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Sentenza — n. 39505/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39505/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39505/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo l'appello proposto da' Greco Mario Alex avverso la sentenza con la quale, in data 1 ottobre 2019, il Tribunale di Castrovillari lo aveva dichiarato colpevole del reato previsto dall'art.186, comma 2 lett.b), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Castrovillari in data 11 novembre 2016.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39505/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Castrovillari in data 11 novembre 2016.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata violazione grave delle norme della circolazione guida nonostante revoca della patente abuso di alcol reato grave di stupefacenti grazia

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRECO MARIO ALEX nato a CASTROVILLARI il 13/11/1988 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per le:annullamento senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo l'appello proposto da' Greco Mario Alex avverso la sentenza con la quale, in data 1 ottobre 2019, il Tribunale di Castrovillari lo aveva dichiarato colpevole del reato previsto dall'art.186, comma 2 lett.b), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Castrovillari in data 11 novembre 2016.

2. Mario Alex Greco propone ricorso per cassazione censurando la pronuncia impugnata per inosservanza degli artt.172, comma 4, 591, comma 1 lett.c), 585, comma 2 lett.b), cod. proc. pen. in quanto, nel dichiarare inammissibile l'appello, la Corte territoriale ha erroneamente applicato la disciplina del computo dei termini e in particolare l'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., in base al quale nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui e iniziata la decorrenza.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione.

4. L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv. 27803201). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata.

In particolare, va rilevata d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen.; il reato è stato commesso il giorno 11/11/2016 ed è estinto per prescrizione, pur computando ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.0 n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.24427501) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reato e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso