Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for breaking car windows.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Michele Caris inadmissible, upholding his conviction for aggravated theft involving the forced entry and window breaking of a Fiat Panda. The defense argued for a lesser sentence due to the minor value of the stolen item and claimed the act lacked social danger, but the court rejected these claims. The ruling emphasized that the damage to the vehicle's usability and the nature of the break-in constituted significant harm, precluding both the mitigating circumstance of minor damage and the exemption from punishment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The court establishes that the special mitigating circumstance of minor damage requires the economic prejudice to be negligible, considering the victim's overall loss and the vehicle's usability, while the act of breaking windows inherently negates the exemption from punishment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARIS MICHELE nato a MASSA il 17/11/1989 avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo ;1 4,* tt. 44A- Ciet40 t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto che dichiarava Caris Michele colpevole del reato di tentato furto aggravato dall'aver usato violenza sulle cose (nella specie, una Fiat Panda di proprietà di Deimichei Bruna), così riqualificato il fatto.
2. Il Giudice di primo grado evidenziava come, dalle dichiarazioni dei testi Di Matteo Stefano e Di Matteo Paolo, fosse emerso con chiarezza che il Caris, forzata inizialmente la portiera di un'auto, frantumava in seguito il finestrino di una seconda auto, una Fiat Panda, di cui apriva la portiera, alla ricerca di qualcosa da sottrarre. Il maresciallo Baù Roberto accertava, alla stazione di Ala, la presenza della predetta auto con i vetri rotti e fermava nelle vicinanze l'odierno imputato.
3. La Corte territoriale ha rilevato che il quadro probatorio, come valutato dal Giudice di primo grado, è idoneo a ritenere sussistente la responsabilità penale del Caris, ritenendo inoltre di confermare la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Trento ricorre il difensore dell'imputato che solleva tre motivi con cui lamenta: 4.1 Sotto il profilo della violazione di legge, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 4.2 Sotto il profilo della violazione di legge, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 4.3 Contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo alla predetta causa di non punibilità, giacché la condotta maldestra dal Caris costituisce, in realtà, manifestazione non di una spiccata pericolosità sociale, ma dell'esatto opposto.
4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
5. Il ricorso è inammissibile.
6. Il motivo con cui si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è reiterativo di censura contenuta nell'atto di appello cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta. Il ricorso, peraltro, si rivela manifestamente infondato, posto che prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa, e non già, al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto considerando la condotta dell'imputato nella sua globalità (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695;
Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247122). Si è altresì chiarito che il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez.
U. n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Sicu, Rv. 269241). Considerata l'accertata effrazione del finestrino della vettura, non può certo ritenersi tenue il danno patito dalla persona offesa, tenendo anche conto degli ulteriori pregiudizi derivanti dalla impossibilità di utilizzare il veicolo. Analoghi rilievi valgono avuto riguardo alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di appello valorizzato la medesima circostanza relativa all'avvenuta effrazione del finestrino, tale da escludere la dedotta speciale tenuità.
7. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo