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Ordinanza — n. 37223/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37223/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37223/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE MARCO nato a PUTIGNANO il 04/05/1981 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG OSSERVA 1.In relazione al procedimento n. 9075/22, è stato rilevato d'ufficio un errore materiale nel dispositivo della sentenza emessa da questa Corte il 22-4-2022, poiché, in luogo della dicitura esatta "Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg.esec. cod. proc. pen.",è stata usata, per mera svista, la dicitura "Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter,disp. att. cod. proc. pen.". 2.Effettivannente la sentenza in esame ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in funzione di giudice d'appello ex artt. 310 cod. proc. pen., che, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero, aveva disposto, in riforma dell'ordinanza del G.u.p., l'applicazione nei confronti di Pesce Marco della misura della custodia cautelare in carcere.

Regesto Legislator

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artt. 310 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37223/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'ordinanza del Tribunale di Bari èquindi divenuta definitiva, ragion per cui occorre disporre l'effettuazione, da parte della cancelleria, degli adempimenti di cui all'art. 28 reg.esec.cod. proc. pen. Per mero errore materiale, dunque, in luogo dell'indicazione di quest'ultima norma, è stato menzionato l'art. 94, comma 1 ter,disp. att.cod. proc. pen. 3.Va quindi disposta, a norma dell'art. 625 bis, comma 3,cod. proc. pen., la correzione dell'errore materiale nel senso sopra indicato. PQM visto l'art. 625 bis, comma 3,cod. proc. pen., dispone correggersi l'errore materiale nel dispositivo della sentenza emessa da questa Sezione il 22 aprile 2022 (proc.

Parole chiave

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carcerazione cautelativa pena privativa della libertà mantenimento della carcerazione di sicurezza carcerazione giudiziaria azione di convalida del sequestro pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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artt. 310 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE MARCO nato a PUTIGNANO il 04/05/1981 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG OSSERVA 1.In relazione al procedimento n. 9075/22, è stato rilevato d'ufficio un errore materiale nel dispositivo della sentenza emessa da questa Corte il 22-4-2022, poiché, in luogo della dicitura esatta "Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg.esec. cod. proc. pen.",è stata usata, per mera svista, la dicitura "Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter,disp. att. cod. proc. pen.". 2.Effettivannente la sentenza in esame ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in funzione di giudice d'appello ex artt. 310 cod. proc. pen., che, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero, aveva disposto, in riforma dell'ordinanza del G.u.p., l'applicazione nei confronti di Pesce Marco della misura della custodia cautelare in carcere.

L'ordinanza del Tribunale di Bari èquindi divenuta definitiva, ragion per cui occorre disporre l'effettuazione, da parte della cancelleria, degli adempimenti di cui all'art. 28 reg.esec.cod. proc. pen. Per mero errore materiale, dunque, in luogo dell'indicazione di quest'ultima norma, è stato menzionato l'art. 94, comma 1 ter,disp. att.cod. proc. pen. 3.Va quindi disposta, a norma dell'art. 625 bis, comma 3,cod. proc. pen., la correzione dell'errore materiale nel senso sopra indicato. PQM visto l'art. 625 bis, comma 3,cod. proc. pen., dispone correggersi l'errore materiale nel dispositivo della sentenza emessa da questa Sezione il 22 aprile 2022 (proc.

R. G. n. 9075/22),sostituendo all'erronea dicitura "Manda alla cancelleria per gli adempimenti cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.", la dicitura esatta "Manda alla cancelleria per gli adempimenti cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen." Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito. Così deciso in Roma,i1 3