Sentenza — n. 37199/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 17/6/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Bari, nel procedimento di opposizione promosso da Lorusso Alessandro avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha ritenuto di qualificare l'opposizione come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti per competenza a questa Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 d.P.R. n. 115/2002, art. 99 d.P.R. 115/2002; Sentenza — n. 37199/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel presente caso la revoca d'ufficio non è avvenuta su richiesta dell'amministrazione finanziaria (agenzia delle entrate, già intendenza di finanza). Pertanto, l'impugnazione deve essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 e gli atti devono essere trasmessi al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari per l'ulteriore corso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LORUSSO ALESSANDRO nato a BARI il 30/08/1971 avverso il decreto del 06/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/se/te le conclusioni del PG
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 17/6/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Bari, nel procedimento di opposizione promosso da Lorusso Alessandro avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha ritenuto di qualificare l'opposizione come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti per competenza a questa Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
2. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto che il ricorso sia riqualificato come opposizione al decreto, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bari.
3. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il provvedimento di revoca ex officio del decreto di ammissione (revoca che costituisce espressione del potere di autotutela della P.A.) non è ammesso il ricorso per saltum in Cassazione bensì il reclamo davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento. Il ricorso per cassazione è invece ammesso quando la revoca sia avvenuta a seguito di richiesta dell'ufficio finanziario (cfr. Sez. 4, ordinanza n. 51536 del 04/10/2018, Rv. 274495:
«Avverso il provvedimento di revoca "ex officio" del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è ammesso il ricorso per cassazione - mezzo, invece, esperibile quando la revoca sia avvenuta a seguito della richiesta dell'ufficio finanziario - ma esclusivamente reclamo al presidente dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca»; da ultimo Sez. 4, ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep. 31/01/2022, Rv. 282573: «Avverso il provvedimento di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto, con la conseguenza che il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere convertito in opposizione»).
Nel presente caso la revoca d'ufficio non è avvenuta su richiesta dell'amministrazione finanziaria (agenzia delle entrate, già intendenza di finanza). Pertanto, l'impugnazione deve essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 e gli atti devono essere trasmessi al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari per l'ulteriore corso. In Roma, così deciso il 14 giugno 2022 Il Consigliere estensor