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Sentenza — n. 44022/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44022/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44022/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'Il gennaio 2022 la Corte di appello di Roma ha respinto l'istanza di ricusazione avanzata da Ersild Toska nei confronti della dott.ssa Laura Morselli, giudice del Tribunale di Latina. L'istanza era stata proposta perché la dott.ssa Morselli, investita, quale giudice monocratico, della decisione del procedimento penale n. 1378/21 - che vede Toska imputato del reato di cui agli artt. 81 comma 2, cod. pen. e 73 commi 1, 1 bis e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - in data 21 dicembre 2021 aveva provveduto su una richiesta di sostituzione di misura cautelare fondata sul venire meno del quadro indiziario a seguito dell'udienza dibattimentale del 4 ottobre 2021 e l'aveva dichiarata «inammissibile» affermando, tra l'altro:

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, articolo 34 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44022/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067). Nel caso in esame, !a richiesta di revoca di misura cautelare è stata incidentalmente proposta nel corso di un giudizio di merito e, più volte, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio, il giudice del dibattimento che ha emesso un provvedimento in materia cautelare riguardante un imputato. In questi casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti della cautela è legittimamente effettuata dal giudice investito della causa di merito nella quale è attratta la decisione cautelare, che costituisce solo un momento di cognizione incidentale.

Parole chiave

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tutela del processo decisionale esame di cassazione udienza dibattimentale domanda tardiva di ricusazione eccezione di cosa giudicata ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
articolo 34 cod. proc. pen
Nel caso in esame, !a richiesta di revoca di misura cautelare è stata incidentalmente proposta nel corso di un giudizio di merito e, più volte, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 34 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOSKA ERSILD nato il 07/08/1997 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza dell'Il gennaio 2022 la Corte di appello di Roma ha respinto l'istanza di ricusazione avanzata da Ersild Toska nei confronti della dott.ssa Laura Morselli, giudice del Tribunale di Latina. L'istanza era stata proposta perché la dott.ssa Morselli, investita, quale giudice monocratico, della decisione del procedimento penale n. 1378/21 - che vede Toska imputato del reato di cui agli artt. 81 comma 2, cod. pen. e 73 commi 1, 1 bis e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - in data 21 dicembre 2021 aveva provveduto su una richiesta di sostituzione di misura cautelare fondata sul venire meno del quadro indiziario a seguito dell'udienza dibattimentale del 4 ottobre 2021 e l'aveva dichiarata «inammissibile» affermando, tra l'altro:

«questo giudice era presente all'udienza del 4 ottobre 2021 e ha valutato tutti gli atti istruttori sino al termine della stessa». L'istanza di ricusazione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello, secondo la quale la dott.ssa Morselli ha pronunciato «una ordinanza meramente processuale» che contiene «la constatazione (non valutazione) degli atti istruttori compiuti nell'udienza».

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Toska censurando la motivazione adottata dalla Corte di appello che sarebbe carente perché «apodittica». La difesa sostiene che l'ordinanza adottata in materia cautelare contiene una valutazione dell'esito dell'istruttoria e, dunque, una manifestazione anticipata di un «chiaro e orientato convincimento quanto ai fatti oggetto di imputazione» e che tale valutazione è stata espressa senza alcuna necessità funzionale, al di fuori di ogni collegamento o legame con l'oggetto della decisione.

3. Con memoria scritta del 9 agosto 2002 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.

5. Il ricorrente ritiene pregiudizievole dell'imparzialità del giudicante il contenuto di una ordinanza pronunciata in data 21 dicembre 2021 con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità di una richiesta di revoca di misura cautelare depositata il 16 dicembre 2021. Nel dichiarare l'inammissibilità della richiesta di revoca della misura il giudice ha osservato: che si trattava di nuova istanza di contenuto analogo ad altra, proposta al termine dell'udienza del 4 ottobre 2021 e respinta in ragione del fatto che l'attività istruttoria svolta non era idonea «a modificare il quadro indiziario e cautelare già vagliato nelle precedenti fasi processuali»; che contro questa ordinanza era stato proposto appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.; che una richiesta di revoca di contenuto analogo, proposta il 7 dicembre 2021, era stata dichiarata inammissibile perché reiterativa della precedente essendo ancora pendente il giudizio di appello; che la richiesta del 16 dicembre 2021 altro non era che una nuova proposizione della medesima istanza, fondata sui medesimi presupposti, ed era stata proposta, nella persistente pendenza del giudizio di appello, «in assenza di qualunque elemento di novità» rispetto alle decisioni precedenti.

In questo contesto, il giudice ha rilevato di essere stato presente all'udienza del 4 ottobre 2021 e aver valutato «tutti gli atti istruttori assunti sino al termine della stessa», ha sottolineato, quindi, che la decisione di rigetto dell'istanza avanzata al termine dell'udienza del 4 ottobre era già stata da lui valutata concludendo che il quadro indiziario e cautelare non fosse modificato. Si deve ricordare, allora, che l'indebita manifestazione del proprio convincimento espressa dal giudice con la delibazione incidentale di una questione procedurale può rilevare come causa di ricusazione solo quando la valutazione compiuta non sia «imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali» e quando «anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato» (Sez.

U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067). Nel caso in esame, !a richiesta di revoca di misura cautelare è stata incidentalmente proposta nel corso di un giudizio di merito e, più volte, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio, il giudice del dibattimento che ha emesso un provvedimento in materia cautelare riguardante un imputato. In questi casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti della cautela è legittimamente effettuata dal giudice investito della causa di merito nella quale è attratta la decisione cautelare, che costituisce solo un momento di cognizione incidentale.

Il Giudice delle leggi ha ritenuto infatti che, in questi casi, non sarebbe ragionevole frammentare il giudizio attribuendo ogni singola decisione a giudici diversi da quello che deve emettere la decisione di merito. Muovendo da queste premesse, la giurisprudenza di legittimità ha più volte escluso che possano configurarsi situazioni di incompatibilità, rilevabili come motivo di ricusazione, per il giudice del dibattimento che abbia adottato provvedimentiin materia cautelare nei confronti delle persone imputate nel procedimento. Si è sottolineato, infatti, che «il giudice del dibattimento è investito, in tema di misure cautelari, di una competenza accessoria, che si radica in ragione di quella principale, che gli è propria, del giudizio su! merito» (Sez. 1, n. 38657 del 22/09/2004, Assinnata, Rv. 229537;

Sez. 2, n. 17401 del 24/03/2009; Russo, Rv. 244345; Sez. 6, n. 11 del 29/12/2015, dep. 2016, Gammuto, Rv. 265466). Tale è, appunto, la situazione verificatasi nel caso di specie.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co