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Sentenza — n. 40096/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40096/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40096/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dei riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Scarcella Alfonso Francesco avverso l'ordinanza, emessa il 18 marzo 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, nelle more sostituita con quella degli arresti domiciliari, in relazione a plurime violazioni dell'art.603 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 603 bis cod. pen; Sentenza — n. 40096/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
lavoro del detenuto scarcerazione differimento dell'esecuzione della pena interesse degno di protezione accuse di abuso ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 603 bis cod. pen
e all'art. 603 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCARCELLA ALFONSO FRANCESCO nato a CORIGLIANO CALABRO il 06/04/1960 avverso l'ordinanza del 12/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibi ità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. è

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dei riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Scarcella Alfonso Francesco avverso l'ordinanza, emessa il 18 marzo 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, nelle more sostituita con quella degli arresti domiciliari, in relazione a plurime violazioni dell'art.603 bis cod. pen.

2. Alfonso Francesco Scarcella ha proposto ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con unico motivo, per motivazione in parte mancante, in parte contraddittoria e in parte manifestamente illogica risultante dall'atto contenente i motivi di riesame e contestuale memoria difensiva e dai documenti ad esso allegati e depositati in data 11 aprile 2022 in relazione all'art.273 cod. proc. pen. e all'art. 603 bis cod. pen.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

4. Con memoria depositata in data 18 luglio 2022 la difesa del ricorrente ha comunicato che con ordinanza del 15 luglio 2022 il Giudice per le indagini preliminari di Castrovillari ha revocato la misura coercitiva, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso.

5. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 29 settembre 2022 sigliere estensore