Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41612/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41612/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41612/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEDA ZEF nato il 03/03/1991 avverso l'ordinanza del 30/07/2021 del TRIBUNAPE per il riesame di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG 1.11 Tribunale per il riesame di Bologna, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., con ordinanza del 30 luglio - 4 agosto 2021 ha confermato il sequestro conservativo, disposto ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen. il 17-18 maggio 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Bologna, di un'autovettura Fiat 500 di proprietà di Deda Zpef e della somma di 2.080,00 euro in contanti, rinvenuti a seguito di perquisizione, nella disponibilità dello stesso, il quale risulta indagato per la violazione degli artt. 73, comma 1, e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Deda Zqlef, tramite Difensore di fiducia, che si affida ad un unico motivo con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 324 cod. proc. pen, art. 316 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41612/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente contesta l'affermazione dei Giudici di merito circa l'inesistenza in capo al ricorrente di un patrimonio tale da garantire l'adempimento delle future, eventuali, obbligazioni. Quanto alla circostanza, affermata dal Tribunale per il riesame (alla p. 2 dell'ordinanza impugnata), della coesistenza di quindici comproprietari sullo stesso immobile, ciò che renderebbe difficoltosa l'aggressione patrimoniale, sottolinea che, in realtà, dall'attestazione notarile del 22 novembre 2018, allegata materialmente al ricorso, si desume che l'immobile in questione era in precedenza in comproprietà di quattordici persone ma che, appunto, il 22 novembre 2018 è stato ceduto al solo Deda Zef, che risulta unico proprietario del bene.

Parole chiave

Generato dall'IA
sequestro di conti bancari sequestro di un veicolo pignoramento di crediti bene sequestrato prova della proprietà conto bloccato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 324 cod. proc. pen
1.11 Tribunale per il riesame di Bologna, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., con ordinanza del 30 luglio - 4 agosto 2021 ha confermato il sequestro conservativo, disposto ai sensi dell'art.
art. 316 cod. proc. pen
pen., con ordinanza del 30 luglio - 4 agosto 2021 ha confermato il sequestro conservativo, disposto ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEDA ZEF nato il 03/03/1991 avverso l'ordinanza del 30/07/2021 del TRIBUNAPE per il riesame di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per il riesame di Bologna, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., con ordinanza del 30 luglio - 4 agosto 2021 ha confermato il sequestro conservativo, disposto ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen. il 17-18 maggio 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Bologna, di un'autovettura Fiat 500 di proprietà di Deda Zpef e della somma di 2.080,00 euro in contanti, rinvenuti a seguito di perquisizione, nella disponibilità dello stesso, il quale risulta indagato per la violazione degli artt. 73, comma 1, e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Deda Zqlef, tramite Difensore di fiducia, che si affida ad un unico motivo con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.

Il ricorrente contesta l'affermazione dei Giudici di merito circa l'inesistenza in capo al ricorrente di un patrimonio tale da garantire l'adempimento delle future, eventuali, obbligazioni. Quanto alla circostanza, affermata dal Tribunale per il riesame (alla p. 2 dell'ordinanza impugnata), della coesistenza di quindici comproprietari sullo stesso immobile, ciò che renderebbe difficoltosa l'aggressione patrimoniale, sottolinea che, in realtà, dall'attestazione notarile del 22 novembre 2018, allegata materialmente al ricorso, si desume che l'immobile in questione era in precedenza in comproprietà di quattordici persone ma che, appunto, il 22 novembre 2018 è stato ceduto al solo Deda Zef, che risulta unico proprietario del bene.

In relazione al possibile valore dell'immagine realizzata tramite fotografia dell'immagine presente sullo schermo del telefono cellulare ("screenshot") del conto corrente del ricorrente, la cui rilevanza è stata esclusa dal Tribunale (pp. 2-3), che ha ritenuto insufficienti le indicazioni fattuali, conto corrente il cui saldo attivo alla data del 14 febbraio 2022 è di più di 58.000.00 euro, si sottolinea che esso è intestato al ricorrente poiché «trattasi di conto on line la titolarità la si evince dal numero di carta bancomat che è lo stesso presente sulla lista movimenti»; allega documentazione al riguardo.

Il ricorrente chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 26 luglio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.Con memoria del 3 agosto 2022 il Difensore ha ribadito le ragioni del ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Invero, esso é costruito in fatto e fa leva su elementi e su dati che sono cronologicamente successivi all'adozione dell'ordinanza: infatti, quanto al documento notarile in data 22 novembre 2018 non risulta (né si dice) se fosse già presente in atti a disposizione del Collegio al momento della decisione, che è stata assunta il 30 luglio 2021; inoltre, quanto all'estratto-conto, il cui contenuto sarebbe decisivo, in tesi del ricorrente, all'impugnazione è allegato un documento sicuramente nuovo (infatti reca la data del 14 febbraio 2022), che non è stato previamente sottoposto al Collegio di merito, non esistendo ontologicamente al momento della decisione impugnata, che è intervenuta il 30 luglio 2021. 2.11 mancato rispetto da parte del ricorrente dei canoni essenziali dell'impugnazione di legittimità determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, nella misura che si stima equa e conforme a diritto, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa