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Sentenza — n. 41347/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and subsequent prescription. The court ruled the appeal was inadmissible because the grounds were clearly unfounded, and the court cannot examine prescription claims after a manifestly inadmissible appeal. The appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41347/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to manifestly unfounded grounds and the subsequent prescription of the crime. The appellant argued that the lower court failed to properly assess subjective intent and generic mitigating circumstances based on a drug offense, while the prosecution concluded the crime had expired. The court held that the appeal was inadmissible because the grounds were clearly unfounded, which prevents the court from examining prescription claims that arose after the appeal was filed.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When an appeal is inadmissible due to manifestly unfounded grounds, the court cannot examine subsequent causes of non-punishment like prescription, as no valid litigation relationship exists.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded grounds inadmissibility of appeal prescription of crime litigation relationship court costs award prova del dolo prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria circonvenzione illecita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORTOLOTTI LEONARDO nato a TRENTO il 26/06/1976 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senz rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 19 maggio 2021 dal Tribunale di Trento nei confronti di Bortolotti Leonardo, ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 per avere falsamente attestato la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando per l'annualità 2013 un reddito personale di euro 1.678,21 mentre l'Agenzia delle Entrate aveva accertato l'importo di euro 8.308,51 omettendo altresì di dichiarare i redditi della convivente pari a euro 15.721,00. Con l'aggravante di aver ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Fatto commesso in Trento il 26-28 maggio 2014.

2. Leonardo Bortolotti propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per vizio di motivazione sul profilo dell'elemento soggettivo del reato. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito abbiano trascurato che l'istanza fosse stata semplicemente firmata dall'imputato ma predisposta dal legale con il quale, essendo il Bortolotti detenuto, i rapporti erano intrattenuti dai familiari. La difesa aveva evidenziato le peculiarità della vicenda sottolineando come le affermazioni riportate nell'istanza, redatta su carta intestata dell'avvocato, non fossero false, tanto più che nel verbale di udienza di convalida del 4 aprile 2014 il Bortolotti aveva pacificamente dichiarato di essere convivente.

La Corte di appello avrebbe omesso di svolgere un'indagine rigorosa in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. 2.1. Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione relativamente alla determinazione della pena e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La circostanza che il precedente in materia di stupefacenti citato dal giudice di merito fosse proprio il procedimento per la cui difesa l'imputato aveva sottoscritto l'istanza di patrocinio a spese dello Stato avrebbe dovuto dimostrare lo stato di turbamento e di confusione in cui versava il Bortolotti all'epica all'epoca dei fatti, entrambi avvenuti nel 2014, ma la Corte di appello ha considerato esclusivamente la causa dell'odierno procedimento omettendo ogni altra considerazione. 2.2.

Con un terzo motivo invoca la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

4. Il primo motivo di ricorso, sebbene articolato sulla base di plurime argomentazioni, difetta di specificità in quanto omette di confrontarsi con l'argomento principale sul quale la Corte territoriale ha fondato la pronuncia di conferma del giudizio di primo grado in merito alla prova dell'elemento soggettivo del reato. 4.1. Si tratta, in particolare, della testimonianza dell'Avv. Chiara Pontalti, la quale ha dichiarato di avere spiegato bene al proprio assistito il contenuto delle disposizioni regolatrici della materia, di avergli spiegato che l'ammissione al patrocinio fosse subordinata a una soglia massima di reddito stabilita per legge e che la sua posizione a questo riguardo sarebbe potuta mutare in relazione a una situazione di convivenza con altra persona; condizione riferibile all'anno al quale si riferiva la dichiarazione dei redditi. 4.2.

Tale punto cruciale e decisivo nell'economia della motivazione a sostegno della sussistenza del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice risulta del tutto omesso nel ricorso. Trattandosi di argomento dirimente, tale omissione non consente di superare il vaglio di ammissibilità della censura.

5. Con riguardo al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale, dopo aver premesso che la pena base è stata determinata nel minimo edittale con aumento di un terzo per effetto della circostanza aggravante, non contestata dall'appellante, ha escluso la possibilità di ritenere l'imputato meritevole delle attenuanti generiche sulla base del precedente penale in materia di stupefacenti commesso nello stesso anno del reato oggetto del presente processo. Siffatta motivazione è esente da vizi. La ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.

6. Si valuta, quindi, la terza censura. Si tratta di motivo di ricorso manifestamente infondato in quanto erroneamente è stato dedotto che, alla data della pronuncia della sentenza di appello, ossia il 24 novembre 2021, il termine di prescrizione fosse già decorso. Considerato, infatti, che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento della consumazione del reato, dunque dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso in esame indicata nel 26 maggio 2014, il predetto termine non era decorso il 24 novembre 2021. Va precisato, sul punto, che l'istanza non fu presentata direttamente dal detenuto mediante consegna all'ufficio matricola, nel qual caso diverso sarebbe stato il dies a quo del termine, ma mediante deposito in cancelleria il 26 maggio 2014 da parte del difensore con la sottoscrizione ad opera dell'assistito detenuto.

Si osserva, inoltre, che l'evidenziata inammissibilità del ricorso osta all'applicazione della disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come nel caso in esame, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil