Sentenza — n. 38157/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Brescia nei confronti di Cela Armando, per il reato di cui all'art 590-bis, commi 1 e 8, cod. pen. Lamenta, con l'unico motivo proposto, l'illegalità della pena ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché la violazione dell'art. 222, comma 2, cod. strada, in relazione alla mancata applicazione all'imputato della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 590- bis cod. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38157/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Brescia nei confronti di Cela Armando, per il reato di cui all'art 590-bis, commi 1 e 8, cod. pen. Lamenta, con l'unico motivo proposto, l'illegalità della pena ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché la violazione dell'art. 222, comma 2, cod. strada, in relazione alla mancata applicazione all'imputato della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: CELA ARMANDO nato il 24/06/1996 avverso la sentenza del 14/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo L. CMA "." 1' oI utzk h I Ivk art-4a. 41". 34L- Az MAI t" ipire"" t.o-C JLf O (44k 4"1 Q- 420"A 1.4)1A-- 3°4.3: 444.4_ ••1" 44.2,4„„,„/ tyre v ta_ 49; C.4,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Brescia nei confronti di Cela Armando, per il reato di cui all'art 590-bis, commi 1 e 8, cod. pen.
2. Lamenta, con l'unico motivo proposto, l'illegalità della pena ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché la violazione dell'art. 222, comma 2, cod. strada, in relazione alla mancata applicazione all'imputato della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
3. Il Procuratore generale in sede conclude per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria relativa alla patente di guida.
4. Il difensore ha depositato memoria conclusiva, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
5. Il ricorso è fondato.
6. L'art. 222, commi 1 e 2, cod. strada prevede l'applicazione della sospensione o della revoca della patente di guida nell'ipotesi di cui all'art. 590- bis cod. pen., anche in caso di pena determinata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito il principio di diritto per il quale è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., nei confronti della sentenza di patteggiamento, con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg Melzani Saymon, Rv. 279349 - 01). Il Tribunale di Brescia, nel ratificare l'accordo delle parti sulla pena, ha, viceversa, omesso qualsiasi decisione sulla sanzione amministrativa accessoria: lacuna che, pur non incidendo sul negozio giuridico, riguardando una statuizione a questo estranea, impone d'essere colmata dallo stesso giudice di merito.
7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e rinvia per nuovo esame al Tr