Sentenza — n. 42244/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl pubblico ministero di Avellino ricorre avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa città che ha assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. pen., Forino Giovanni dal reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. Al Forino è stata ascritta la colpa di avere causato a Santaniello Lidia lesioni personali gravi, meglio descritte nel capo di imputazione, guarite in oltre quaranta giorni. In particolare, il Forino, nell'esercitare la sua attività di venditore ambulante presso il mercato di Avellino, del tutto arbitrariamente ed imprudentemente, collegava all'autocarro di sua proprietà un cavo elettrico che, dopo aver attraversato il marciapiede, andava a rifornire una bancarella di frutta e verdura di sua proprietà, omettendo di adottare le dovute cautele tese ad evitare pericolo all'incolumità dei pedoni che utilizzano il marciapiede, essendo il cavo privo di protezione e di qualsivoglia segnalazione di pericolo. Mentre percorreva il suddetto marciapiede, Santaniello Lidia inciampava nel cavo elettrico e cadeva rovinosamente a terra, procurandosi le anzidette lesioni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 40 cod. pen; Sentenza — n. 42244/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice di pace, in sintesi, ha escluso l'esistenza di un'insidia affermando, in maniera del tutto apodittica, che il cavo era stato posto in una zona ben visibile alla persona offesa la quale, usando la normale attenzione, avrebbe evitato l'evento, senza, in alcun modo, fare ricorso a quanto stabilito dall'art. 40 cod. pen. in tema di responsabilità colposa.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI AVELLINOnel procedimento a carico di: FORINO GIOVANNI nato a PAGANI il 11/04/1977 inoltre: PARTE CIVILE avverso la sentenza del 28/04/2021 del GIUDICE DI PACE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo ,e! C. ai 4I41e
RITENUTO IN FATTO
1. Il pubblico ministero di Avellino ricorre avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa città che ha assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. pen., Forino Giovanni dal reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. perché il fatto non costituisce reato.
2. Al Forino è stata ascritta la colpa di avere causato a Santaniello Lidia lesioni personali gravi, meglio descritte nel capo di imputazione, guarite in oltre quaranta giorni. In particolare, il Forino, nell'esercitare la sua attività di venditore ambulante presso il mercato di Avellino, del tutto arbitrariamente ed imprudentemente, collegava all'autocarro di sua proprietà un cavo elettrico che, dopo aver attraversato il marciapiede, andava a rifornire una bancarella di frutta e verdura di sua proprietà, omettendo di adottare le dovute cautele tese ad evitare pericolo all'incolumità dei pedoni che utilizzano il marciapiede, essendo il cavo privo di protezione e di qualsivoglia segnalazione di pericolo. Mentre percorreva il suddetto marciapiede, Santaniello Lidia inciampava nel cavo elettrico e cadeva rovinosamente a terra, procurandosi le anzidette lesioni.
3. Con l'unico motivo proposto, il ricorrente deduce vizio di motivazione. Osserva che il Giudice, pur muovendo da una corretta impostazione della vicenda, era pervenuto alla non condivisibile conclusione della assoluzione dell'imputato osservando che, nel caso di specie, "nessuna colpa può attribuirsi all'imputato, atteso che l'azione posta in essere (cavo per alimentare il registratore di cassa) risulta necessaria per l'esercizio del diritto al lavoro cioè dell'attività a cui era stato autorizzato: tale attività non era soggetta a particolari prescrizioni se non quelle dell'ordinaria diligenza e prudenza e, diligentemente e prudentemente, il cavo è stato posto in zona ben visibile alla p.o. che, usando della normale attenzione, avrebbe evitato l'evento". Il ricorrente ritiene - anche per le motivazioni riportate nella richiesta di impugnazione della parte civile che allega il ricorso - che dall'istruttoria dibattimentale siano emersi elementi di prova tali da far ritenere il Forino responsabile, oltre ogni ragionevole dubbio, del delitto di cui all'imputazione.
4. In data 20/06/2022 sono pervenute conclusioni scritte del difensore di parte civile, avv. Nicola Micera.5. Il Procuratore generale chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Il Giudice di pace non fa buon governo dei principi di diritto riguardanti la responsabilità a titolo di colpa di una condotta commissiva, tale essendo quella configurata a carico del Forino nel capo di imputazione. Tale condotta è stata obiettivamente accertata nel corso del giudizio ed è consistita nell'avere l'imputato posizionato sul marciapiede destinato al transito dei pedoni un cavo elettrico di collegamento tra il suo camion, parcheggiato al margine della strada, e il registratore di cassa posto sulla bancarella del mercato. Neppure sono sorte contestazioni sulla causa della caduta della persona offesa, dovuta proprio all'avere questa inciampato su detto cavo.
L'errore di diritto in cui è incorso il Giudice di pace riguarda l'esclusione dell'elemento psicologico del reato, avendo questi ritenuto l'esistenza di una sorta di causa di giustificazione dovuta all' "esercizio del diritto al lavoro", cioè dell'attività per la quale l'imputato era stato autorizzato e non ritenuta soggetta a particolari prescrizioni. In realtà, in questo processo, non andava esaminata l'attività lavorativa dell'imputato ma la responsabilità per le lesioni subite dalla persona offesa, in conseguenza della caduta cagionata dall'inciampo con il cavo elettrico: in altre parole, se questa specifica condotta dell'imputato - di aver posto sul marciapiede un cavo privo di protezione e di qualsivoglia segnalazione di pericolo - configuri un comportamento colposo penalmente rilevante.
Il Giudice di pace, in sintesi, ha escluso l'esistenza di un'insidia affermando, in maniera del tutto apodittica, che il cavo era stato posto in una zona ben visibile alla persona offesa la quale, usando la normale attenzione, avrebbe evitato l'evento, senza, in alcun modo, fare ricorso a quanto stabilito dall'art. 40 cod. pen. in tema di responsabilità colposa.
3. Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Avellino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice