Italian Supreme Court dismisses appeal regarding negligent excess in self-defense due to insufficient causal chain evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for negligent excess in self-defense. The defense argued that the 14-hour delay in seeking medical care broke the causal link between the assault and the victim's injuries, while also contesting the factual reconstruction of the fight's position. The court rejected these claims, ruling that the delay did not constitute an independent cause and that the evidence consistently supported the prosecution's narrative of the events.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 55, 590 cod. pen.; Art. 41, comma 2 cod. pen.: The court established that a delay in seeking medical treatment does not automatically break the causal chain between an assault and resulting injuries unless it creates an entirely independent and anomalous course of events.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CELLARIO STEFANO nato a REGGIO EMILIA il 16/03/1972 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia di condanna di Stefano Cellario in ordine al delitto di cui agli artt.55, 590 cod. pen. in danno di Giuseppe Mangone, commesso in Reggio Emilia, Corte Tegge il 4 maggio 2014. Il processo ha ad oggetto le lesioni procurate nel corso di una lite da Cellario a Mangone e consistite in abrasioni alla base del collo, ematoma al labbro superiore sx, traumi al costato e frattura delle ossa nasali con collasso della valvola nasale. Il Tribunale aveva riqualificato il reato di lesioni dolose gravi originariamente contestato in quello di lesioni colpose per eccesso di legittima difesa.
2. L' imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'eccesso colposo nella legittima difesa ed in ordine altresì alla prova del nesso di causa. Sotto il primo profilo il difensore lamenta che, non controverso che Cellario e Mangone vennero alle mani nella notte tra il 3 e il 4 maggio del 2014, i giudici avrebbero avallato una ricostruzione dei fatti per cui Cellario aveva colpito Mangone mentre si trovava sopra di lui sulla base di dichiarazioni di testimoni ritenuti poco attendibili anche nella sentenza di primo grado e non avrebbero tenuto conto di quanto dichiarato dallo stesso imputato e dai testimoni a difesa.
I giudici, pertanto, sull'errato presupposto che Cellario si fosse trovato sopra Mangone nella fase della colluttazione, avevano ritenuto che l'imputato avesse colposamente ecceduto dai limiti della legittima difesa, quando invece avrebbero dovuto riconoscere la piena operatività della scriminante. Sotto il secondo profilo la difesa lamenta che non si sia tenuto conto dell'ampio lasso temporale intercorrente tra il momento della lite ed il momento in cui Mangone si era recato al Pronto Soccorso, pari a circa 14 ore: tale spazio temporale doveva indurre, da un lato, a ritenere la prova del nesso causale fra la condotta dell'imputato e l'evento lesivo incerta e, dall'altro, ad imputare l'indebolimento dell'organo, conseguente alla mancata riduzione tempestiva della frattura, esclusivamente alla persona offesa che, ritardando le cure, aveva determinato la gravità delle lesioni.
3. Il procuratore generale, in persona del sostituto Luigi Orsi, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo.
2. Si deve premettere che sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2.
La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha richiamato il compendio probatorio già analizzato dal primo giudice ed in particolare le dichiarazioni dei testi escussi (Sorrentino, Del Sole e Munarin) ed ha ritenuto che la localizzazione delle lesioni nel volto (con particolare riferimento alle ossa nasali ed allo zigomo) valessero a confermare la ricostruzione per cui l'imputato ebbe a colpire la persona offesa mentre si trovava sopra di lui. Nessuna incidenza sul piano causale, inoltre, secondo i giudici aveva avuto la circostanza per cui Mangone si era recato al Pronto Soccorso a distanza di ore rispetto alla aggressione, in quanto difettava qualsiasi allegazione da parte della difesa appellante circa l'esistenza di una serie causale lesiva autonoma, ulteriore e diversa, rispetto ai fatti per cui si procede ed era comunque ricostruzione inverosimile quella secondo cui la persona offesa si fosse autoinferta lesioni così importanti, ovvero avesse avuto nel volgere di poche ore altra violenta colluttazione con una terza persona. 2.3.
La motivazione della Corte di Appello è coerente con i dati riportati, esaustiva e non illogica. La censura del ricorrente volto a mettere in dubbio la ricostruzione dell'accaduto ed in particolare le posizioni di imputato e vittima durante la lite e nel momento in cui erano stati inferti i colpi sollecita la Corte ad operare una inammissibile diversa lettura del quadro probatorio. La doglianza relativa alla ritenuta sussistenza del nesso di causa fra la condotta del soggetto agente e le lesioni subite dalla vittima è in primo luogo del tutto aspecifica, in quanto non individua in maniera concreta le possibile cause alternative delle lesioni subite dalla persona offesa, né elementi atti a corroborare l'assunto per cui le lesioni si sarebbero aggravate nello spazio di tempo in cui Mangone era rimasto a casa.
Si tratta di censura, in ogni caso, manifestamente infondata, posto che l'eventuale ritardo con cui la persona offesa si sarebbe rivolta ai sanitari per le cure del caso non vale ad integrare la nozione di causa di per sé sola sufficiente a determinare l'evento, che ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen, esclude il nesso di causa. Tale nozione coincide, nella elaborazione costante della giurisprudenza di legittimità, con la causa che innesca un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente, ovvero quella che realizza una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente (Sez. 4 n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846;
Sez.4, n. 42502 de/ 25/09/2009, Begnardi, Rv. 245460): nel caso in esame l'eventuale ritardo nelle cure determinato dalla condotta del soggetto agente sarebbe comunque sviluppo del processo causale innescato e non già percorso causale autonomo.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 settembre 2022 Il Consig Il Presid nte Anna Francesc