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Sentenza — n. 43106/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain, allowing confiscation of drug transport vehicle due to proven instrumental modification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43106/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's complaints regarding sentencing criteria and the confiscation of the vehicle. While the defense argued for generic mitigating circumstances and questioned the logic of confiscation, the Court held that appeals against plea bargains are strictly limited to specific grounds like legal qualification errors, not sentencing discretion. Regarding confiscation, the Court confirmed the vehicle's seizure was valid because the vehicle was structurally modified for drug transport, establishing a necessary link of instrumental use to the crime.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 240, comma 1, cod. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; confiscation of vehicles used in drug trafficking is valid when structural modifications prove a stable instrumental link to the crime.

Parole chiave

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plea bargain appeal confiscation of vehicle drug transport crime instrumental modification procedural inadmissibility responsabilità penale dei minori vie di fatto diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo di doglianza, si osserva: ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 240, comma 1, cod. pen.
pen.").Ciò premesso, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., possono essere soggette a confisca le cose che servirono a commettere il reato ovvero le cose che ne costituiscano il prodotto o il profitto.
Art. 606, cod. proc. pen.
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),
art. 606 cod. proc. pen
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.").Ciò premesso, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Ascione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'APRANO SALVATORE nato a MINTURNO il 17/06/1965 avverso la sentenza del 26/01/2022 del GIP TRIBUNALE di CASSINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/se1 le conclusioni del PG

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. D'Aprano Salvatore ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Cassino di applicazione della pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., in relazione al reato dì cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 L'esponente si duole dei criteri di determinazione della pena, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nel secondo motivo di ricorso deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la disposta confisca della vettura adoperata per il trasporto dello stupefacente.

2. Il P.G. presso questo Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo di doglianza, si osserva: ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La pena applicata, che rispecchia l'accordo tra le parti, non presenta profili di illegalità, pertanto, alla luce della disciplina richiamata, il motivo di doglianza prospettato dalla difesa non può formare oggetto di impugnazione.

4. E' d'uopo rilevare, quanto al secondo motivo di ricorso, come risulti ormai pacificamente ammessa la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento relativamente alle disposizioni concernenti la confisca: le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine al contrasto profilatosi in materia, hanno stabilito che è ricorribile per cassazione, per vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento che stabilisca una misura di sicurezza ove questa non abbia formato oggetto di pattuizione tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279348 - 01, così massinnata: "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.").Ciò premesso, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., possono essere soggette a confisca le cose che servirono a commettere il reato ovvero le cose che ne costituiscano il prodotto o il profitto.

Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è dunque necessario che sia provata la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo). Nel caso in esame la disposta confisca è stata ampiamente motivata in ragione della strumentalità con il reato contestato all'imputato, avendo il Tribunale posto in evidenza che il veicolo, nella disponibilità dell'imputato, era stato modificato proprio per essere adibito al trasporto di stupefacente [cfr., in termini, Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Ascione, Rv. 275973:"Ai fini della confisca facoltativa della vettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente, è necessaria la sussistenza di un collegamento stabile del veicolo con l'attività criminosa, che dia vita ad un rapporto funzionale desumibile anche dall'impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali strumentali per l'occultamento o il trasporto di droga, non rilevando, in tal caso, che le parti del veicolo modificate conservino la funzionalità originaria, in modo da continuare a potere essere utilizzate anche per finalità non delittuose. (Fattispecie in cui è stata accertata una modifica al vano portaoggetti del veicolo per occultare la droga)"].

5. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 3 novembre 2022