Sentenza — n. 38161/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Brindisi ha statuito, con provvedimento del 16/06/2021, che le spese di custodia del veicolo di Zuccaro Claudio, posto sotto sequestro - e del quale la sentenza di assoluzione, pronunciata dal medesimo Tribunale in data 15/06/2020, aveva disposto la restituzione - debbano essere poste a carico dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 38161/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale secondo provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il difensore che lamenta violazione di legge relativa all'art. 150, comma 2, d.P.R. 115/2002 (TU. spese di giustizia), recante la disciplina delle spese di custodia e conservazione a carico dell'avente diritto alla restituzione, trattandosi, nel caso di specie, di persona assolta perché il fatto non sussiste. Deduce che il Giudice dell'esecuzione aveva inopinatamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso il provvedimento del 16/06/2021, qualificando il gravame come "istanza", anziché trasferire il ricorso al giudice ad quem per il più a praticarsi.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZUCCARO CLAUDIO nato a MESAGNE il 21/08/1960 avverso l'ordinanza del 07/09/2021 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/t le conclusioni del PG L todiC e/tA4"Gutted1"- A4'..a" . otp, o JLAA f.A; 4•"‘ ChGrizpon
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Brindisi ha statuito, con provvedimento del 16/06/2021, che le spese di custodia del veicolo di Zuccaro Claudio, posto sotto sequestro - e del quale la sentenza di assoluzione, pronunciata dal medesimo Tribunale in data 15/06/2020, aveva disposto la restituzione - debbano essere poste a carico dell'imputato.
2. Con successivo provvedimento del 03/09/2021 (depositato il 07/07/2021), il Giudice dell'esecuzione ha poi dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della prima ordinanza, affermando di avere con questa esaurito la propria giurisdizione.
3. Avverso tale secondo provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il difensore che lamenta violazione di legge relativa all'art. 150, comma 2, d.P.R. 115/2002 (TU. spese di giustizia), recante la disciplina delle spese di custodia e conservazione a carico dell'avente diritto alla restituzione, trattandosi, nel caso di specie, di persona assolta perché il fatto non sussiste. Deduce che il Giudice dell'esecuzione aveva inopinatamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso il provvedimento del 16/06/2021, qualificando il gravame come "istanza", anziché trasferire il ricorso al giudice ad quem per il più a praticarsi.
4. Il Procuratore generale conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
5. Il ricorso è fondato.
6. L'istanza dichiarata inammissibile dall'adito Giudice dell'esecuzione andava qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dovendo, pertanto, essere trattata in camera di consiglio partecipata, ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. e non, come avvenuto, con provvedimento de plano.
7. In conseguenza, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brindisi. Così deciso il 5 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P