Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 44587/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44587/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44587/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 27/5/2021 rigettava la richiesta di riparazione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. da Di Pardo Angelo in relazione all'asserita ingiusta detenzione patita agli arresti dal 4/12/2015 al 14/12/2015, giusta ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Foggia, in data 30/11/2015 per il reato previsto e punito dagli artt. 81 c.p. e 73 co. 1 309/90, così come formulato nel capo 11) dell'imputazione. In data 14/12/2015 la misura veniva poi sostituita con l'obbligo di presenta- zione alla P.G. sino al 26/7/2016, data in cui il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Foggia, all'esito del giudizio abbreviato incondizionato, con- dannava l'imputato alla pena di anni due di reclusione ed curo seimila di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Con sentenza del 16/1/2018, divenuta irrevocabile il 1/6/2018, la Corte di Appello di Bari assolveva Di Pardo Angelo per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530 cpv cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 611 c.p, art. 314 cod. proc. pen, artt. 81 c.p, art. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44587/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Di Pardo deducendo, quale unico motivo, di se- guito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen, la violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice della riparazione non spiega in che termini la ritenuta colpa grave abbia avuti un'efficacia sinergica nella instaurazione del procedimento cautelare L'ordinanza - ci si duole- indica un solo elemento di mero sospetto e non motiva sul nesso tra tale elemento e l'applicazione della custodia domiciliare e con il mantenimento della stessa.

Parole chiave

Generato dall'IA
dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti indennità per detenzione pentito test sul consumo di droga trattamento residenziale delle dipendenze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 611 c.p
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PARDO ANGELO nato a TERMOLI il 27/12/1995 avverso l'ordinanza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p.
art. 314 cod. proc. pen
La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 27/5/2021 rigettava la richiesta di riparazione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen.
artt. 81 c.p
da Di Pardo Angelo in relazione all'asserita ingiusta detenzione patita agli arresti dal 4/12/2015 al 14/12/2015, giusta ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Foggia, in data 30/11/2015 per il reato previsto e punito dagli artt. 81 c.p.
art. 611 cod. proc. pen
presso questa Corte Suprema in data 15/10/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PARDO ANGELO nato a TERMOLI il 27/12/1995 avverso l'ordinanza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. Giovanni Di Leo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese e quelle dell'Avv. Giovanni Berardi per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 27/5/2021 rigettava la richiesta di riparazione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. da Di Pardo Angelo in relazione all'asserita ingiusta detenzione patita agli arresti dal 4/12/2015 al 14/12/2015, giusta ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Foggia, in data 30/11/2015 per il reato previsto e punito dagli artt. 81 c.p. e 73 co. 1 309/90, così come formulato nel capo 11) dell'imputazione. In data 14/12/2015 la misura veniva poi sostituita con l'obbligo di presenta- zione alla P.G. sino al 26/7/2016, data in cui il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Foggia, all'esito del giudizio abbreviato incondizionato, con- dannava l'imputato alla pena di anni due di reclusione ed curo seimila di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Con sentenza del 16/1/2018, divenuta irrevocabile il 1/6/2018, la Corte di Appello di Bari assolveva Di Pardo Angelo per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530 cpv cod. proc. pen.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Di Pardo deducendo, quale unico motivo, di se- guito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen, la violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice della riparazione non spiega in che termini la ritenuta colpa grave abbia avuti un'efficacia sinergica nella instaurazione del procedimento cautelare L'ordinanza - ci si duole- indica un solo elemento di mero sospetto e non motiva sul nesso tra tale elemento e l'applicazione della custodia domiciliare e con il mantenimento della stessa.

Né risulta preso in esame il contenuto degli atti in- vestigativi, ai fini della eventuale valutazione delle espressioni usate, sotto il pro- filo della negligenza o della imprudenza, quali cause del prevedibile, anche se non voluto, intervento degli inquirenti. Il tutto, per di più, nel quadro di circostanze di fatto che, come si è accennato, non consentivano in alcun modo di ipotizzare la sussistenza del reato così come contestato, emergendo, anzi, indicatori di opposto segno. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 15/10/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso.4. In data 1/10/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. In data 7/11/2022 ha presentato le proprie conclusioni l'Avv. Giovanni Berardi, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

6. Il motivo sopra illustrato appare fondato e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bari, cui andrà demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti nel presente giudizio di legittimità.

7. Ed invero, va evidenziato che, in data 31/3/2020 il Di Pardo, a mezzo del proprio difensore, avanzava istanza ex art. 314 cod. proc. pen. nella quale, riper- corso l'iter del processo svoltosi a suo carico e richiamati ampi stralci della sen- tenza con cui in secondo grado era stato assolto, proponeva una serie di articolate questioni volte ad evidenziare l'assenza di comportamenti colposi che potessero avere contribuito all'emissione del titolo cautelare a suo carico. Sottolineava, in particolare, il comportamento processuale tenuto sin dall'ar- resto, allorquando aveva inteso rispondere agli inquirenti in merito all'addebito a suo carico.

Si soffermava, in particolare (cfr. pag. 7 e ss.) sul contenuto dell'unica inter- cettazione che dava conto del contatto con Altieri Antonio per l'approvvigiona- mento ad uso personale della marijuana e si sottoponevano al giudice della ripa- razione le giustificazioni fornite dal Di Pardo, evidenziando come gli stessi investi- gatori avessero dato atto che la persona da identificarsi in Angelin/Angelino fosse Elena Angelo e non Di Pardo Angelo. Orbene, a fronte di tale articolata istanza all'esito della camera di consiglio del 27/5/2021, con un provvedimento vergato in calce al verbale di udienza dal Pre- sidente del Collegio, la Corte barese così provvede: "ritenuto che sussista colpa grave da parte dell'istante, il quale nell'interrogatorio di garanzia ha ammesso di avere non solo acquistato stupefacente per uso personale dall'Altieri, noto spac- ciatore, ma di aver avuto frequenti contatti con il predetto e di aver sostato più volte nell'area di spaccio PQM rigetta l'istanza de qua".

Si tratta, con tutta evidenza di una "non risposta" alle questioni formulate con la sopra ricordata istanza difensiva. Con una tecnica redazionale assolutamente incongrua, il provvedimento im- pugnato, in particolare, come fondatamente lamenta il ricorrente non affronta in alcun modo il tema del rapporto sinergico che deve sussistere tra la colpa riscon- trata in capo all'interessato e l'evento detenzione. Un provvedimento quale quello impugnato non offre alcuna risposta in rela- zione al percorso motivazionale che ha portato il giudice della riparazione a negare al Di Pardo il chiesto indennizzo, non spiegando in che termini i comportamenti che gli si addebitano (i frequenti contatti con l'Altieri per acquistare dello stupefa- cente per uso personale e la sua sosta nell'area in cui si spacciava) possano aver determinato il giudice ad emettere la misura cautelare nei suoi confronti in rela- zione al contestato spaccio da cui è stato poi assolto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Ap- pello di Bari, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso