Ordinanza — n. 40092/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'avv. Antonio Piccolo, difensore di Francesco Scida nell'ambito di un procedimento avanti il Tribunale di Reggio Emilia, ha fatto pervenire nota con richiesta di provvedere in ordine al ricorso che egli aveva presentato avverso l'ordinanza con la quale, in data 10 settembre 2019, lo stesso Ufficio, che aveva ammesso lo Scida al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti, oltre a revocare il provvedimento di ammissione (in relazione al quale il ricorso dell'imputato alla Corte di cassazione é stato riqualificato come opposizione ex art. 99, d.P.R. 115/2002, con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia), ha inoltre rigettato la domanda di liquidazione del compenso al sunnominato difensore.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40092/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In tale ipotesi vale il principio secondo il quale, in tema di liquidazione delle spettanze professionali al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento di rigetto del giudice va riqualificato quale opposizione e trasmesso all'ufficio giudiziario che procede, competente per l'impugnazione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. 4, Sentenza n. 8014 del 17/01/2014, De Luca, Rv. 259282).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: avv. PICCOLO ANTONIO avverso il decreto del 10/09/2019 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. L'avv. Antonio Piccolo, difensore di Francesco Scida nell'ambito di un procedimento avanti il Tribunale di Reggio Emilia, ha fatto pervenire nota con richiesta di provvedere in ordine al ricorso che egli aveva presentato avverso l'ordinanza con la quale, in data 10 settembre 2019, lo stesso Ufficio, che aveva ammesso lo Scida al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti, oltre a revocare il provvedimento di ammissione (in relazione al quale il ricorso dell'imputato alla Corte di cassazione é stato riqualificato come opposizione ex art. 99, d.P.R. 115/2002, con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia), ha inoltre rigettato la domanda di liquidazione del compenso al sunnominato difensore.
Nel ricorso - cui oggi l'avv. Piccolo si richiama - era al riguardo articolato un singolo motivo, nel quale l'esponente lamentava violazione di legge, rivendicando fra l'altro - per quanto qui d'interesse - la legittimazione all'impugnazione contro il provvedimento di rigetto della richiesta di liquidazione del compenso; e deducendo in estrema sintesi che, con la revoca del provvedimento di liquidazione, il Tribunale ha tolto efficacia a un titolo esecutivo relativo a un rapporto intercorrente direttamente tra il difensore e l'ufficio giudiziario, nel quale il difensore é titolare di un diritto soggettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso dell'avv. Piccolo, al pari di quello avente ad oggetto la revoca dell'ammissione dello Scida al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti, dev'essere qualificato come opposizione ex art. 99, d.P.R. 115/2002, con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia, per l'ulteriore corso. Ed invero, non si versa qui nella situazione, alquanto diversa, in cui oggetto della lagnanza difensiva sia l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione (come nel caso di Sez. 4, Sentenza n. 17668 del 14/02/2019, Lazzaro, Rv. 276256; e di Sez. 4, Sentenza n. 10159 del 15/12/2020, dep. 2021, Marrara, Rv. 281134); ma nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di liquidazione rassegnata dallo stesso difensore in ordine al patrocinio dapprima oggetto di ammissione e poi oggetto di revoca.
In tale ipotesi vale il principio secondo il quale, in tema di liquidazione delle spettanze professionali al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento di rigetto del giudice va riqualificato quale opposizione e trasmesso all'ufficio giudiziario che procede, competente per l'impugnazione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. 4, Sentenza n. 8014 del 17/01/2014, De Luca, Rv. 259282).
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 99, d.P.R. n. 115/2002, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 2