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Sentenza — n. 42283/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42283/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42283/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dal MINISTERO ECONOMIA E FINANZE nel procedimento a carico di STUMPO FRANCESCO nato a CAULONIA il 19/03/1964 avverso l'ordinanza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

Regesto Legislator

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art. 92 c.p, art. 314 c.p, art. 91 c.p; Sentenza — n. 42283/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Cass., Sez. Un., n. 8/1999; id., Sez. Un., n. 2/1992; id., Sez. Un., n. 1/1992). In tale contesto, occorre, altresì, considerare che l'attivazione di tale procedura è assolutamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (già del Tesoro), non può spontaneamente procedere, in mancanza di tale attivata procedura e quindi extragiudizialmente, a determinazione alcuna, ne' relativamente all'an, ne' relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato.

Parole chiave

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spese di ripristino spese di esecuzione spese di difesa accollo delle spese procedurali spese di detenzione spese amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 92 c.p
e art. 92 c.p.c., per esser stato condannato a rifondere le spese del procedimento a Francesco Stumpo nei cui confronti la Corte di Appello di Cagliari ha liquidato la somma di euro 46.228,21 euro a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione patita dall'8.02.2017 al 9.10.2017.
art. 314 c.p
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 8/1999
Cass., Sez. Un., n. 8/1999; id., Sez.
Sez. Un., n. 2/1992
8/1999; id., Sez. Un., n. 2/1992; id., Sez.
Sez. Un., n. 1/1992
2/1992; id., Sez. Un., n. 1/1992).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dal MINISTERO ECONOMIA E FINANZE nel procedimento a carico di STUMPO FRANCESCO nato a CAULONIA il 19/03/1964 avverso l'ordinanza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.L'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe. Lamenta la violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e art. 92 c.p.c., per esser stato condannato a rifondere le spese del procedimento a Francesco Stumpo nei cui confronti la Corte di Appello di Cagliari ha liquidato la somma di euro 46.228,21 euro a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione patita dall'8.02.2017 al 9.10.2017. Rimarca, l'esponente, che in ragione di tale comportamento processuale, il procedimento non ha avuto natura contenziosa e che l'Amministrazione non si era opposta, essendosi limitata a richiedere l'acquisizione del provvedimento de libertate adottato dal Tribunale del riesame e non prodotto dall'istante, con espressa riserva che ciò non comportava nel merito contestazione del diritto alla riparazione.

Lamenta che la Corte territoriale non solo non ha tenuto conto dell'istanza istruttoria ma ha trattenuto la causa in decisione accogliendo la domanda e condannando l'Amministrazione alle spese. Deduce che la mancata contestazione escludeva la soccombenza del Ministero. 2.11 ricorso del Ministero è fondato. Deve, invero, considerarsi che il rapporto processuale relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., ha natura civilistica, ancorché inserito in una procedura che si svolge davanti al giudice penale, trattandosi di controversia che ha ad oggetto il regolamento di interessi patrimoniali (l'attribuzione a quel titolo di una somma di denaro) tra il privato e lo Stato; il carico delle spese di tale procedura va, conseguentemente, regolato secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. (cfr.

Cass., Sez. Un., n. 8/1999; id., Sez. Un., n. 2/1992; id., Sez. Un., n. 1/1992). In tale contesto, occorre, altresì, considerare che l'attivazione di tale procedura è assolutamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (già del Tesoro), non può spontaneamente procedere, in mancanza di tale attivata procedura e quindi extragiudizialmente, a determinazione alcuna, ne' relativamente all'an, ne' relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato.

Ne consegue che ove la Pubblica Amministrazione non si opponga affatto alla richiesta del privato, nè sull'an, ne' sul quantum della pretesa fatta valere, essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata. Pertanto, nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la P.A., nel caso non si opponga alla pretesa dell'interessato, non può essere considerata soccombente e non può pertanto essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata (Sez. 4 - , n. 5923 del 21/12/2018 Cc. (dep. 07/02/2019 ) Rv. 275124 - 01 Sez. 4, n. 34997 del 28/05/2008 - dep. 09/09/2008, Ministero Economia Finanze, Rv. 240563).

Nel caso di specie risulta dall'ordinanza impugnata, fol 1, che "il Ministero aveva avanzato nella memoria scritta di costituzione l'acquisizione dell'ordinanza del Tribunale del riesame della misura cautelare, riservandosi all'esito di non contestare l'ammissibilità della domanda e rimettendosi alla Corte e al suo prudente apprezzamento per il quantum". Risulta, pertanto, priva di qualsiasi profilo di contrapposizione la posizione assunta dal Ministero costituito rispetto alla pretesa indennitaria, in quanto nella stessa l'Amministrazione si riserva solo una migliore difesa nel prosieguo del giudizio e pertanto la memoria risulta inidonea a determinare un contraddittorio idoneo a giustificare un giudizio di soccombenza ai fini della liquidazione delle spese processuali ( Sez.4, 26.2.2015, Rv.263141; 13.11.2007, Rv.238363).

Deve pertanto procedersi all'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese di lite a favore del ministero resistente, statuizione che va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla condanna delle spese, statui