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Sentenza — n. 42037/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42037/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42037/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Bologna, in data 20 ottobre 2020, ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Ravenna, il 6 novembre 2014, aveva condannato Alessio La Rocca alla pena ritenuta di giustizia e alle connesse statuizioni civili in relazione ad imputazione di omicidio colposo in danno di Otello Gavelli, deceduto il 23 agosto 2011. Per l'effetto, la Corte felsinea ha assolto il La Rocca perché il fatto non costituisce reato. L'episodio per cui si procede si verificava in Ravenna, in orario serale in corrispondenza di un'intersezione tra via Budria e via Celletta: il La Rocca, alla guida della propria autovettura con direzione Coccolia - San Pietro in Vincoli, procedeva a velocità stimata (nell'imputazione e nella sentenza di primo grado) come eccessiva in rapporto alla visibilità e all'approssimarsi di un incrocio; in corrispondenza con quest'ultimo, collideva con l'autovettura del Gavelli, che proveniva dall'opposto senso di marcia e che, con manovra repentina, svoltava a sinistra in direzione via Celletta.

Regesto Legislator

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art. 102 c.p, art. 622 cod.proc.pen; Sentenza — n. 42037/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata va perciò annullata agli effetti civili, con rinvio ex art. 622 cod.proc.pen. al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va pure demandata la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

Parole chiave

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incidente stradale velocità eccessiva sorpasso pericoloso collisione in una rotatoria infrazione al codice della strada violazione della precedenza

Disposizioni normative citate

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art. 102 c.p
uditi i difensori: - E' presente l'avvocato MICONI MASSIMO del foro di RAVENNA in sostituzione dell'avvocato MANFREDI DANILO del foro di RAVENNA in difesa di CERONI THOMAS e CERONI LORIS, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.
art. 622 cod.proc.pen
La sentenza impugnata va perciò annullata agli effetti civili, con rinvio ex art. 622 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CERONI THOMAS nato a FAENZA il 16/01/1977 CERONI LORIS nato a RAVENNA il 29/05/1947 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente. uditi i difensori: - E' presente l'avvocato MICONI MASSIMO del foro di RAVENNA in sostituzione dell'avvocato MANFREDI DANILO del foro di RAVENNA in difesa di CERONI THOMAS e CERONI LORIS, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, che insiste per l'accoglimento del ricorso. - E' presente l'avvocato BALDACCI ANTONIO del foro di FORLI' in difesa di LA ROCCA ALESSIO che insiste per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Bologna, in data 20 ottobre 2020, ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Ravenna, il 6 novembre 2014, aveva condannato Alessio La Rocca alla pena ritenuta di giustizia e alle connesse statuizioni civili in relazione ad imputazione di omicidio colposo in danno di Otello Gavelli, deceduto il 23 agosto 2011. Per l'effetto, la Corte felsinea ha assolto il La Rocca perché il fatto non costituisce reato. L'episodio per cui si procede si verificava in Ravenna, in orario serale in corrispondenza di un'intersezione tra via Budria e via Celletta: il La Rocca, alla guida della propria autovettura con direzione Coccolia - San Pietro in Vincoli, procedeva a velocità stimata (nell'imputazione e nella sentenza di primo grado) come eccessiva in rapporto alla visibilità e all'approssimarsi di un incrocio; in corrispondenza con quest'ultimo, collideva con l'autovettura del Gavelli, che proveniva dall'opposto senso di marcia e che, con manovra repentina, svoltava a sinistra in direzione via Celletta.

La Corte di merito é pervenuta all'assoluzione dell'imputato rilevando che la visibilità era in realtà buona, che la velocità tenuta dal La Rocca non era eccessiva e che comunque essa non avrebbe avuto rilevanza nella causazione dell'evento, posto che il tempo di reazione a disposizione dell'imputato, in relazione alla improvvisa e imprudente manovra di svolta a sinistra del Gavelli, era inferiore a un secondo e tale da non consentire al La Rocca di evitare la situazione di pericolo venutasi a determinare.

2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorrono ai soli effetti civili, con unico atto, Thomas e Loris Ceroni, in qualità di eredi della parte civile Loride Gavelli. I ricorsi constano di un unico motivo, nel quale i ricorrenti denunciano violazione di legge in relazione all'esclusione della responsabilità del La Rocca con riguardo all'evento letale. In definitiva, osservano le parti civili, tale responsabilità é stata attribuita esclusivamente alla vittima, per l'improvvisa e imprevedibile manovra di svolta a sinistra; ma la stessa sentenza impugnata conferma altresì che il La Rocca viaggiava comunque a una velocità compresa fra i 70 e gli 80 kmh, così contravvenendo alla disciplina dettata dall'art. 141 Cod.

