Sentenza — n. 38035/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Boni Antonio ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Terni ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione in anni 2 della durata della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di specie, l'anzidetta durata della sospensione della patente di guida sarebbe stata applicata senza alcuna motivazione ed in aperta violazione del disposto dell'art. 222, comma 3, cod. strada.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 589-bis cod. pen; Sentenza — n. 38035/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione in anni 2 della durata della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di specie, l'anzidetta durata della sospensione della patente di guida sarebbe stata applicata senza alcuna motivazione ed in aperta violazione del disposto dell'art. 222, comma 3, cod. strada.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONI ANTONIO nato a MILANO il 22/01/1966 avverso la sentenza del 05/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG tAA». t kt.‹..,1L, r t -1-; ettí 4.1-- 1: (0-14°
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Boni Antonio ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Terni ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.
2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione in anni 2 della durata della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di specie, l'anzidetta durata della sospensione della patente di guida sarebbe stata applicata senza alcuna motivazione ed in aperta violazione del disposto dell'art. 222, comma 3, cod. strada.
3. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia rigettato.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Deve, preliminarmente, rilevarsi che, in data 07/06/2022, è pervenuto nella Cancelleria di questa Sezione atto di rinuncia al presente ricorso per Cassazione, sottoscritto dall'imputato e dal suo difensore. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile in ragione dell'anzidetta rinuncia.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presi