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Sentenza — n. 43472/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43472/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43472/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 29.11.2021, il Tribunale della Spezia ha applicato a Matteo Conti la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Per quanto qui rileva, ha anche disposto ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 5.9.2017 (irrevocabile il 1.12.2017).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43472/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 4.1. Quanto alla dedotta illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza impugnata, è appena il caso di rilevare che è ormai da tempo consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (sin da Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005 - dep. 2006, Rv. 233518 - 01; conf. S.U., 29 novembre 2005, n. 17782/06, Duduman, non massimata), secondo cui la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. 4.2.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale motivi di cassazione reati qualificati contro gli stupefacenti recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 29.11.2021, il Tribunale della Spezia ha applicato a Matteo Conti la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONTI MATTEO nato a LA SPEZIA il 02/03/1990 avverso la sentenza del 29/11/2021 del TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29.11.2021, il Tribunale della Spezia ha applicato a Matteo Conti la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Per quanto qui rileva, ha anche disposto ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 5.9.2017 (irrevocabile il 1.12.2017).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena e alla erronea qualificazione del delitto nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 73 cit. anziché in quella di cui al comma 5 dello stesso articolo.

3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Quanto alla dedotta illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza impugnata, è appena il caso di rilevare che è ormai da tempo consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (sin da Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005 - dep. 2006, Rv. 233518 - 01; conf. S.U., 29 novembre 2005, n. 17782/06, Duduman, non massimata), secondo cui la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. 4.2.

Quanto alla censura sulla qualificazione giuridica del fatto, si osserva che essa è indeducibile in quanto non rientrante fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Infatti, è agevole rilevare che, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto si risolve nella pretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto, finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invocata ipotesi attenuata del reato in contestazione, peraltro in assenza di ragioni specifiche a sostegno della doglianza.

Del resto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr.

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01).

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos