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Sentenza — n. 41593/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41593/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41593/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'articolo 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Brescia nei confronti di d Carminati Emo, in ordine al reato di cui all'articolo 590-bis, comma 1, cod. pen. Con l'unico motivo proposto, deduce illegalità della pena ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e violazione dell'art. 222, comma 2, cod. strada, in relazione alla mancata applicazione all'imputato della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41593/2022 — snpen · Corte di Cassazione: cod. proc. pen. dal Tribunale di Brescia nei confronti di d Carminati Emo, in ordine al reato di cui all'articolo 590-bis, comma 1, cod. pen. Con l'unico motivo proposto, deduce illegalità della pena ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e violazione dell'art. 222, comma 2, cod. strada, in relazione alla mancata applicazione all'imputato della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per infrazione stradale infrazione privilegiata guida nonostante revoca della patente altri reati sanzione per violazione stradale risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito il principio per cui è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: CARMINATI EMO nato a CASTO il 03/03/1944 avverso la sentenza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo 2( 44." A^"..e.wt 4w '4•44424,- 4$114 eittVliti"tt siete- .4:424.. 4.44 004.11,v,AA:4Raftvas. A.‘4.4ip *44- A • #

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'articolo 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Brescia nei confronti di d Carminati Emo, in ordine al reato di cui all'articolo 590-bis, comma 1, cod. pen.

2. Con l'unico motivo proposto, deduce illegalità della pena ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e violazione dell'art. 222, comma 2, cod. strada, in relazione alla mancata applicazione all'imputato della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con o senza rinvio, limitatamente alla mancata irrogazione della sanzione amministrativa accessoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito il principio per cui è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, PG c/ Melzani Saymon, Rv. 279349 - 01). Deve condividersi il rilievo puntualmente articolato dal PG ricorrente, avendo omesso il giudice di merito di pronunciarsi sulla sanzione amministrativa in violazione dell'art. 222 del codice della strada il quale prevede che, quando dal fatto derivi una lesione colposa, il giudice applichi, con la sentenza di condanna, le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio sul punto al Tribunale di Brescia in diversa composizione fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia sul punto al Tribunale di Brescia in div