Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 39475/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39475/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39475/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 9 luglio 2021 il Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. ascritto a Vincenzo Mellini perché estinto per esito positivo della messa alla prova e ha disposto la sospensione della patente di guida rilasciata a Mellini per la durata di anni uno.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 590 bis cod. pen; Sentenza — n. 39475/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 590 bis cod. pen. ascritto a Vincenzo Mellini perché estinto per esito positivo della messa alla prova e ha disposto la sospensione della patente di guida rilasciata a Mellini per la durata di anni uno.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione di pena durata dell'infrazione pena accessoria riscossione di pene pecuniarie infrazione privilegiata estensione della protezione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 590 bis cod. pen
Con sentenza del 9 luglio 2021 il Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELLINI VINCENZO nato a TORRICELLA IN SABINA il 01/01/1946 avverso la sentenza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 9 luglio 2021 il Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. ascritto a Vincenzo Mellini perché estinto per esito positivo della messa alla prova e ha disposto la sospensione della patente di guida rilasciata a Mellini per la durata di anni uno.

2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato che lamenta violazione di legge perché, pur avendo dichiarato estinto il reato, il Tribunale ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida esercitando così una potestà riservata all'autorità amministrativa.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il difensore dell'imputato ha insistito in tal senso con memoria del 5 settembre 2022.

4. Il ricorso è fondato. Pronunciandosi in casi analoghi, questa Corte di legittimità ha già affermato che, quando il giudice dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova ai sensi dell'art.168 ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione ovvero della revoca della patente di guida, perché, non essendovi stato accertamento della responsabilità penale, opera l'art. 224, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e l'applicazione di tali sanzioni resta di competenza del Prefetto (cfr. Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016, Rossini, Rv267608; Sez.4, n. 29639 del 23/06/2016, Conti, Rv. 267880; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv 264819).

5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, con eliminazione della relativa statuizione, e la trasmissione degli atti al competente Prefetto di Roma.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida. Statuizione che elimina. Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Roma. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere e tensore