Sentenza — n. 42259/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 24/2/2021, la Corte di appello di Torino ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da Pittalis Antonio per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dal 29/11/2016 al 15/12/2016, nell'ambito di un procedimento in cui era chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 336 cod. pen. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, adottata con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, era annullata dal Tribunale del riesame; successivamente, su richiesta del P.M., era emesso decreto di archiviazione nei confronti di Pittalis Antonio per infondatezza della notizia di reato, ed era disposta la liberazione del ricorrente. Il Giudice della riparazione ha individuato comportamenti gravemente colposi in capo a Pittalis, considerando che la vicenda dovesse essere inscritta nell'ambito di una ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione cd. "sostanziale" (art. 314, comma 1, cod. proc. pen.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 336 cod. pen, art. 43 cod. pen, art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42259/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si osserva, con rilievo di ordine dirimente rispetto alle ulteriori questioni poste dalla difesa, la fondatezza della censura in ordine alla riconducibilità della richiesta nell'ambito dell'ipotesi contemplata dal secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., che disciplina la c.d. ingiustizia "formale", che era stata tematizzata nella domanda di riparazione rivolta alla Corte territoriale. La Corte di merito rappresenta in premessa che il titolo custodiale emesso a carico del ricorrente è stato annullato dal Tribunale del riesame che ha ritenuto che non potesse formularsi "un addebito di minaccia"; id est ha ritenuto insussistente la gravità indiziaria in ordine al reato contestato.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PITTALIS ANTONIO nato a NUORO il 19/09/1993 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/se e le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 24/2/2021, la Corte di appello di Torino ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da Pittalis Antonio per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dal 29/11/2016 al 15/12/2016, nell'ambito di un procedimento in cui era chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 336 cod. pen. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, adottata con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, era annullata dal Tribunale del riesame; successivamente, su richiesta del P.M., era emesso decreto di archiviazione nei confronti di Pittalis Antonio per infondatezza della notizia di reato, ed era disposta la liberazione del ricorrente. Il Giudice della riparazione ha individuato comportamenti gravemente colposi in capo a Pittalis, considerando che la vicenda dovesse essere inscritta nell'ambito di una ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione cd. "sostanziale" (art. 314, comma 1, cod. proc. pen.).
2. Il ricorrente, a mezzo del difensore, impugna il provvedimento di rigetto, articolando tre motivi di ricorso. I) Erronea applicazione di legge in relazione all'art. 43 cod. pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza di un profilo di colpa grave ostativo al riconoscimento del diritto all'equa riparazione. La difesa lamenta che il giudice della riparazione non ha considerato che l'ordinanza applicativa della misura cautelare è stata annullata dal Tribunale del riesame, che ha ritenuto la mancanza, ab origine, delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Tale mancanza avrebbe dovuto essere considerata dal giudice della cautela che ha adottato il provvedimento restrittivo. II) Erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza di un profilo di colpa grave ravvisato in elementi estranei al giudizio; manifesta illogicità della motivazione La Corte territoriale ha motivato la ritenuta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente sulla base di elementi del tutto estranei al giudizio di cognizione. Si è fatto riferimento alle iniziative di protesta che caratterizzarono la vita cittadina di Torino intorno all'anno 2010; il giudizio si è fondato su valutazioni sociologiche estranee alla contestazione elevata a carico del ricorrente.III) Erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. con riguardo alla valutazione del comportamento processuale tenuto dal Pittalis in sede di interrogatorio di garanzia.
Diversamente da quanto sostenuto dai giudici della riparazione, il Pittallis, in sede di interrogatorio di garanzia, rese spontanee dichiarazioni, protestando la sua estraneità al reato contestato, pur ammettendo di essere stato presente sul luogo dei fatti.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. L'Avvocatura dello Stato, per il Ministero convenuto, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso con adozione di conseguente statuizione concernente spese, diritti ed onorari del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
2. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente rispetto alle ulteriori questioni poste dalla difesa, la fondatezza della censura in ordine alla riconducibilità della richiesta nell'ambito dell'ipotesi contemplata dal secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., che disciplina la c.d. ingiustizia "formale", che era stata tematizzata nella domanda di riparazione rivolta alla Corte territoriale. La Corte di merito rappresenta in premessa che il titolo custodiale emesso a carico del ricorrente è stato annullato dal Tribunale del riesame che ha ritenuto che non potesse formularsi "un addebito di minaccia"; id est ha ritenuto insussistente la gravità indiziaria in ordine al reato contestato.
Nei confronti del richiedente è stato poi emesso decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Orbene, il Giudice della riparazione non ha riconosciuto il diritto all'indennizzo sostenendo che il richiedente abbia contribuito, con la sua condotta gravemente colposa, a dare causa alla restrizione subita. Tuttavia, nel caso in esame, deve trovare applicazione il consolidato indirizzo giurisprudenziale, risalente alle Sezioni Unite D'Ambrosio, secondo cui la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, quale generale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, valevole anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 e 280 cod. proc. pen., non può concretamente esplicarsi nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (cfr.
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Annbrosio, Rv. 247663 - 01). Nella motivazione della citata pronuncia si chiarisce che il limite indicato trova la sua giustificazione nel fatto che il sindacato sul comportamento (doloso o colposo) del soggetto attinto da misura cautelare é logicamente incompatibile con una valutazione cautelare successiva, basata sui medesimi elementi, nella quale sia stata esclusa la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura ex artt. 273 e 280 cod. proc. pen. A tal proposito si precisa che: "Allorquando, in effetti, si riconosce che il GIP era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, con ciò stesso si esclude la ravvisabilità di una coefficienza causale nella sua determinazione da parte del soggetto passivo.
La rilevanza della condotta ostativa si misura infatti non sull'influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sull'idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa (cfr. Cass., Sez. 4, 15 marzo 1995, Sorrentino). Ai fini delle verifiche di pertinenza del giudice della riparazione diviene, quindi, particolarmente importante appurare se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale sia avvenuto (vuoi nel procedimento cautelare vuoi nel procedimento di merito) sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, o alla stregua di un materiale contrassegnato da diversità (purché rilevante ai fini della decisione) rispetto ad essi, posto che la problematica della condotta sinergica viene praticamente in rilievo solo nel secondo e non anche nel primo dei suddetti casi".
3. Posti questi principi, ormai ampiamente consolidati, va rilevato che la Corte territoriale omette del tutto il confronto con il secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., senza neppure consentire di comprendere appieno su quali basi sia intervenuto l'annullamento del provvedimento cautelare da parte del Tribunale per il riesame. Il giudice della riparazione, nella disamina della vicenda in esame, è tenuto a considerare l'aspetto riguardante l'identità degli elementi in possesso del giudice della cautela rispetto a quelli risultanti innanzi al Tribunale del riesame, al fine di stabilire se la valutazione in ordine alla insussistenza originaria delle condizioni di applicabilità della misura custodiale sia avvenuto sulla base del medesimo materiale o di un materiale diverso. Deve pertanto disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Torino per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Torino cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.