Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 40874/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40874/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40874/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 15 luglio 2021 la Corte di appello di Reggio Calabria ha respinto la domanda formulata da Pasqualino Morabito per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla custodia in carcere dal 4 ottobre 2012 al 18 aprile 2017. La misura cautelare è stata disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Morabito, condannato in primo grado, è stato assolto «per non aver commesso il fatto» dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 18 aprile 2017, divenuta definitiva il 27 giugno 2017.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 314 cod. proc. pen, art. 314 comma 1 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40874/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente si duole che l'ordinanza impugnata abbia considerato quale colpa ostativa rilevante ai sensi dell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen. anche la scelta processuale di avvalersi della facoltà di non rispondere, che costituisce legittima espressione del diritto di difesa. Il motivo è fondato, atteso che il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188 ha modificato l'art. 314 comma 1 cod proc. pen. e oggi «l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo».

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti indennizzo per detenzione ingiustificata pena privativa della libertà esenzione dalla pena assistenza riabilitativa ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 314 cod. proc. pen
3 L'ordinanza impugnata ha individuato quale condotta gravemente colposa - e perciò ostativa al riconoscimento del diritto all'indennità di cui all'art. 314 cod. proc. pen.
art. 314 comma 1 cod. proc. pen
Il ricorrente si duole che l'ordinanza impugnata abbia considerato quale colpa ostativa rilevante ai sensi dell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORABITO PASQUALINO nato a AFRICO il 28/06/1968 avverso l'ordinanza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 luglio 2021 la Corte di appello di Reggio Calabria ha respinto la domanda formulata da Pasqualino Morabito per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla custodia in carcere dal 4 ottobre 2012 al 18 aprile 2017. La misura cautelare è stata disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Morabito, condannato in primo grado, è stato assolto «per non aver commesso il fatto» dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 18 aprile 2017, divenuta definitiva il 27 giugno 2017.

2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. osservando che Morabito è stato assolto dalle imputazioni ascrittegli non essendovi prova certa della sua partecipazione all'associazione, ma i giudici della cognizione hanno confermato, sulla base delle intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini, che egli si approvvigionava stabilmente di sostanza stupefacente dal cugino Sandro Bruzzaniti. L'ordinanza impugnata sottolinea che, secondo la sentenza definitiva di assoluzione, non è possibile affermare che Bruzzaniti e Morabito abbiano avuto un ruolo stabile all'interno del sodalizio criminoso facente capo a Bruno Pizzata (sodalizio che è stato ritenuto sussistente perché tra i canali di rifornimento di Bruzzaniti vi era anche Bruno Pizzata, ma egli non era fornitore esclusivo.

Secondo la Corte territoriale, la sentenza di assoluzione ha confermato che Morabito e il suo fornitore Bruzzaniti erano coinvolti in un traffico di sostanze stupefacenti e tale condotta è ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata sottolinea inoltre che, a fronte di una accusa tanto grave, Morabito si è avvalso 'iena facoltà di non rispondere non fornendo alcuna chiave di lettura alternativa rispetto a quella prospettata dall'accusa.

3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore di Morabito il quale deduce, cori unico articolato motivo, vizi di motivazione e violazione di legge in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente lamenta, in primo luogo, che la Corte territoriale abbia considerato come gravemente colposa la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere, che costituisce legittimo esercizio del diritto di difesa. In secondo luogo, sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel considerare gravemente colposa la frequentazione con Sandro Bruzzaniti che di Morabito è cugino. Rileva, in particolare, che le conversazioni telefoniche intercorse tra i due non potevano far suppore l'appartenenza ad un contesto associativo e la misura cautelare fu disposta, invece, proprio ipotizzando tale appartenenza.

4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Analoga richiesta è stata formulata dall'Avvocatura dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. È opportuno ricordare che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.

U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ente, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto da! ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3 L'ordinanza impugnata ha individuato quale condotta gravemente colposa - e perciò ostativa al riconoscimento del diritto all'indennità di cui all'art. 314 cod. proc. pen. - l'esistenza di rapporti di natura ambigua con isoggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti e, in particolare, con Sandro Bruzzaniti, presso il quale, come riconosciuto anche dai giudici della cognizione, Morabito si approvvigionava stabilmente.

Il ragionamento sviluppato è coerente con i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le frequentazioni ambigue con persone dedite a traffici illeciti, se idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare e tali condotte, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave.

Ciò è tanto più evidente perché, come l'ordinanza impugnata sottolinea, la sentenza di assoluzione non ha escluso - anzi ha ribadito - che nelle conversazioni valutate ai fini della applicazione della misura cautelare Morabito parlava di sostanze stupefacenti.

4. Il ricorrente si duole che l'ordinanza impugnata abbia considerato quale colpa ostativa rilevante ai sensi dell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen. anche la scelta processuale di avvalersi della facoltà di non rispondere, che costituisce legittima espressione del diritto di difesa. Il motivo è fondato, atteso che il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188 ha modificato l'art. 314 comma 1 cod proc. pen. e oggi «l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo».

Si deve osservare però che, nell'economia dell'ordinanza,, il riferimento alla scelta adottata dall'imputato di non fornire chiarimenti Slli contenuto delle conversazioni intrattenute con Bruzzaniti ha carattere marginale, ed è invece decisiva ed assorbente la constatazione che, secondo i giudici della congnizione, quelle conversazioni avevano certamente ad oggetto sostanze stupefacenti delle quali Morabito si riforniva stabilmente. Un comportamento che la Corte territoriale ha considerato gravemente colposo, tale da costituire una prevedibile ragione dell'intervento dell'autorità giudiziaria e dell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, con una motivazione che - come già chiarito - non è censurabile.

In questa prospettiva, è utile ricordare che, secondo un indirizzo risalente, ma consolidato, quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione, che trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (in tal senso, Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejarn, Rv. 105773; e, recentemente, Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877).

5. Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione •delle spese sostenute dal Ministero resistente in queto giudizio di legittimità che liquida in euro 1.000,00 (mille). Cosi deciso il 21 ottobr