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Sentenza — n. 42284/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42284/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42284/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso é infondato. Ed invero, si é visto in premessa che la misura custodiale in relazione alla quale la Corte di merito ha denegato il riconoscimento dell'indennizzo era stata annullata dal Tribunale del Riesame il 24 settembre 2010 (pochi giorni dopo l'intervenuta restrizione cautelare del Marcolongo); orbene, nel percorso argomentativo in allora seguito dal Collegio adìto (ricavabile dalla copia dell'ordinanza allegata al ricorso), risulta evidente che la carenza genetica del quadro indiziario non riguardava l'episodio dell'8 marzo 2010, in ordine al quale al contrario il Tribunale del Riesame confermava i gravi indizi di colpevolezza; in ordine a tale episodio, all'esito del giudizio di cognizione, il Marcolongo non é stato assolto (essendo stata infatti dichiarata la prescrizione del reato) e, peraltro, lo stesso Marcolongo ha reso al riguardo dichiarazioni in larga parte ammissive e comunque confermative di una condotta - quanto meno - gravemente colposa da lui tenuta;

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen, art. 483 cod. pen; Sentenza — n. 42284/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso é infondato. Ed invero, si é visto in premessa che la misura custodiale in relazione alla quale la Corte di merito ha denegato il riconoscimento dell'indennizzo era stata annullata dal Tribunale del Riesame il 24 settembre 2010 (pochi giorni dopo l'intervenuta restrizione cautelare del Marcolongo); orbene, nel percorso argomentativo in allora seguito dal Collegio adìto (ricavabile dalla copia dell'ordinanza allegata al ricorso), risulta evidente che la carenza genetica del quadro indiziario non riguardava l'episodio dell'8 marzo 2010, in ordine al quale al contrario il Tribunale del Riesame confermava i gravi indizi di colpevolezza; in ordine a tale episodio, all'esito del giudizio di cognizione, il Marcolongo non é stato assolto (essendo stata infatti dichiarata la prescrizione del reato) e, peraltro, lo stesso Marcolongo ha reso al riguardo dichiarazioni in larga parte ammissive e comunque confermative di una condotta - quanto meno - gravemente colposa da lui tenuta;

Parole chiave

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ripristino dello statuto di rifugiato carcerazione in diritto degli stranieri soggiorno illegale allontanamento revoca del permesso di dimora ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
art. 483 cod. pen
286/1998, capo B) e falso (art. 483 cod. pen., capo C).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCOLONGO STEFANO nato a PADOVA il 01/10/1972 avverso l'ordinanza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte d'appello di Brescia, con ordinanza resa il 26 febbraio 2021, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata per conto di Stefano Marcolongo in relazione al periodo di sottoposizione dello stesso alla misura custodiale degli arresti domiciliari dal 10 al 24 settembre 2010 (venuta a cessare a seguito di annullamento da parte del Tribunale del Riesame) in relazione ad imputazione per associazione a delinquere (art. 416 cod. pen., capo A), favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 5, d.lgs. 286/1998, capo B) e falso (art. 483 cod. pen., capo C).

Rinviato a giudizio per la predetta imputazione, il Marcolongo veniva assolto dal Tribunale di Cremona in data 10 aprile 2018 da quasi tutti gli addebiti, fatto salvo un episodio occorso l'8 marzo 2010, in relazione al quale veniva dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. La sentenza di proscioglimento diveniva irrevocabile. Proprio in relazione all'episodio dell'8 marzo 2010, in relazione al quale vi é stato proscioglimento per prescrizione e non nel merito, la Corte distrettuale ha negato l'indennizzo richiesto, prendendo le mosse dalle dichiarazioni sostanzialmente ammissive del Marcolongo con riguardo al detto episodio, relativamente al fatto che in tale occasione egli si era adoperato per prolungare la permanenza di un immigrato irregolare.

La Corte bresciana evidenzia che il Tribunale del Riesame, pur annullando la misura cautelare per motivi afferenti le esigenze cautelari, aveva confermato per il resto il quadro indiziario a carico dell'instante, deponente per l'inserimento del Marcolongo in un giro di false pratiche di emersione finalizzate all'ottenimento di permessi di soggiorno per stranieri clandestini.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Marcolongo, con atto articolato in un unico motivo di doglianza. In esso il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'assenza di elementi di gravità indiziaria nel percorso argomentativo dell'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame, nonché con riguardo all'assenza di riferimenti all'episodio dell'8 marzo 2010 nell'interrogatorio di garanzia reso dal Marcolongo. Il ricorrente contesta inoltre il riferimento della Corte di merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 219/2008, che, lungi dall'escludere l'indennizzo nel caso di parziale proscioglimento per prescrizione anziché nel merito, ha invece esteso l'applicazione dell'istituto anche a casi di mancato proscioglimento nel merito; vengono poi richiamati alcuni arresti giurisprudenziali a sostegno dell'assunto e si censura l'idoneità dell'addebito riferito all'episodio di che trattasi a sostenere l'applicazione di una misura custodiale e a escludere, di per sé, il diritto alla riparazione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é infondato. Ed invero, si é visto in premessa che la misura custodiale in relazione alla quale la Corte di merito ha denegato il riconoscimento dell'indennizzo era stata annullata dal Tribunale del Riesame il 24 settembre 2010 (pochi giorni dopo l'intervenuta restrizione cautelare del Marcolongo); orbene, nel percorso argomentativo in allora seguito dal Collegio adìto (ricavabile dalla copia dell'ordinanza allegata al ricorso), risulta evidente che la carenza genetica del quadro indiziario non riguardava l'episodio dell'8 marzo 2010, in ordine al quale al contrario il Tribunale del Riesame confermava i gravi indizi di colpevolezza; in ordine a tale episodio, all'esito del giudizio di cognizione, il Marcolongo non é stato assolto (essendo stata infatti dichiarata la prescrizione del reato) e, peraltro, lo stesso Marcolongo ha reso al riguardo dichiarazioni in larga parte ammissive e comunque confermative di una condotta - quanto meno - gravemente colposa da lui tenuta;

é poi appena il caso di osservare che, quanto all'assenza di esigenze cautelari, lo stesso Tribunale del Riesame l'ha bensì esclusa, ma tenendo conto della già sofferta custodia cautelare, così privando di ogni rilevanza l'argomento difensivo anche in ordine al vaglio cautelare effettuato in quella sede. Vale, pertanto, il principio in base al quale, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607;

Sez. 4, Sentenza n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713) 2. AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali