Sentenza — n. 42265/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUSARO MARCO (RINUNCIANTE) nato a NAPOLI il 20/02/1977 avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 17 maggio 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli-Nord in data 28 aprile 2022, con cui a Fusaro Marco era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 42265/2022 — snpen · Corte di Cassazione: LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 17 maggio 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli-Nord in data 28 aprile 2022, con cui a Fusaro Marco era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUSARO MARCO (RINUNCIANTE) nato a NAPOLI il 20/02/1977 avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 17 maggio 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli-Nord in data 28 aprile 2022, con cui a Fusaro Marco era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Fusaro Marco, a mezzo del suo difensore, lamentando, con unico motivo, violazione degli artt. 89 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 32 Cost., oltre ad omessa motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale gravità.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. E' successivamente pervenuto, in data 29 settembre 2022, un atto con cui il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, per intervenuta carenza di interesse, essendo stata sostituita la misura custodiale applicata al Fusaro con quella degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica.
5. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale. L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in ossequio al disposto dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ric