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Sentenza — n. 41614/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41614/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41614/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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1.Arianna Di Benedetto, Lucia Francavilla, Sebastian Haiduc, Dalila Di Bendetto, Sabato Di Bendetto, Daniele Di Benedetto e Filomena Sessa ricorrono, tramite separati ricorsi affidati a distinti Difensori di fiducia (Arianna Di Benedetto, Lucia Francavilla e Sebastian Haiduc sono assistiti dall'Avv.ssa Stefania Pierro del Foro di Salerno; Dalila Di Benedetto e Sabato Di Bendetto dall'Avv. Giovanni Gioia del Foro di Salerno; Daniele Di Benedetto e Filomena Sessa dall'Avv. Pierluigi Spadafora del Foro di Salerno) per la cassazione della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salerno il 13 gennaio 2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ai predetti imputati la pena concordata con il P.M. in relazione a fatti di droga (violazione degli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); il Giudice ha anche disposto la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41614/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tutti i ricorrenti chiedono, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.3. Il processo, originariamente fissato all'udienza del 18 maggio 2022 innanzi alla Sez. 7 della S.C., è stato con ordinanza restituito alla Sez. 4 e, quindi, fissato all'udienza del 22 settembre 2022.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali adeguamento della pena alleggerimento della pena confisca dei proventi di reato attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Salerno il 13 gennaio 2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
2.2.Dalila Di Bendetto e Sabato Di Bendetto censurano la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, i ricorsi nell'interesse di Arianna Di Benedetto, di Lucia Francavilla, di Sebastian Haiduc, di Dalila Di Benedetto e di Sabato Di Benedetto inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI BENEDETTO ARIANNA nato a SALERNO il 22/02/2000 DI BENEDETTO DALILA nato a SALERNO il 22/02/2000 DI BENEDETTO DANIELE nato a SALERNO il 15/08/1993 DI BENEDETTO SABATO ALIAS SABATINO nato a MERCATO SAN SEVERINO il 12/09/1999 FRANCAVILLA LUCIA nato a NOCERA INFERIORE il 03/01/1970 HAIDUC SEBASTIAN nato il 14/11/1998 SESSA FILOMENA nato a CAVA DE' TIRRENI il 24/04/1997 avverso la sentenza del 13/01/2022 del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.Arianna Di Benedetto, Lucia Francavilla, Sebastian Haiduc, Dalila Di Bendetto, Sabato Di Bendetto, Daniele Di Benedetto e Filomena Sessa ricorrono, tramite separati ricorsi affidati a distinti Difensori di fiducia (Arianna Di Benedetto, Lucia Francavilla e Sebastian Haiduc sono assistiti dall'Avv.ssa Stefania Pierro del Foro di Salerno; Dalila Di Benedetto e Sabato Di Bendetto dall'Avv. Giovanni Gioia del Foro di Salerno; Daniele Di Benedetto e Filomena Sessa dall'Avv. Pierluigi Spadafora del Foro di Salerno) per la cassazione della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salerno il 13 gennaio 2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ai predetti imputati la pena concordata con il P.M. in relazione a fatti di droga (violazione degli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); il Giudice ha anche disposto la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Il contenuto dei ricorsi è il seguente. 2.1.Arianna Di Benedetto, Lucia Francavilla e Sebastian Haiduc lamentano la mancata verifica circa la corretta qualificazione giuridica dei fatti e la omessa specificazione nella sentenza impugnata dei criteri seguiti per l'aumento della pena in continuazione, richiamando al riguardo giurisprudenza di legittimità stimata pertinente. 2.2.Dalila Di Bendetto e Sabato Di Bendetto censurano la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la mancata dimostrazione della destinazione della detenzione di droga allo spaccio anziché al mero consumo personale. 2.3.

Infine, Daniele Di Benedetto e Filomena Sessa denunziano, a loro volta, mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed inoltre omesso controllo sulla qualificazione giuridica del fatto, erroneità ed illegittimità dell'aumento in continuazione, effettuato in maniera omnicomprensiva, senza specificare l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, operando così una qualificazione forfettaria, in violazione del principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269. La Difesa di Daniele Di Benedetto e Filomena Sessa si duole anche della mancanza assoluta di motivazione della confisca, disposta in maniera omnicomprensiva, senza nemmeno specificare l'oggetto del provvedimento ablativo.

Tutti i ricorrenti chiedono, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.3. Il processo, originariamente fissato all'udienza del 18 maggio 2022 innanzi alla Sez. 7 della S.C., è stato con ordinanza restituito alla Sez. 4 e, quindi, fissato all'udienza del 22 settembre 2022.

4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 27 maggio 2022 ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale in relazione al trattamento sanzionatorio, agli aumenti per la continuazione ed alla confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I ricorsi nell'interesse di Daniele Di Benedetto e Filomena Sessa sono parzialmente fondati, nei limiti e per le ragioni di cui appresso; le ulteriori impugnazioni, invece, sono manifestamente infondate.

2. Ebbene, tutti i temi ulteriori rispetto a quello in tema di confisca (di cui si dirà sub n.

3) sono vistosamente aspecifici (lamentando in maniera meramente assertiva la violazione del 129 cod. proc. pen., la mancata verifica sulla qualificazione giuridica dei fatti e l'assenza di prova circa la destinazione allo spaccio della droga); quanto al tema della mancata specificazione degli aumenti in continuazione, trascura il ricorrente che non è ontologicamente compatibile con l'applicazione di pena su richiesta il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 (secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf.

Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)»), poiché il rito speciale si fonda proprio su un accordo tra P.M. ed imputato, da delibarsi dal Giudice, accordo che ha ad oggetto il quantum di pena.

3. Fondato è invece il motivo in tema di confisca, che sé stata disposta nei seguenti, testuali ed integrali, termini: «va disposta la confisca e distruzione di quanto in sequestro con riguardo 'alle posizioni degli odierni imputati» (p., 18 della sentenza e dispositivo, p. 20): non si comprende, infatti, né che cosa sia stato sottoposto a misura ablativa né il perché dell'adozione della stessa. 4.Consegue la statuizione in dispositivo. Essendo, dunque, i ricorsi nell'interesse di Arianna Di Benedetto, di Lucia Francavilla, di Sebastian Haiduc, di Dalila Di Benedetto e di Sabato Di Benedetto inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca nei confronti di Daniele Di Benedetto e Filomena Sessa e rinvia sul punto al Tribunale di Salerno. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto e condanna i ricorrenti Arianna Di Benedetto, Lucia Francavilla, Sebastian Haiduc, Dalila Di Benedetto, Sabato Di Benedetto al pagamento delle spere processuali e della somma di euro tremi