Sentenza — n. 40071/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, ex art. 442 cod. proc. pen., appellata dall'imputato Mohamed Zoghbi in ordine a tre distinti delitti di cui gli artt. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 [ capi 1), 2) e 3)]. Il Gup del Tribunale di Firenze, per quanto di interesse in questa sede, aveva ritenuto i reati unificati del vincolo della continuazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, aveva irrogato la pena finale di anni 5 e mesi 4 di reclusione e euro 24.000 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 442 cod. proc. pen, art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 81 comma 4 cod. pen, articolo 616 c.p; Sentenza — n. 40071/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 442 cod. proc. pen., appellata dall'imputato Mohamed Zoghbi in ordine a tre distinti delitti di cui gli artt. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 [ capi 1), 2) e 3)]. Il Gup del Tribunale di Firenze, per quanto di interesse in questa sede, aveva ritenuto i reati unificati del vincolo della continuazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, aveva irrogato la pena finale di anni 5 e mesi 4 di reclusione e euro 24.000 di multa.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZOGHBI MOHAMED - C.U.I. 048U4BK nato il 02/05/1986 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG in persona del sostituto LUIGI ORSI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, ex art. 442 cod. proc. pen., appellata dall'imputato Mohamed Zoghbi in ordine a tre distinti delitti di cui gli artt. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 [ capi 1), 2) e 3)]. Il Gup del Tribunale di Firenze, per quanto di interesse in questa sede, aveva ritenuto i reati unificati del vincolo della continuazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, aveva irrogato la pena finale di anni 5 e mesi 4 di reclusione e euro 24.000 di multa.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Il ricorrente lamenta che l'aumento in continuazione, necessariamente non inferiore ad un terzo della pena del reato più grave, stante la contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, non abbia tenuto conto che i delitti satelliti di cui ai capo B) e C) erano di modesta gravità e dovevano essere qualificati come fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990.
3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Luigi Orsi, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo. Il Giudice aveva fissato, quale pena base per il più grave delitto di cui al capo 2), anni 6 di reclusione ed euro 27.000 di multa e operato l'aumento in continuazione in ordine ai reati satelliti ai sensi dell'art. 81 comma 4 cod. pen. in misura non inferiore ad un terzo, fino ad arrivare ad una pena di anni 8 di reclusione ed euro 36.000 di multa, ridotta per il rito alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione e euro 24.000 di multa.
La Corte di Appello, in replica al motivo di impugnazione, ha ribadito che l'aumento di pena per i reati satelliti era stato calcolato nella misura minima consentita, in ragione della contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La censura del ricorrente non si confronta, dunque, con la motivazione adottata: invoca la riqualificazione dei delitti individuati quali reati satelliti, senza avere dedotto la questione nei motivi di appello, e omette, in ogni caso, di considerare che l'aumento per la continuazione non avrebbe, comunque, potuto essere inferiore ai due anni di pena.4.
Al giudizio di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 6 ttobre 2022 Il Presi