Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed as inadmissible for alleging omitted non-prosecution grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on a ground not permitted in a plea bargain sentencing. The appellant argued the lower court failed to consider non-prosecution criteria under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments are excluded from cassation review unless explicitly evident in the judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if based on the alleged omission to evaluate non-prosecution grounds, unless the judgment explicitly demonstrates such grounds exist.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSINI REMO nato a BRESCIA il 11/06/1966 avverso la sentenza del 21/01/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; v
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tribunale di Brescia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Rossini Remo la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro ventiseimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 23 L. n. 110 del 1975, 2 e 7 I. n. 694 del 1974, 697 cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1975.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza, per omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo non proponibile in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
Nella fattispecie, il ricorrente deduce una presunta e non meglio specificata ca- renza motivazionale e la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. Ebbene, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103., è inammissibile il ricorso per Cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sus- sistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. peli. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain Tasawar, Rv. 277102).4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre