Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42251/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls partial order for omitting arrest validation on traffic escape charge and remands case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42251/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica appealed a Foggia court order that validated only a detention regarding attempted murder while ignoring a separate request to validate an arrest for traffic-related escape. The court found the lower tribunal erred by failing to address the public prosecutor's specific demand concerning the crime of fleeing the scene of an accident. Consequently, the cassation court annulled the order solely regarding the omitted arrest validation and remanded the matter for a new decision on that specific charge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 56, 575 cod. pen.; Art. 189 cod. strada: When a public prosecutor requests validation of an arrest for multiple charges, the court must rule on all requests; omission of a specific validation request necessitates partial annulment and remand to the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
arrest validation traffic escape charge partial annulment remand to lower court public prosecutor request attempted murder procedural omission omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56 cod. pen.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza resa il 19.4.2022 dal Tribunale di Foggia, con la quale non è stato convalidato il fermo eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di Luigi Lanza in relazione al reato ex art. 56, 575 cod.
Art. 575 cod. pen.
Art. 189, commi 6 e 7 cod. strada
Il ricorrente deduce violazione di legge, per avere il giudice omesso di pronunciarsi in ordine alla (ulteriore) richiesta del PM di convalida dell'arresto, in relazione ai reati di fuga e di omissione di soccorso cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FOGGIAnel procedimento a carico di: LANZA LUIGI nato a FOGGIA il 23/06/1996 avverso l'ordinanza del 19/04/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG 27:

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza resa il 19.4.2022 dal Tribunale di Foggia, con la quale non è stato convalidato il fermo eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di Luigi Lanza in relazione al reato ex art. 56, 575 cod. pen.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, per avere il giudice omesso di pronunciarsi in ordine alla (ulteriore) richiesta del PM di convalida dell'arresto, in relazione ai reati di fuga e di omissione di soccorso cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, in quanto il Lanza, dopo avere, a seguito di un alterco, investito e travolto Luigi Di Canio con la sua autovettura, si era dato alla fuga, rendendosi per un certo tempo irreperibile.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso è fondato. Risulta pacificamente dagli atti che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta di convalida dell'arresto avanzata dal PM, in relazione al reato di cui all'art. 189 cod. strada, essendosi limitato a provvedere solo sulla distinta richiesta di convalida del fermo, in relazione al delitto di tentato omicidio. Trattandosi di pronuncia imposta dalla domanda avanzata dalla parte pubblica, al fine di valutare la legittimità dell'arresto, si impone l'annullamento parziale del provvedimento impugnato ed il rinvio al giudice di merito affinché provveda sulla richiesta di convalida della menzionata misura pre-cautelare.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di convalida dell'arresto e.rinvia per il giudizio sul punto al Tribunale di Foggia. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigl estensore Il