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Sentenza — n. 37219/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37219/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37219/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha impugnato la sentenza resa dal Tribunale di Mantova in data 11/1/2022, con cui è stata applicata a Cioban Calin Marcel, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni di reclusione ed euro 4000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 con beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente denuncia l'illegalità della pena con riferimento alla concessione della sospensione condizionale riferita sia alla pena detentiva che a quella pecuniaria in violazione dei limiti di cui all'art. 163, comma 1, cod. pen. siccome all'epoca del fatto l'imputato aveva da tempo superato 40 anni.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37219/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato e deve essere accolto. I limiti legali per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena applicabili all'imputato sono quelli di cui all'art. 163, comma 1, cod.pen. La norma prevede che, in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Ne consegue che il giudice non avrebbe potuto disporre la sospensione di entrambe le pene, essendo il beneficio concedibile per la sola pena detentiva.

Parole chiave

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istanza di revisione penale ricusazione del pubblico ministero procedura di rivendicazione nel pignoramento abbandono del procedimento penale diritto di ottenere una decisione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha impugnato la sentenza resa dal Tribunale di Mantova in data 11/1/2022, con cui è stata applicata a Cioban Calin Marcel, ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MANTOVAnel procedimento a carico di: CIOBAN CALIN MARCEL nato il 17/05/1978 avverso la sentenza del 11/01/2022 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sepe le conclusioni del PG

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha impugnato la sentenza resa dal Tribunale di Mantova in data 11/1/2022, con cui è stata applicata a Cioban Calin Marcel, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni di reclusione ed euro 4000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 con beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente denuncia l'illegalità della pena con riferimento alla concessione della sospensione condizionale riferita sia alla pena detentiva che a quella pecuniaria in violazione dei limiti di cui all'art. 163, comma 1, cod. pen. siccome all'epoca del fatto l'imputato aveva da tempo superato 40 anni.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza del Tribunale di Mantova con trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per l'ulteriore corso. La difesa ha presentato memoria difensiva in cui rappresenta e documenta che l'accordo originariamente raggiunto con il P.M. prevedeva la sospensione condizionale della pena limitata alla sola pena detentiva. Nel corso dell'udienza dell'11/1/2022, pur essendo stata depositata proposta di patteggiamento nei termini sopra indicati, le parti concludevano come da verbale, addivenendo al diverso accordo recepito dal giudice e censurato dal Procuratore Generale. Conclude, quindi, prospettando una rettifica dell'errore materiale presente in sentenza.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. I limiti legali per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena applicabili all'imputato sono quelli di cui all'art. 163, comma 1, cod.pen. La norma prevede che, in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Ne consegue che il giudice non avrebbe potuto disporre la sospensione di entrambe le pene, essendo il beneficio concedibile per la sola pena detentiva.

Il fatto che nell'originario accordo non fosse prevista la sospensione condizionale della pena relativamente alla pena pecuniaria non rileva. Non viene in considerazione, come prospettato dalla difesa, l'ipotesi di un errore materiale, essendo stato rinegoziato l'accordo in udienza.L'accordo raggiunto, infatti, può essere rinegoziato dalle parti fino a quando il giudice non lo ratifichi con sentenza. Il che si è verificato nel caso in esame (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Rv. 282054 — 01: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato e il pubblico ministero possono congiuntamente modificare l'accordo già raggiunto, sostituendolo con un nuovo accordo, finchè il primo non venga recepito con la sentenza, con la conseguenza che la pronuncia del giudice che recepisca il primo accordo, già concordemente sostituito dalle parti, è affetta da difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza").

4. La sentenza deve essere annullata nella sua interezza. In tema di patteggiamento il giudice è investito del potere-dovere di verificare la concedibilità del beneficio ed è tenuto a rigettare la richiesta di patteggiannento, a norma dell'art. 444, comma terzo, cod. proc. pen., in presenza di condizioni ostative. In caso contrario la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa al punto della sospensione, perché emessa a seguito di un'istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l'ulteriore corso (in termini Sez. 5, n. 4832 del 01/10/2015 - dep. 05/02/2016, Dodesini, Rv. 266017; Sez. 2, n. 11611 del 27/01/2020, PG Servillo Rv. 278632 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Mantova per nuovo giudizio. Così deciso il 23 giugno 2022 Il