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Sentenza — n. 44578/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses wrongful detention claim where defendant's ambiguous criminal associations constitute grave fault.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44578/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione rejected Rahulia Aliaksandr's appeal against the lower court's denial of compensation for wrongful detention. The applicant argued that the evidence linking him to a criminal group was insufficient and inconsistent with his acquittal on association charges. The court held that ambiguous associations with convicted criminals, supported by intercepted communications, legally constitute grave fault barring compensation.

Regesto Legislator

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Art. 648 bis cod. pen.; Art. 7 I. n. 203/1991: Ambiguous associations with criminal subjects, corroborated by intercepted communications, constitute grave fault precluding the right to compensation for wrongful detention.

Parole chiave

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wrongful detention compensation grave fault bar ambiguous criminal association intercepted communications acquittal inconsistency indennizzo per carcerazione preventiva assistenza riabilitativa riabilitazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 bis cod. pen.
Art. 7 I. n. 203 del 1991
pen., aggravato dall'art. 7 della I.
art. 648 bis cod. pen
art. 314, comma 1 cod. proc. pen
L'art. 314, comma 1 cod. proc. pen.
art. 314 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, Dieni
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, Dieni, Rv.
Sez. 4, n. 1235 del 2/11/2013, Calò
262436 01; Sez. 4, n. 1235 del 2/11/2013, Calò, Rv 25861001; Sez.
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese
1235 del 2/11/2013, Calò, Rv 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv.
Sez. 4, n. 51722 del 16/11/2013, Fratepietro
25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/11/2013, Fratepietro, Rv.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RAHULIA Aliaksandr, nato in Bielorussia il 24/06/1973 Avverso l'ordinanza del 17/05/2018 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Nocera; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Lidia Giorgio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; Lette le note scritte depositate dal difensore e procuratore speciale del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza assunta in data 17 maggio 2018, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente Rahulia Aliaksandr, in relazione alla detenzione sofferta in stato di custodia cautelare in carcere dal 16.04.2006 al 03.03.2009, detratto il periodo di mesi sei computato ai fini della determinazione della pena da espiare per altro fatto, in relazione a ipotesi di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, commesso in Napoli e provincia ed in Roma e provincia fino al 23.02.2003, nonché per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., aggravato dall'art. 7 della I. n. 203 del 1991, accertato in Somma Vesuviana e Massa di Somma il 29.07.2002. Dall'ipotesi associativa era stato assolto dal Tribunale di Napoli mentre, in relazione alla contestazione concernente il riciclaggio era stato assolto dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 26 ottobre 2015.

2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, ha riconosciuto la condizione impeditiva alla riparazione in quanto il ricorrente avrebbe concorso a dare causa alla detenzione per dolo o colpa grave, in ragione di un comportamento extraprocessuale che aveva avvalorato l'apparenza di aderire all'associazione mafiosa, diretta e partecipata da cittadini di nazionalità ucraina, dedita all'attività di estorsione in danno di autisti di minibus per il trasporto di merci e persone tra l'Ucraina e l'Italia, in quanto inserito in un'allarmante contesto criminale, con stretti e costanti rapporti con il coimputato Bekysh Volodymir ed altri soggetti coinvolti nelle attività illecite del gruppo criminale, individuati in sede cautelare quali diretti collaboratori, con funzioni esecutive di attuazione del disegno criminoso del promotore ed organizzatore Kotz Victor.

Rilevava, in particolare, che non vi è corrispondenza tra gli elementi acquisiti nella fase delle indagini e fondanti il titolo custodiale emesso nei confronti del ricorrente e quelli valutati nel giudizio penale. Nella sentenza di assoluzione del Tribunale di Napoli si evidenziava che non erano state acquisite in dibattimento molte delle prove indicate dall'ufficio del PM in sede di requisitoria, tra le quali il compendio delle intercettazioni del febbraio 2003, rilevanti per stabilire i collegamenti tra l'istante e gli altri componenti dell'organizzazione.

Inoltre, nella sentenza di appello si rilevava l'inutilizzabilità in sede dibattimentale delle prove assunte nei procedimenti diversi nei confronti degli originari coimputati, in assenza del consenso delle parti, e l'assenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie. Da siffatto comportamento extra processuale la Corte di appello faceva derivare la prova di un contegno gravemente imprudente, omertoso e connivente che, nel diverso piano prognostico che disciplina la riparazione per la ingiusta detenzione, ha determinato una apparenza di complicità del ricorrente nelle attività illecite del gruppo criminale e, pertanto, l'esigenza di un intervento preventivo dell'autorità giudiziaria.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, Rahulia Aliaksandr, deducendo, con un unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nell'accertamento del dolo e della colpa grave. La difesa ha evidenziato la assoluta carenza di motivazione circa la sufficienza degli elementi acquisiti nella fase delle indagini a condurre ad una sentenza di condanna del ricorrente per la partecipazione alla ipotesi associativa, non intervenuta per la mancata acquisizione in dibattimento dell'intero compendio probatorio.

Ha evidenziato, in particolare, che nel medesimo procedimento il GUP presso il Tribunale di Napoli aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere, per non aver commesso il fatto, nei confronti del coimputato Bekysh. Sottolinea, inoltre, che lo stesso Bekysh non solo non ha mai riportato sentenza di condanna per fatti associativi, ma avrebbe ottenuto la riparazione per l'ingiusta detenzione "con ordinanza della Corte di Appello di Napoli, Sez. 8°". Quanto al dato emergente dal compendio delle intercettazioni, secondo la difesa il giudice dell'ingiusta detenzione avrebbe erroneamente imputato le stesse alla posizione del ricorrente, mentre appare chiaro, da una lettura dei passi successivi della sentenza, che queste riguardavano il solo imputato Kotz.

Chiedeva pertanto l'annullamento della ordinanza impugnata.

4. Il P.G. della S.C., nella requisitoria scritta del 11 ottobre 2022, ha concluso richiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

5. Con nota del 13 ottobre 2022 la difesa del ricorrente, condividendo le conclusioni del procuratore generale, si è riportato al ricorso presentato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.

2. La Corte d'appello ha ritenuto che il comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato emergesse da elementi di prova non smentiti dai giudici dell'assoluzione, riscontrata dalle conversazioni telefoniche intercettate e dagli stabili rapporti con gli altri partecipi. In particolare, la Corte di appello valorizza l'accertato pregresso coinvolgimento del ricorrente, con taluni dei medesimi coimputati, in un sodalizio criminale operante nel territorio piemontese, al quale lo stesso Rahulia aveva ammesso di aver prestato collaborazione, nonché il contenuto delle intercettazioni telefoniche, attestanti i collegamenti del ricorrente con gli altri componenti della organizzazione. Dal complesso dei citati elementi, emersi nella fase delle indagini e non smentiti dalle contrastanti acquisizioni dibattimentali, la Corte di appello ha tratto solide indicazioni dell'inserimento del Rahulia in un allarmante contesto criminale e dei sui stretti rapporti con il coimputato Bekysh e contatti con altri soggetti coinvolti nelle attività illecite.

3. Il motivo è infondato. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento riparatorio è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sez. 1J, n. 51779 del 28 novembre 2013, Nicosia, Rv. 257606).

L'art. 314, comma 1 cod. proc. pen. prevede che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine.

Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). Tale comportamento, peraltro, può anche consistere in una condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, certamente valutabile però ai diversi fini che ci occupano (sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898).

4. Tale essendo la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta del tutto coerente con i suindicati principi e il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni non evidenzia alcuna contraddittorietà, né manifesta illogicità.

5. L'argomento sul quale sostanzialmente ruota l'intera prospettazione difensiva, vale a dire l'assenza di pregnanza indiziaria dei rapporti intrattenuti con il Bekysh Volodynnyr, anch'egli assolto per il reato associativo, e con altri soggetti partecipi del "gruppo Kotz", lo stesso costituisce mera lettura alternativa degli elementi fattuali non smentiti in sede di assoluzione, non preceduta, peraltro, da un effettivo confronto con la motivazione nel suo complesso, con la quale i giudici della riparazione hanno congruamente giustificato il proprio convincimento, attingendo alle stesse affermazioni del giudice della cognizione, per il quale quei collegamenti erano certamente esistenti (apporti dichiarativi, esiti delle operazioni di intercettazione telefonica, risultanze investigative acquisite anche in altri procedimenti), sebbene non fossero stati raccolti sufficienti elementi per definirne portata e contenuto. 5.1.

La prospettazione accusatoria di una adesione del Rahulia al sodalizio criminoso operante nelle province di Napoli e Roma, risultava, dunque, riscontrata dalle conversazioni telefoniche intercettate e dagli stabili rapporti con gli altri partecipi. Con argomentare del tutto corretto sotto il profilo logico giuridico il giudice della riparazione ha poi rappresentato che tali condotte extra processuali si prestavano, all'epoca dell'adozione della misura, ad essere interpretate quale concreto collegamento con il sodalizio criminoso e pertanto quali indizi di reità o di correità a carico del ricorrente.5.2.

Né è suscettibile di assumere rilevanza il dedotto riconoscimento dell'indennizzo in favore di coindagato Bekysh, disposto con ordinanza della Corte di appello di Napoli, Sez. 8, n. 93/05 del 6.7.2005, allegata dalla difesa, stante l'autonomia delle valutazioni delle singole posizioni dei concorrenti e, soprattutto, riferendosi a fatti diversi e pregressi (fattispecie di rapine e ricettazione in concorso e condotte di partecipazione ad associazione criminale operante nel territorio di Torino) rispetto a quelli posti a base dei provvedimenti cautelari emessi nei confronti dell'odierno ricorrente, come tali non incidenti sulla accertata ambiguità delle frequentazioni dei soggetti coinvolti di traffici illeciti..

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, Dieni, Rv. 262436 01; Sez. 4, n. 1235 del 2/11/2013, Calò, Rv 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/11/2013, Fratepietro, Rv. 25787801).

6. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricor