Sentenza — n. 38006/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ha assolto Stranieri Addolorata dal reato di furto aggravato commesso ai danni di Baldari Loredana con conseguente revoca delle statuizioni civili emesse un favore di quest'ultima e, riqualificati i fatti contestati in relazione a Greco Gianna ai sensi degli artt. 81, 624 e 61 n. 11, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere in ordine agli stessi, ad eccezione del furto di un profumo, perché estinti per intervenuta prescrizione, così rideterminando la pena in relazione al furto del citato cosmetico. Ha confermato in tal senso la sentenza appellata, ivi incluse le statuizioni civili in favore della sola Greco, riducendo la rifusione delle spese sostenute da questa parte civile in primo grado e condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado di appello liquidate in complessivi euro 1.500,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 624 cod. pen, articolo 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 38006/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata che articola quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., non avendo fatto la Corte buon governo delle disposizioni in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte civile. Gli elementi, unicamente indiziari, non apparirebbero univoci e consentirebbero una ricostruzione alternativa dei fatti. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'articolo 624 cod. pen. con riferimento ai reati commessi nei confronti della signora Greco e dichiarati prescritti dal Giudice di appello.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STRANIERI ADDOLORATA nato a MANDURIA il 29/11/1970 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. dì TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. udito il difensore Preliminarmente, la Corte fa presente che è pervenuto verbale di remissione di querela da parte di GRECO GIANNA IMMA, con relativa accettazione da parte del ricorrente STRANIERI ADDOLORATA. E' presente l'avvocato LEONE SONIA del foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. FINO MICHELE del foro di BRINDISI difensore di STRANIERI ADDOLORATA, unitamente all'originale del verbale di remissione di querela con contestuale accettazione. L'avvocato LEONE si associa alle richieste del Procuratore Generale.9
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ha assolto Stranieri Addolorata dal reato di furto aggravato commesso ai danni di Baldari Loredana con conseguente revoca delle statuizioni civili emesse un favore di quest'ultima e, riqualificati i fatti contestati in relazione a Greco Gianna ai sensi degli artt. 81, 624 e 61 n. 11, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere in ordine agli stessi, ad eccezione del furto di un profumo, perché estinti per intervenuta prescrizione, così rideterminando la pena in relazione al furto del citato cosmetico. Ha confermato in tal senso la sentenza appellata, ivi incluse le statuizioni civili in favore della sola Greco, riducendo la rifusione delle spese sostenute da questa parte civile in primo grado e condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado di appello liquidate in complessivi euro 1.500,00.
2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata che articola quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., non avendo fatto la Corte buon governo delle disposizioni in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte civile. Gli elementi, unicamente indiziari, non apparirebbero univoci e consentirebbero una ricostruzione alternativa dei fatti. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'articolo 624 cod. pen. con riferimento ai reati commessi nei confronti della signora Greco e dichiarati prescritti dal Giudice di appello.
Non vi sarebbe, infatti, alcun riscontro della loro commissione da parte dell'imputata. 2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen., come richiesto in sede di discussione orale. 2.4. Con il quarto motivo, violazione di legge in ordine alla condanna alle spese in favore della parte civile non avendo la Corte motivato le ragioni per la quale non aveva inteso procedere alla compensazione delle spese di primo e di secondo grado.
3. Si rileva che in data 06/06/2022 è pervenuto nella Cancelleria di questa Sezione verbale di remissione della querela sporta da Greco Gianna Imma con contestuale accettazione da parte dell'avv. Michele Fino, in qualità di procuratore speciale dell'imputata, come da atto di procura allegato al verbale.3.1. Il Collegio osserva che l'aggravante contestata (art. 61, n. 11 cod.pen.) non rientra tra le circostanze aggravanti per le quali l'articolo 624, comma 3, cod. pen., esclude la procedibilità a querela della persona offesa, di talché il reato può dirsi estinto per remissione di querela.
4. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. In assenza di accordo tra le parti, le spese del procedimento sono a carico della querelata (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico della querelata. Così deciso in data 8 giugno 2022 Il