Ordinanza — n. 43100/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale Napoli Nord ha revocato d'ufficio, ex art. 112, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002, l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore di Luigi Castaldo, avendo accertato la mancanza originaria delle relative condizioni di reddito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 36 Cost; Ordinanza — n. 43100/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 112, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002, l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore di Luigi Castaldo, avendo accertato la mancanza originaria delle relative condizioni di reddito.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDO LUIGI nato a ACERRA il 16/06/1982 avverso l'ordinanza del 27/12/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del PG, ANDREA VENEGONI, nel senso dell'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale Napoli Nord ha revocato d'ufficio, ex art. 112, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002, l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore di Luigi Castaldo, avendo accertato la mancanza originaria delle relative condizioni di reddito.
2. Avverso il decreto Luigi Castaldo, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso diretto per cassazione, ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002, deducendo la violazione dell'art. dell'art. 76, comma 4, del citato decreto (anche in relazione all'art. 36 Cost.).
3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del Sostituto procuratore Andrea Venegoni, ha depositato richieste scritta nel senso dell'annullamento con rinvio del decreto impugnato.
4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
5. Occorre premettere che per costante e pacifica giurisprudenza di legittimità, come ribadito recentemente da Sez. 4, n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573, che il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002, nell'ipotesi in cui, come nella specie, sia stato adottato d'ufficio, è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99, relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso"). Sul punto si vedano altresì, ex plurimis: Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667).
6. Sicché, il detto provvedimento di revoca d'ufficio, nonostante le modifiche apportate al citato d.P.R. n. 115 del 2002 ad opera del d.l. n. 115 del 2005 (conv. dalla I. n. 168 del 2005), è impugnabile, a norma dell'art. 99 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice (Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851; Sez. 4, Sentenza n. 44189 del 28/09/2012, PMT in proc. Bagarella, Rv. 253644). Con la conseguente inesperibilità del ricorso diretto per cassazione ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002 (ex plurimis: Sez. 4, n. 3305 del 2022, Picariello, cit.; Sez. 4, n. 11771 del 17/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, in motivazione; Sez. 4, n. 34764 del 17/05/2012, Cavallo, Rv. 253514; Sez. 4, n. 6420 del 21/12/2011, dep. 2012, Giuffrida, Rv. 251938; Sez. 4, n. 46862 del 13/11/2011, Fiocco, Rv. 252138; Sez. 4, n. 20087 del 29/04/2010, Siddu Rv. 247546).
7. Il ricorso deve essere pertanto qualificato, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, quale opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Napoli Nord per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come ricorso ex art. 99 d.P.R. 30.5.115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Napoli Nord per l'ulteriore c