Cassation court annuls partial order for omitting arrest validation on traffic escape charge and remands case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a Foggia court order that validated only a detention regarding attempted murder while ignoring a separate request to validate an arrest for traffic-related escape. The court found the lower tribunal erred by failing to address the public prosecutor's specific demand concerning the crime of fleeing the scene of an accident. Consequently, the cassation court annulled the order solely regarding the omitted arrest validation and remanded the matter for a new decision on that specific charge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 575 cod. pen.; Art. 189 cod. strada: When a public prosecutor requests validation of an arrest for multiple charges, the court must rule on all requests; omission of a specific validation request necessitates partial annulment and remand to the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FOGGIAnel procedimento a carico di: LANZA LUIGI nato a FOGGIA il 23/06/1996 avverso l'ordinanza del 19/04/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG 27:
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza resa il 19.4.2022 dal Tribunale di Foggia, con la quale non è stato convalidato il fermo eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di Luigi Lanza in relazione al reato ex art. 56, 575 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge, per avere il giudice omesso di pronunciarsi in ordine alla (ulteriore) richiesta del PM di convalida dell'arresto, in relazione ai reati di fuga e di omissione di soccorso cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, in quanto il Lanza, dopo avere, a seguito di un alterco, investito e travolto Luigi Di Canio con la sua autovettura, si era dato alla fuga, rendendosi per un certo tempo irreperibile.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
4. Il ricorso è fondato. Risulta pacificamente dagli atti che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta di convalida dell'arresto avanzata dal PM, in relazione al reato di cui all'art. 189 cod. strada, essendosi limitato a provvedere solo sulla distinta richiesta di convalida del fermo, in relazione al delitto di tentato omicidio. Trattandosi di pronuncia imposta dalla domanda avanzata dalla parte pubblica, al fine di valutare la legittimità dell'arresto, si impone l'annullamento parziale del provvedimento impugnato ed il rinvio al giudice di merito affinché provveda sulla richiesta di convalida della menzionata misura pre-cautelare.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di convalida dell'arresto e.rinvia per il giudizio sul punto al Tribunale di Foggia. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigl estensore Il