Sentenza — n. 41610/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Padova che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di Giorgio Bertan e Giampaolo Pinton per il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen., ha omesso di disporre la misura di sicurezza della confisca obbligatoria del profitto del reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 603-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41610/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di Giorgio Bertan e Giampaolo Pinton per il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen., ha omesso di disporre la misura di sicurezza della confisca obbligatoria del profitto del reato.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: BERTAN GIORGIO nato a CAMPOSAMPIERO il 24/05/1978 PINTON GIAMPAOLO nato a CAMPOSAMPIERO il 05/11/1964 inoltre: PERSONA OFFESA PERSONE OFFESE PERSONE OFFESE avverso la sentenza del 13/10/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Padova che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di Giorgio Bertan e Giampaolo Pinton per il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen., ha omesso di disporre la misura di sicurezza della confisca obbligatoria del profitto del reato.
2. Il difensore degli imputati Bertan e Pinton ha depositato una memoria scritta con la chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché assolutamente generico e non autosufficiente. Il ricorrente, infatti, si limita a lamentare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria su un piano puramente astratto, senza allegare elementi specifici, pretermessi dal giudice, idonei a dare concreta contezza di tale omissione, onde rendere necessaria una nuova statuizione sul punto. Sotto questo profilo, va qui richiamato l'insegnamento secondo cui, in caso di patteggiamento, è inammissibile per genericità il ricorso del pubblico ministero che lamenti l'omessa applicazione della confisca obbligatoria senza allegare gli elementi che consentirebbero l'adozione della misura nel caso concreto, e, in particolare, senza indicare l'entità del profitto confiscabile e i beni o le utilità nella disponibilità dell'imputato sui quali dovrebbe in concreto ricadere l'ablazione (cfr.
Sez. 5, n. 14392 del 05/02/2019, Rv. 275238 - 01). Anche in questo caso, infatti, il motivo dedotto dalla parte pubblica "viene interamente declinato sul piano della astratta valenza applicativa della norma, tacendo invece sui profili decisivi della fattispecie concreta" (così la già citata Sez. 5, n. 14392/2019).
4. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consig ere estensore MA§ Il P