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Sentenza — n. 42257/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appellate court's confirmation of license suspension after criminal charge extinguished by prescription, transferring administrative case to Prefect.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42257/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's confirmation of the driver's license suspension while dismissing the rest of the appeal. The defendant argued that the lack of adversarial proceedings regarding the administrative sanction violated his right to defense after the criminal charge was extinguished by prescription. The court ruled that once the criminal liability is extinguished, the administrative sanction becomes irrelevant to the criminal trial and must be revoked, transferring the matter to the Prefect for administrative review.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. B) c.p.; Art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p.: When a criminal charge is extinguished by prescription, any confirmed administrative sanction (such as license suspension) must be revoked, and the case must be transmitted to the competent authority for administrative proceedings.

Parole chiave

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criminal prescription administrative sanction license suspension right to defense transmission to Prefect nullity of sentence extinguishment of crime guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. B) c.p.
La corte d'appello di Bologna ha emesso, in data 12/10/2021, sentenza predibattimentale con cui ha dichiarato, inaudita altera parte, non doversi procedere nei confronti di Valeriani Andrea, per essere il reato di guida in stato di ebbrezza estinto per intervenuta prescrizione (art. 186, comma 2, lett.
Art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p.
La statuizione deve essere dunque revocata, il che può avvenire anche in questa sede in virtù dei poteri riconosciuti alla Corte di legittimità dall'art. 620, comma 1 lett.
Art. 218 c.d.s.
(Nella fattispecie la Corte, con riferimento alla statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, di trasmissione, ex art. 218 cod.
Art. 224, comma 3 c.d.s.
Si dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Reggio Emilia per quanto di competenza ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod.
art. 469 cod. proc. pen
Nel giudizio di appello, rammenta, non è consentita la pronuncia di sentenza predibattinnentale di proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen., in quanto la disciplina dettata dagli artt.
art. 129 cod. proc. pen
non contiene alcun riferimento a tale soluzione; né la pronuncia de plano può essere emessa ai sensi dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018, Quintini
Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018, Quintini, Rv.
Sez. 4, n. 18343 del 05/02/2019
Sez. 4, n. 18343 del 05/02/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALERIANI ANDREA nato a SCANDIANO il 15/04/1989 avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sertfe le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. La corte d'appello di Bologna ha emesso, in data 12/10/2021, sentenza predibattimentale con cui ha dichiarato, inaudita altera parte, non doversi procedere nei confronti di Valeriani Andrea, per essere il reato di guida in stato di ebbrezza estinto per intervenuta prescrizione (art. 186, comma 2, lett. B) e 2-sexies cod. strada). In dispositivo ha confermato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno resa dal primo giudice.

2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, rassegnando, a sostegno, il seguente motivo. I) Violazione di legge in relazione agli artt. 599, 601 e 602 cod. proc. pen.; violazione del diritto di difesa; nullità della sentenza ex art. 178, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen. Si sottolinea nel ricorso che, nonostante l'estinzione del reato per prescrizione, la conferma della sanzione amministrativa accessoria adottata nell'impugnata pronuncia, in assenza di contraddittorio, ha menomato il diritto di difesa, impedendo di interloquire proprio sulla sanzione confermata. Nel giudizio di appello, rammenta, non è consentita la pronuncia di sentenza predibattinnentale di proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen., in quanto la disciplina dettata dagli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non contiene alcun riferimento a tale soluzione; né la pronuncia de plano può essere emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Attraverso la scelta di procedere con sentenza predibattimentale la Corte di merito ha anche impedito alla difesa di interloquire sull'assenza di responsabilità penale dell'imputato.

3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Emilia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ai fini della risoluzione delle questioni poste dalla difesa del ricorrente, occorre preliminarmente prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali sono state chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito: «Se la Corte di cassazione debba dichiarare la nullità della sentenza predibattimentale di appello pronunciata in violazione del contraddittorio, con cui, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione o, invece, debba dare prevalenza alla causa estintiva del reato».

Nell'articolata disamina della questione, il massimo consesso, dopo avere ricordato i diversi orientamenti formatisi sul tema della immediata declaratoria di una causa di non punibilità, ha affermato il seguente principio: «Nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). Nella motivazione le Sezioni Unite hanno ribadito che nel giudizio d'appello non è consentita la pronuncia di una sentenza predibattimentale, affermando che la sentenza predibattinnentale di appello, di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 3027 del 2002, Angelucci, cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499). Ha tuttavia rilevato che, qualora una tale pronuncia venga emessa, l'accertamento di merito non è assolutamente necessario per riconoscere l'esistenza della causa estintiva del reato.

Pur in presenza di una nullità, non è giustificato l'annullamento della decisione impugnata perché la regressione del processo violerebbe il principio della pregiudizialità e della immediatezza della stessa causa estintiva, dando spazio "in nome solo dell'ortodossia della forma, ad una inutile dilatazione dell'attività processuale, il cui epilogo non può che realisticamente portare alla stessa soluzione" (così in motivazione Sez. U. n. 28954 del 27/04/2017, cit.). Si è quindi stabilito che la causa estintiva del reato per prescrizione prevale sulla nullità assoluta della sentenza emessa senza contraddittorio tra le parti.

Incidentalmente la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata afferma che solo un interesse concreto dell'imputato alla rinnovazione del giudizio di '3 merito, viziato da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, può giustificare la declaratoria di nullità e l'annullamento del provvedimento impugnato. Il discorso, quindi, vira sulla individuazione dell'interesse suscettibile di avere rilievo anche in presenza della intervenuta estinzione del reato prescrizione. Ciò si verifica indubbiamente nel caso in cui la pronuncia resa in violazione del principio del contraddittorio, contenga statuizioni sfavorevoli all'imputato, che sopravvivono all'estinzione del reato per prescrizione.

2. Tutto ciò premesso, nel caso in esame è stata adottata una disposizione sfavorevole a Valeriani Andrea, correttamente individuata dal difensore nella conferma della sanzione amministrava accessoria della sospensione della patente di guida. Occorre tuttavia rilevare come tale disposizione sia stata resa erroneamente: realizzatasi la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, i giudici di merito avrebbero dovuto revocare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e trasmettere gli atti al Prefetto, riespandendosi il potere che compete all'autorità amministrativa in materia [cfr.

Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018, Quintini, Rv. 273088: "In tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte del reo, comporta, nei casi in cui alla violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, la competenza del Prefetto a provvedere in merito, previa verifica delle condizioni di legge. (Nella fattispecie la Corte, con riferimento alla statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, di trasmissione, ex art. 218 cod. strada, di copia della sentenza al Prefetto per quanto di competenza con riguardo alla revoca della patente di guida, ha precisato che spetta al Prefetto la verifica dei presupposti di legge per l'applicazione di una sanzione amministrativa, senza vincoli, neppure in ordine all'individuazione della sanzione da applicare)].

In conclusione, la Corte territoriale non avrebbe dovuto confermare il provvedimento adottato dal primo giudice riguardante la sospensione della patente di guida, ormai estranea al processo penale definito con pronuncia di estinzione del reato, e avrebbe dovuto revocare tale statuizione, con trasmissione degli atti al Prefetto competente. La statuizione deve essere dunque revocata, il che può avvenire anche in questa sede in virtù dei poteri riconosciuti alla Corte di legittimità dall'art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen.

3. Quanto all'ulteriore doglianza, si osserva: solo genericamente la difesa lamenta l'assenza di responsabilità del proprio assistito; per altro verso, secondo consolidato orientamento di questa Corte, in caso di pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, l'interesse del ricorrente all'impugnazione è ravvisabile solo quando questi miri a conseguire effetti penali più vantaggiosi, o quando tenda ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli o ad assicurarsi effetti penali più favorevoli che l'ordinamento faccia dipendere dalla pronuncia domandata (cfr. Sez. 4, n. 18343 del 05/02/2019, Rv. 275760). Tali evenienze, caducata la disposizione concernente la conferma della sanziona amministrativa accessoria, non si individuano nel presente caso.

4. Sulla base di quanto finora esposto, ai sensi dell'art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen., si dispone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sancita conferma della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione che elimina. Si dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Reggio Emilia per quanto di competenza ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sancita conferma della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Dispone la trasmissione della presente sentenza