Strada; e perviene tuttavia all'assoluzione del La Rocca con la formula "perché il fatto non costituisce reato", ossia per difetto dell'elemento soggettivo. In realtà il La Rocca, sempre secondo gli esponenti (che richiamano a tal fine alcuni arresti giurisprudenziali), avrebbe dovuto ridurre la velocità (che nell'occorso peraltro superava anche quella prevista in quel tratto di strada, pari a 70 kmh) in relazione alle concrete condizioni della strada e all'approssimarsi di un incrocio; viceversa la Corte di merito si é discostata non solo dalle argomentazioni del primo giudice, ma anche da quelle dei consulenti tecnici, in base alle quali, ove il La Rocca avesse regolato la velocità in relazione allo stato dei luoghi, il sinistro con esito mortale sarebbe stato evitato.

Del resto é lo stesso imputato ad avere affermato di avere visto "da lontano" il veicolo condotto del Gavelli che si arrestava al centro della strada. Resta il fatto, concludono i ricorrenti, che il giudizio controfattuale porta ad affermare che, se la velocità dell'auto condotta dal La Rocca fosse stata limitata e adeguata alla situazione contingente, sarebbe stato possibile evitare l'impatto o, quanto meno, l'esito letale dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi delle parti civili sono fondati, nei sensi che appresso si illustrano. La sentenza impugnata, pur dando atto della velocità sostenuta dell'autovettura del La Rocca, ha ritenuto di escludere la responsabilità dello stesso (quanto meno a titolo di colpa concorrente) osservando che, in primo luogo, la visibilità dei luoghi, anche tenuto conto dell'orario serale, era comunque normale, con la conseguenza che la velocità tenuta dall'imputato non poteva dirsi eccessiva; e che, in secondo luogo, la repentina manovra di svolta a sinistra del Gavelli lasciò al La Rocca un tempo di reazione troppo esiguo (stimato in 83 centesimi di secondo) perché l'impatto potesse essere evitato.

Vi sono, in questo incedere argonnentativo, alcuni vizi logici che meritano di essere evidenziati. 1.1. Quanto alla velocità tenuta dal La Rocca - che peraltro, come riconosce la stessa Corte di merito, si poneva sia pur lievemente oltre il limite dei 70 knnh stabilito per quel tratto di strada - é necessario richiamare i precetti stabiliti dall'art. 141 Cod. Strada, laddove esso prescrive (commi 1 e 2) che «il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile»; e che in particolare «deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici».1.2.

Orbene, la motivazione della sentenza impugnata si limita sul punto a fornire deduzioni riguardanti il profilo della visibilità, in cui - sulla base dell'orario di arrivo sul posto della polizia municipale, nonché del rapporto redatto dagli operanti - si afferma che non vi fossero limitazioni di alcun genere, pur essendosi il sinistro certamente verificato in orario serale; e si confuta il giudizio di irrilevanza esposto dal Tribunale in relazione ai tempi di reazione e alla possibilità effettiva del La Rocca di fermarsi. 1.3. In realtà, a dover imporre all'imputato di rallentare la propria andatura a norma del citato art. 141 C.d.S. non vi era solo la visibilità in orario serale, ma anche e soprattutto la prossimità a un'intersezione, oltre al fatto che la carreggiata fosse particolarmente stretta (solo mt. 4,95).

Occorreva perciò effettuare una più ponderata analisi dello stato dei luoghi e, conseguentemente, di quale sarebbe dovuta essere la velocità da tenere nell'occorso per soddisfare le prescrizioni del Codice della Strada in funzione della sicurezza della circolazione, anche in considerazione dei limiti posti dalla giurisprudenza in tema di principio di affisdamento (si rimanda in proposito, ex multis, a Sez. 4, Sentenza n. 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248354). 1.4. Quanto poi al tempo di reazione a disposizione del La Rocca a seguito della manovra di svolta a sinistra del Gavelli (repentina e indubbiamente sconsiderata), perché esso assumesse rilievo nel ragionamento della Corte di merito, sarebbe stato necessario non solo richiamare quello concretamente stimato nell'occorso, ma anche verificare - per operare un completo giudizio controfattuale e per stabilire la sussistenza o meno della c.d. causalità della colpa - quale sarebbe stato quello, verosimilmente superiore, che sarebbe residuato in favore del La Rocca se questi, coeteris paribus, si fosse avvicinato all'incrocio tenendo una velocità adeguata allo stato dei luoghi; ciò al fine di pervenire a una stima adeguata dei tempi di reazione che l'imputato avrebbe avuto in tale ipotesi e, conseguentemente, delle possibilità di evitare l'impatto.

Sarebbe stato altresì necessario verificare, sempre nell'ipotesi in cui il La Rocca avesse tenuto una velocità adeguata, se l'impatto - qualora fosse risultato comunque inevitabile - avrebbe prodotto o meno lo stesso esito letale. Perciò appare evidente che il necessario accertamento della sussistenza o meno della causalità della colpa presupponeva una verifica controfattuale, sul piano della probabilità logica, di quanto sarebbe accaduto se il La Rocca avesse mantenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi, oltreché rientrante nel limite previsto per quel tratto di strada.

2. La sentenza impugnata va perciò annullata agli effetti civili, con rinvio ex art. 622 cod.proc.pen. al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va pure demandata la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la 1--)quit,1??Q,«E inpramentazior-7