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Sentenza — n. 40596/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40596/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40596/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Mangieri Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 19.11.2020. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod.proc.pen. in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 7 e 187 comma 8 CDS. Fatto commesso in Eboli il 20.11.2017. 2.11 Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 3.La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha richiamato correttamente, il consolidato principio di diritto, riaffermato anche di recente da questa Corte, secondo il quale l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. (Sez. 4 - n. 33594 de/ 10/02/2021 Ud. (dep. 10/09/2021) Rv. 281745 - 01).

Regesto Legislator

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art. 114 disp. att. cod.proc.pen; Sentenza — n. 40596/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico in quanto l'imputato, che appariva in stato di alterazione psicofisica dopo aver causato un incidente stradale, invadendo la corsia del lato opposto di marcia, si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico e sulla presenza di sostanze stupefacenti.

Parole chiave

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minaccia alibi prova del timore di persecuzione prove acquisite tramite sorveglianza nozione di molestie testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 114 disp. att. cod.proc.pen
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANGIERI MARCO nato a EBOLI il 04/07/1988 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mangieri Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 19.11.2020. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod.proc.pen. in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 7 e 187 comma 8 CDS. Fatto commesso in Eboli il 20.11.2017. 2.11 Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 3.La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha richiamato correttamente, il consolidato principio di diritto, riaffermato anche di recente da questa Corte, secondo il quale l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. (Sez. 4 - n. 33594 de/ 10/02/2021 Ud. (dep. 10/09/2021) Rv. 281745 - 01).

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico in quanto l'imputato, che appariva in stato di alterazione psicofisica dopo aver causato un incidente stradale, invadendo la corsia del lato opposto di marcia, si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico e sulla presenza di sostanze stupefacenti.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos