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Sentenza — n. 41587/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41587/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41587/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del locale Tribunale che ha dichiarato Ananas Ahmed responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così qualificati i fatti ascritti ai capi c) ed e). Operanti della Squadra Mobile di Bologna scoprivano un'attività di spaccio di stupefacenti nel parco del Centro Sportivo Dozza in cui erano coinvolti l'imputato ed alcuni acquirenti di nazionalità italiana. L'imputato veniva arrestato e trovato in possesso di euro 200,00 in contanti, suddivisi in banconote da 50, 20 e 10 euro e di un cellulare. Sentiti a sommarie informazioni, gli acquirenti fornivano anche le utenze utilizzate per precedenti acquisti, così consentendo di risalire ad altri acquirenti, tra i quali Fois Sergio, Accogli Salvatore e Muceli Antonio. Anche costoro confermavano gli acquisti dello stupefacente (cocaina), riconoscendo in fotografia il prevenuto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 41587/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così qualificati i fatti ascritti ai capi c) ed e). Operanti della Squadra Mobile di Bologna scoprivano un'attività di spaccio di stupefacenti nel parco del Centro Sportivo Dozza in cui erano coinvolti l'imputato ed alcuni acquirenti di nazionalità italiana. L'imputato veniva arrestato e trovato in possesso di euro 200,00 in contanti, suddivisi in banconote da 50, 20 e 10 euro e di un cellulare. Sentiti a sommarie informazioni, gli acquirenti fornivano anche le utenze utilizzate per precedenti acquisti, così consentendo di risalire ad altri acquirenti, tra i quali Fois Sergio, Accogli Salvatore e Muceli Antonio. Anche costoro confermavano gli acquisti dello stupefacente (cocaina), riconoscendo in fotografia il prevenuto.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti consumo di canapa contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti inchiesta per reati di droga
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANANAS AHMED nato il 01/03/1988 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo Al • J:11-14 i< 4 •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del locale Tribunale che ha dichiarato Ananas Ahmed responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così qualificati i fatti ascritti ai capi c) ed e).

2. Operanti della Squadra Mobile di Bologna scoprivano un'attività di spaccio di stupefacenti nel parco del Centro Sportivo Dozza in cui erano coinvolti l'imputato ed alcuni acquirenti di nazionalità italiana. L'imputato veniva arrestato e trovato in possesso di euro 200,00 in contanti, suddivisi in banconote da 50, 20 e 10 euro e di un cellulare. Sentiti a sommarie informazioni, gli acquirenti fornivano anche le utenze utilizzate per precedenti acquisti, così consentendo di risalire ad altri acquirenti, tra i quali Fois Sergio, Accogli Salvatore e Muceli Antonio. Anche costoro confermavano gli acquisti dello stupefacente (cocaina), riconoscendo in fotografia il prevenuto.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva un unico motivo con cui lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in considerazione della speciale tenuità del lucro percepito dalle illecite cessioni.

4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

5. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.

6. Vero che, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo Kabiru, Rv. 279499 - 02; Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Bajinka Ebrima, Rv. 277186 - 01; Sez. 4, n. 5031 del 15/01/2019, Caruso Aniello Rv. 275265 - 01), tuttavia, nel caso di specie, il motivo di ricorso non si confronta con il percorso argomentativo offerto dalla sentenza impugnata sul punto. La Corte territoriale, infatti, nel motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ha escluso, con motivazione immune dalla sollevata censura, che le cessioni - per il numero di dosi smerciate, il loro non modico prezzo (45-50 euro a dose) e l'ampio arco temporale di riferimento - potessero determinare un lucro di speciale tenuità, I consentendo, al contrario, di presumere la percezione di ricavi tutt'altro che modesti.

7. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2022 Il Consiglier