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Sentenza — n. 44021/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against pre-trial detention citing sufficient grounds and lack of proportionality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44021/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Mohamed Suidica against the Milan Tribunal's confirmation of his pre-trial detention in prison. The defendant argued that the detention violated procedural nullity rules regarding the severity of the alleged crimes and the lack of proportionality compared to available alternative measures. The court found these arguments unfounded, noting that the specific crimes committed justified the measure and that the lower court properly assessed the unavailability of less restrictive options due to the suspect's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 274, 275, 278 c.p.p.; The Court of Cassation holds that pre-trial detention is lawful when the specific crimes warrant it and the lower court provides specific reasoning for the unavailability of less restrictive measures.

Parole chiave

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pre-trial detention procedural nullity proportionality principle alternative measures custodia cautelare capacità di subire la carcerazione aiuto all'evasione di detenuti restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 274 lett. b) e c) cod. proc. pen.
nonché la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett.
Art. 275, comma 1 e 2 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo deduce l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in riferimento all'art. 275, comma 1 e 2 cod.
Art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen.
in quanto l'ordinanza impugnata non motiva sulla necessaria proporzione rispetto all'entità del fatto ed alla pena irrogabile.Con il terzo motivo deduce l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in riferimento all'art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen. in relazione agli artt.
Art. 280, comma 2 cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in riferimento all'art. 280, comma 2, cod.
Art. 278 cod. proc. pen.
art. 624 bis cod. pen
Infatti dopo aver posto in essere il furto di una felpa all'interno di un esercizio commerciale in data 18.4.2022, come descritto nell'imputazione provvisoria, l'indagato aveva commesso altri due furti nella zona di Lodi in data 20.4.2022 ed era stato tratto in arresto per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.
art. 624 comma 1 cod. pen
(trattandosi del furto di una felpa del valore di Euro 25,00) occorre confrontarsi con la cornice edittale di cui all'art. 624 comma 1 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37099 del 08/07/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SUIDICA MOHAMED nato il 20/02/2001 avverso l'ordinanza del 10/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10.5.2022 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Gip presso il Tribunale di Busto Arsizio in data 25.4.2022 aveva applicato a Suidica Mohamed la misura della custodia cautelare in carcere ritenuti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1 n. 2 cod. pen, 61 n. 5 cod. pen. nonché la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett.

b) e c) cod. proc. pen. stante il pericolo di fuga e di reiterazione desumibile dal quadro personale e criminale dell'indagato. Nell'ordinanza gravata si poneva in rilievo che la misura era stata applicata in relazione a diversi episodi realizzati nell'arco di soli quattro giorni di tempo. Infatti dopo aver posto in essere il furto di una felpa all'interno di un esercizio commerciale in data 18.4.2022, come descritto nell'imputazione provvisoria, l'indagato aveva commesso altri due furti nella zona di Lodi in data 20.4.2022 ed era stato tratto in arresto per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. commesso a Milano in data 21.4.2022 ed a seguito di rito direttissimo, scarcerato con applicazione dell'obbligo di dimora. All'esito dell'udienza di convalida il Gip aveva applicato al Suidica, senza fissa dimora e fornito di diversi alias nonché assuntore di stupefacenti, la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso detta ordinanza l'indagato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo motivo deduce l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in riferimento all'art. 280, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art.278 cod. proc. pen. atteso che la custodia cautelare in carcere è prevista solo per i reati che prevedono nel massimo una pena non inferiore a cinque anni. Nella specie vi è una contemporanea presenza di circostanze eterogenee. Ponendo l'aggravante contestata di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. in giudizio di bilanciamento con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (trattandosi del furto di una felpa del valore di Euro 25,00) occorre confrontarsi con la cornice edittale di cui all'art. 624 comma 1 cod. pen. con conseguente illegittimità della misura custodiale.

Con il secondo motivo deduce l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in riferimento all'art. 275, comma 1 e 2 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza impugnata non motiva sulla necessaria proporzione rispetto all'entità del fatto ed alla pena irrogabile.Con il terzo motivo deduce l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in riferimento all'art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 163 e 133 cod. pen. per non avere il Tribunale ritenuto concedibile la sospensione condizionale della pena e per aver ritenuto inoperante lo sbarramento della pena non superiore ai tre anni in ragione dell'assenza di alcuna indicazione di domicilio idoneo.

Con il quarto motivo deduce l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in riferimento all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per avere il Tribunale omesso di valutare se le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, siano idonee o meno al caso concreto.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il primo motivo è infondato. Ed invero, come correttamente ritenuto nell'ordinanza impugnata, il reato contestato (art. 625 comma 1 n. 2 c.p.) giustifica l'applicazione della misura a prescindere dalla sussistenza dell'aggravante contestata. Né può avere rilievo ai fini dell'applicazione della misura la questione dell'incidenza dell'aggravante ex art. 62 n. 4 cod. pen. trattandosi di tema proposto per la prima volta in questa sede, senza indicare elementi fattuali da cui il giudice "a quo" avrebbe potuto ricavare, senza margini di errore, il valore economico della merce sottratta. 2.2.

Parimenti infondato è il secondo motivo. Ed invero il Tribunale dopo aver ripercorso la genesi del procedimento e quindi aver dato atto che il Suidica era stato più volte arrestato per reati contro il patrimonio per provvedere alle proprie esigenze nonché per acquistare droga, ha ritenuto con motivazione puntuale che "la misura disposta appare l'unica applicabile a fronte delle condotte dell'indagato, finora descritte, e della sostanziale assenza delle condizioni necessarie ai fini della favorevole prognosi per l'applicazione della sospensione condizionale della pena". 3.3.

Infondato è anche il terzo motivo. Va premesso che ai fini della inoperatività, in conformità all'ultimo periodo dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., del limite dei tre anni di pena detentiva minima necessario per l'applicazione della custodia cautelare in carcere, qualora gli arresti donniciliari non possano essere disposti per mancanza di un luogo idoneo, il giudice è tenuto a fornire specifica motivazione in ordine alla verificata inadeguatezza di ogni altra misura meno afflittiva (Sez. 2, n. 37099 del 08/07/2021, Rv. 282017 - 02).

Nella specie il Tribunale ha dato conto delle ragioni per cui le altre misure non possono essere applicate ("inidoneità di misure meno stringenti specie di carattere non detentivo") La mancata concessione della sospensione condizionale afferisce ad una valutazione di merito come tale non sindacabile in questa sede ove motivata in modo congruo. 4.4. Il quarto motivo è del pari infondato. Il Tribunale ha motivato sul punto ritenendo che "l'insussistenza di capacità autocustodiali dell'indagato., non consentono di ritenere idonee misure meno stringenti di quella applicata specie di carettere non detentivo".

In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.