile il 2/2/2018.

Regesto Legislator

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art. 611 c.p, art. 314 cod. proc. pen, art. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44588/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 7/8/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale istruzione penale per appropriazione indebita accredito per compiti assistenziali indennità per insolvenza prova dell'indigenza

Disposizioni normative citate

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art. 611 c.p
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINARO NICOLA nato a CERIGNOLA il 07/11/1964 avverso l'ordinanza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p.
art. 314 cod. proc. pen
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
presso questa Corte Suprema in data 7/8/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINARO NICOLA nato a CERIGNOLA il 07/11/1964 avverso l'ordinanza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. Giulio Romano, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 18/3/2021, ha rigettato la richiesta di riparazione avanzata ex art. 314 cod. proc. peri., dall'odierno ricorrente MARINARO NICOLA, in relazione all'asserita ingiusta detenzione patita dal 1/6/2012 al 18/6/2012 in regime di custodia cautelare in carcere e poi fino al 6/9/2012 in regime di arresti domiciliari (successivamente sostituita da obbligo di dimora) in quanto indagato per i reati di associazione per delinquere, truffa ag- gravata e corruzione. Il ricorrente veniva prosciolto dall'accusa con sentenza del Tribunale di Foggia del 28/11/2017 divenuta irrevocabile il 2/2/2018.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Marinaro, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Ci si duole dell'avvenuto rigetto della richiesta di riparazione sull'erronea cir- costanza che il Marinaro, nella qualità di impiegato dell'ASL di Foggia, non avesse fornito alcuna giustificazione in relazione ad alcune presunte utilità ricevute.

Ciò costituisce, secondo la tesi del ricorrente, un evidente travisamento dei fatti in quanto l'indagato, in sede di interrogatorio di garanzia, offriva tutte le plau- sibili giustificazioni in relazione ai fatti contestati, tanto è vero che l'interrogatorio è composto da ben 38 pagine. La contestazione riguardava l'associazione con altri impiegati della ASL di Fog- gia per effettuare acquisti di dispositivi, con atti amministrativi ideologicamente falsi, per prezzi e quantità esorbitanti, senza effettuare verifica di congruità nonché per commettere i reati di truffa e corruzione.

Il ricorrente riporta la motivazione resa nella sentenza di assoluzione, laddove si esclude ogni coinvolgimento del Marinaro, la cui totale estraneità ai fatti emer- geva -si sostiene- fin dall'inizio. Nessuna censura -sostiene- può muoversi alla sua condotta, dal momento che in sede di interrogatorio di garanzia ebbe a precisare che le spese di pernottamento in albergo e le cene erano sostenute dal Di Stefano per espresso accordo tra i due mentre quelle di viaggio erano a carico del Marinaro essendo relative alle trasferte ad Urbino dove entrambi si recavano all'università perché iscritti alla facoltà di Sociologia.

Si lamenta in ricorso che rimpugnato provvedimento ometta ogni valutazione delle dichiarazioni rese ed anzi affermi che non sia stata resa alcuna spiegazione sul punto.Il ricorrente ritiene che le giustificazioni offerte nell'immediatezza delle con- testazioni offrano una ragionevole alternativa alle supposizioni dell'accusa, smon- tando il principale indizio rappresentato dalla supposizione dell'avvenuto paga- mento dei pernottamenti e delle cene da parte del Frongia quale riconoscenza nei confronti del Di Stefano Nazario e per ingraziarsi anche il Marinaro.

In tal modo quello che l'accusa considerava un grave indizio, perdeva le ca- ratteristiche di certezza e univocità necessarie per sostenere l'accusa e applicare la misura cautelare. La conferma di ciò deriverebbe dal fatto che nelle migliaia di atti di indagini non è stata rinvenuta alcuna prova di responsabilità dell'odierno ricorrente per acquisti inutili o inutilizzabili a prezzi esorbitanti e sulla base di atti falsi. Le persone informate sui fatti, Cannone primario del reparto di cardiologia, Giordano suo alter ego e Castro caposala del reparto, non avrebbero mai riferito fatti che coinvolgessero il Marinaro, anzi la Castro e la Giordano non lo avevano mai conosciuto prima del suo arrivo in reparto su sollecitazione dei militari inter- venuti per l'ispezione e perquisizione.

Si aggiunge, inoltre, che in relazione ai pagamenti per pernottamenti e cene ad Urbino non vi era alcuna prova che il Marinaro conoscesse Frongia o ci avesse mai avuto contatti. In realtà il Frongia veniva presentato dal Di Stefano al ricorrente, come un suo parente, marito di una sua cugina, e quest'ultimo non partecipava mai ai loro incontri, che avvenivano in albergo o nell'auto del Frongia durante gli spostamenti per i quali il Marinaro utilizzava sempre, da solo o in compagnia di altri, la propria auto seguendo quella dei due. Si aggiunge che il Marinaro era un impiegato di settimo livello, non qualifica- bile come un mero appositore di timbri, lo stesso riceveva le richieste dei primari, le protocollava e le trasferiva ai propri superiori.

Anche le istruttorie a lui assegnate passavano sempre alle verifiche dei superiori, la valutazione della convenienza delle operazioni era riservata ai dirigenti e al direttore generale, che rendevano esecutivo l'atto. La qualifica di gestore della pratica T-MED non è mai stata dimostrata. Né è stata mai dimostrata alcun atto o attività compiuta perché le ditte, Progestione EMC di Castagnoli Renzo e C. e Effe Multi Utility s.., ricavassero più profitti. Si è ritenuto che il Marinaro fosse stato, insieme ad altri, promotore dell'ac- quisto del T-MED per la cardiologia senza alcuna prova.

Ci si duole che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici della riparazione sia errata, parziale, illogica ed incoerente essendo fondata su un solo elemento errato, il non aver fornito una propria versione dei fatti.Mentre non appare provata l'esistenza di alcuna condotta colposa grave, al di là della omessa valutazione degli elementi atti ad escludere che la condotta del Marinaro sia stata priva di qualsiasi negligenza tale da ingenerare negli inquirenti una falsa rappresentazione della realtà. L'omessa valutazione della posizione del Marinaro, contrapposta all'unico er- roneo dato del silenzio, avrebbe consentito in ogni caso di escludere la sussistenza di qualsiasi colpa grave.

Si lamenta, infatti, che la Corte distrettuale abbia valutato l'unico elemento sopra citato in maniera erronea e avulsa da tutti gli atti processuali. Mentre ove fosse stata operata una corretta valutazione ex ante di tutti gli elementi relativi alla condotta dell'indagato, sia prima che dopo l'emissione del provvedimento cautelare, sarebbe emerso con evidenza la carenza di dolo o colpa grave nella stessa. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con tutte le con- seguenze di legge.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 7/8/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.

4. In data 4/10/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocature Generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

5. Il ricorso è fondato. Sussiste il dedotto vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata che, per- tanto, va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bari, cui va demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti in questo giudizio di legittimità.

6. Ed invero, come si evince ex actis, in data 17/1/2020, il Marinaro formulava alla Corte barese istanza ex art. 314 cod. proc. pen. nella quale si soffermava sui contenuti della sentenza di assoluzione, sull'asserita insussistenza di suoi compor- tamenti colposi atti ad avere determinato la misura cautelare a suo carico e sui pregiudizi subiti dalla carcerazione. A fronte della stessa, il giudice della riparazione, con una scarna motivazione, dopo avere ricordato i principi affermati da questa Corte di legittimità in tema di riparazione per ingiusta detenzione, si limita ad affermare: "Tale principio si atta- glia perfettamente al caso in esame: il Tribunale di Foggia, pur assolvendo il pre- detto dalle imputazioni ascrittegli ai sensi del capoverso dell'art. 530 cpp, pur tut- tavia stigmatizzava che "nel periodo in contestazione Marinaro ricevette , in as- senza di una qualsivoglia valida giustificazione, delle utilità dalla Effe Multj Utility ", anche se non poteva ritenersi provato per le ragioni evidenziate nel corpo mo- tivazionale della sentenza dedicata alla posizione del Marinaro (pagg. 34-35) che tali utilità fossero il prezzo di atti illegittimi commessi dal Marinaro nell'ambito della procedura di acquisizione del sistema TMED al reparto di cardiologia di San Severo.

Tali "utilità" sono state valorizzate in chiave accusatoria nell'ordinanza custodiale in atti emessa nei suoi confronti (cfr. pag.55 e segg.) ed il Marinaro non ha ...ad- dotto alcuna giustificazione a riguardo, né in sede di interrogatorio di garanzia, né al dibattimento e neppure in questa sede". Soprattutto, l'ultimo passaggio appare oscuro, in quanto non risponde all'obiezione difensiva, reiterata in questa sede, secondo cui, al contrario, in sede di interrogatorio di garanzia il Marinaro ebbe a fornire agli inquirenti le spiegazioni richieste.

Non va trascurato, peraltro, che, ai sensi del nuovo dettato normativo dell'art.314 cod. proc. pen., "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'arti- colo 64, co. 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo" (così come novellato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Igs. 8 novem- bre 2021, n. 188 con decorrenza dal 14/12/2021), non potrebbe più tenersi conto, quale causa ostativa all'indennizzo, dell'eventuale silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio. In ogni caso, peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato si palesa insufficiente a spiegare in che termini i comportamenti che si addebitano al Mari- naro (le utilità ricevute dalla Effe Multj Utility) possano aver determinato il giudice ad emettere la misura cautelare nei suoi confronti in relazione al reato contestato da cui è stato poi assolto.

Tale deficit motivazionale andrà, pertanto, colmato dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Ap- pello di Bari, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese