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Sentenza — n. 38162/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38162/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38162/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda proposta da Lentini Domenico per la riparazione dell'ingiusta detenzione dallo stesso sofferta (anni 3, mesi 2, giorni 27) nell'ambito di un procedimento in cui veniva indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe della cosca Mazzagatti, locale di Oppido Mamertina, facente capo a Pepe Simone, nonché per detenzione e porto di arma da fuoco.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38162/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il 14/06/2022, l'avv. Domenico Alvaro, difensore del ricorrente, ha presentato motivi nuovi in cui richiama l'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 188/2021, a mente del quale l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione.

Parole chiave

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indennità per detenzione impunità pentito detenuto remissione della pena verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
La Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda proposta da Lentini Domenico per la riparazione dell'ingiusta detenzione dallo stesso sofferta (anni 3, mesi 2, giorni 27) nell'ambito di un procedimento in cui veniva indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod.
art. 314 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria ricorre il difensore dell'istante che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LENTINI DOMENICO nato a OPPIDO MAMERTINA il 22/05/1994 avverso l'ordinanza del 15/07/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/ le conclusioni del PG t.L.A.AL ce l". •-•da"

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda proposta da Lentini Domenico per la riparazione dell'ingiusta detenzione dallo stesso sofferta (anni 3, mesi 2, giorni 27) nell'ambito di un procedimento in cui veniva indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe della cosca Mazzagatti, locale di Oppido Mamertina, facente capo a Pepe Simone, nonché per detenzione e porto di arma da fuoco.

2. In data 11/12/2013, veniva emesso fermo dalla Procura DDA di Reggio Calabria e, con ordinanza del 17/12/2017, il Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria applicava la misura cautelare della custodia in carcere, misura confermata dal Tribunale del riesame e, successivamente, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 43780/2014. Con sentenza del 24/03/2015 del Gup del Tribunale di Reggio Calabria, l'istante veniva condannato alla pena di anni 7, mesi 4 di reclusione. La Corte di appello, in data 08/03/2017, lo assolveva dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

3. Il Giudice della riparazione, preso atto di quanto statuito dalla sentenza assolutoria circa la non riconducibilità della condotta criminosa dell'istante alla cosca bensì alle esigenze e richieste "personali" del Pepe, ha ritenuto ostativa all'invocato indennizzo la disponibilità del Lentini a svolgere qualsiasi illecita attività gli fosse richiesta dal Pepe.

4. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria ricorre il difensore dell'istante che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Il Giudice della riparazione non ha tenuto conto della memoria difensiva (depositata il 15/07/2021), che escludeva qualsiasi profilo di colpa in capo all'istante, e di quanto affermato nella sentenza assolutoria sulle millanterie del Pepe, tali da rendere del tutto inattendibili le sue dichiarazioni con riguardo al Lentini.

5. Il 14/06/2022, l'avv. Domenico Alvaro, difensore del ricorrente, ha presentato motivi nuovi in cui richiama l'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 188/2021, a mente del quale l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione.

6. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa, che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'idquodplerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.

È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.

3. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri).

4. Nel caso di specie, l'iter argomentativo seguito dal Giudice della riparazione resiste alle censure proposte, giacché la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, in considerazione del dato oggettivo - costituente parte principale della piattaforma indiziaria a suo carico - delle condotte criminali del ricorrente, le quali, ancorché non riconducibili alla cosca bensì alle esigenze e richieste "personali" del Pepe, sono state a ragione ritenute rilevanti ai fini del diniego dell'indennizzo. Evidenzia, infatti, il Giudice della riparazione che l'imputato era sempre disponibile" . per sparare contro un portone o bruciare un veicolo ... o ancora per vendicare il pestaggio subito dal sodale Valerio Pepe" e che lo stesso Pepe Simone aveva dichiarato, con riferimento all'istante e al coimputato Murdica: " ... che ne so dovevo andare a bruciare una macchina, dovevo andare pur a sparare un portone ci mandavo loro . .. senza niente me lo facevano per favore, perché sapevano che gli conveniva ...".

Si precisa ancora che la stessa sentenza assolutoria riconosce l'esistenza di" ... materiale ... a fiumi circa il loro coinvolgimento in traffici in armi in combutta anche con il Pepe", e qualifica il Lentini e il Murdica" delinquenti al soldo del Pepe". Analoghe considerazioni riguardano la detenzione di armi. Questi indici testé menzionati afferiscono a comportamenti, rimasti acquisiti processualmente, i quali apparivano verosimilmente riconducibili ad una situazione che poteva configurarsi come di partecipazione al sodalizio criminale. Come è stato già precisato da questa Suprema Corte le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, o le frequentazioni con soggetti gravati da specifici precedenti penali, ben possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (ex multis, Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610;

Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878). L'intervenuta modifica legislativa dell'art. 314 cod. proc. pen. - a seguito dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs.n. 188 del 8 novembre 2021 - nel senso dell'irrilevanza dell'esercizio della facoltà di non rispondere ai fini della riparazione, costituisce, nel caso di specie, dato marginale a fronte dei descritti comportamenti. In sostanza, nell'ordinanza correttamente si evidenzia che i fatti emergenti dalla vicenda, pur insufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'istante, attestano comunque un comportamento gravemente colposo da parte sua, tale da lasciare supporre agli inquirenti che fosse coinvolto a pieno titolo nei reati ascrittogli e che conseguentemente dovesse essere sottoposto a custodia cautelare. 4.1.

Inconferente il motivo nuovo riguardante la novella di cui all'art. 4, comma1, lett. b), d.lgs. n. 188/2021, atteso che l'istanza di riparazione è stata rigettata in ragione non tanto del comportamento silente tenuto dal Lentini in sede di interrogatorio di garanzia, quanto piuttosto del suo comportamento extraprocessuale come sopra descritto.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condannavricorrente al pagamento