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Sentenza — n. 37210/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37210/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37210/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di Antonino Consolato Franco con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in ordine al delitto di cui all'art. 416 cod. pen.. Franco all'esito del giudizio di primo grado svoltosi con le forme del rito abbreviato era stato condannato per il reato associativo e per i reati di falso, tentata violenza privata e tentata truffa (per i quali, stanti i limiti edittali di pena, non era mai stata applicata misura), mentre all'esito del giudizio di appello era stato assolto dal reato di associazione a delinquere con la formula perché il fatto non sussiste e prosciolto per intervenuta prescrizione in ordine ai restanti reati.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen, art. 416 cod. pen; Sentenza — n. 37210/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva assistenza riabilitativa azione civile indennità di patrocinio accredito per compiti assistenziali sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod.
art. 416 cod. pen
pen., presentata nell'interesse di Antonino Consolato Franco con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in ordine al delitto di cui all'art. 416 cod. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Franco Consolato Antonino avverso l'ordinanza del 10/06/2021 della Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Luisa Angela Ricci; letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del sostituto Raffaele Gargiulo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di Antonino Consolato Franco con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in ordine al delitto di cui all'art. 416 cod. pen.. Franco all'esito del giudizio di primo grado svoltosi con le forme del rito abbreviato era stato condannato per il reato associativo e per i reati di falso, tentata violenza privata e tentata truffa (per i quali, stanti i limiti edittali di pena, non era mai stata applicata misura), mentre all'esito del giudizio di appello era stato assolto dal reato di associazione a delinquere con la formula perché il fatto non sussiste e prosciolto per intervenuta prescrizione in ordine ai restanti reati.

2. Avverso l'ordinanza Franco, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ravvisata colpa grave. La corte di appello avrebbe, a tal fine, valorizzato da un lato condotte che non avrebbero consentito l'adozione della misura cautelare, ovvero quelle integranti i reati fine, e dall'altro la rappresentazione, da parte del ricorrente, dell'esistenza di una fantomatica organizzazione impegnata in una serie di affari e capace di usufruire di protezioni e coperture, ovvero una condotta che avrebbe potuto, al più, dare impulso alle investigazioni, ma non legittimare l'adozione della misura cautelare per il reato associativo. Inoltre la Corte avrebbe stigmatizzato con giudizi di tipo etico la condotta di Franco, appartenente alla polizia di Stato, definendola "inquietante" e "raccapricciante" e non avrebbe spiegato le ragioni per cui la colpa a lui attribuita avrebbe dovuto essere qualificata come grave.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Raffaele Gargiulo, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo è manifestamente infondato.

2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

In sede di verifica della sussistenza di tale condizione, dunque, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un coinvolgimento nell'illecito oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte dolose, oppure di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458).

3. La Corte della riparazione ha, innanzitutto, chiarito le motivazioni della sentenza assolutoria in ordine al reato associativo: a fronte di un articolato piano criminale posto in essere da Franco, dalla moglie e da una terza persona in danno di una delle vittime (Paolo Fallara), non erano state individuate altre vicende riconducibili all'azione coordinata dei tre presunti associati, ma solo altre vittime dell'azione autonoma di Franco. La Corte ha, quindi, ritenuto che il ricorrente avesse tenuto una condotta extraprocessuale, tale da creare l' apparenza del reato associativo, rispetto al quale era stata applicata la misura cautelare.

In particolare era emerso che: -Franco aveva inviato alle parti lese lettere anonime nella quali si menzionava l'esistenza di una organizzazione impegnata in una serie di affari, dotata di protezioni e coperture (con utilizzo di informazioni prelevate da banche dati), ramificata in gangli istituzionali, con scopi ricattatori e truffaldini. Tale circostanza- hanno osservato i giudici- aveva indotto gli inquirenti a ricercare i complici del ricorrente a vario titolo ed in diverse collocazioni, istituzionali e non; -Franco era stato trovato in possesso di documenti, timbri, schede telefoniche, nonché di un'agendina in cui erano annotati nomi di soggetti e rispettive qualifiche ed in corrispondenza di ciascun nome frasi convenzionali. t-2 Lo stesso ricorrente, dunque, aveva dolosamente creato un apparato volto a rappresentare l'esistenza di una struttura associativa dedita alla commissione di reati.

Si tratta di motivazione coerente con i dati di fatti, esaustiva e rispettosa dei principi di diritto elaborati dalla corte di legittimità sopra richiamati, sia sotto il profilo della individuazione della condotta, sia sotto il profilo della ritenuta incidenza causale di tale condotta nella creazione dell'apparenza di reato e quindi nella instaurazione della detenzione. A fronte di tale percorso argomentativo, la difesa ha opposto doglianze aspecifiche, senza confrontarsi con le ragioni esplicitate dai giudici, ma limitandosi a criticarle in maniera generica.

La Corte di Appello correttamente ha preso in esame la condotta di Franco, indipendentemente dal fatto che tale condotta non integrasse di per sé un reato, e altrettanto correttamente ha sottolineato anche la violazione dei doveri deontologici collegati alla sua funzione di appartenente alle forze dell'ordine. La Corte di legittimità ha, infatti, osservato che il giudice di merito può valorizzare, quale condotta ostativa, anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (sez. 4 n. 1516 del 17/12/1992, dep. 1993, Pasqua/in, Rv. 193228; n. 18152 del 9/2/2010, Motisi, Rv. 247531; n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; n. 26925 del 15/0572019, Artico Giovanni, Rv. 276293, n. 52871 del 15/11/2016, Ta velli, Rv. 268685, proprio in fattispecie relativa a un appartenente alle forze dell'ordine).

Anche il rilievo per cui la Corte non avrebbe argomentato in ordine al grado della colpa non coglie nel segno, giacché i giudici hanno invocato l'esistenza di una condotta ostativa non già colposa, bensì dolosa, ossia cosciente e volontaria (quanto alla nozione di dolo, ricalcata su quella civilistica, si vedano Sez. U 13.12.1995, Sarnataro, Rv, 203638 secondo cui condotta dolosa è quella consapevole e volontaria obiettivamente tale da trarre in inganno il soggetto "tenuto alla prestazione"; Sez. 4 n. 43302 del 23/10/2008, Tucci, Rv 242034 secondo cui è cosciente e volontaria la condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000)

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 giugno 2022 Il Con