Sentenza — n. 37197/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'Appello di Catanzaro ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di Sergio Gallia, con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, quale partecipe di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti legata alla locale ‘ndrangheta operante a Corigliano Calabro ed altri luoghi, con lo specifico ruolo di smistare la sostanza stupefacente marijuana verso i centri di stoccaggio siti in territori italiani. Il procedimento si era concluso con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 5 ottobre 2016, irrevocabile, di assoluzione per non aver commesso il fatto. La Corte di Appello ha ritenuto che Gallia non avesse dato causa alla detenzione con dolo e colpa grave e ha rilevato che la custodia cautelare non era stata computata ai fini della determinazione della misura di una pena, né era stata sofferta in relazione ad altro titolo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod. proc. pen, art. 657 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37197/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tali accertamenti sono stati completamente pretermessi, giacchè la Corte non ha in concreto verificato la eventuale sussitenza nel caso di specie della condizione ostativa alla riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., sia sotto il priofilo della fungibilità con un titolo derivante da un legittimo provvedimento definitivo, sia sotto il profilo della fungibilità con altro contemporaneo titolo cautelare.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di:GALLIA SERGIO nato a BISCEGLIE il 02/12/1983 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Catanzaro ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di Sergio Gallia, con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, quale partecipe di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti legata alla locale ‘ndrangheta operante a Corigliano Calabro ed altri luoghi, con lo specifico ruolo di smistare la sostanza stupefacente marijuana verso i centri di stoccaggio siti in territori italiani. Il procedimento si era concluso con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 5 ottobre 2016, irrevocabile, di assoluzione per non aver commesso il fatto. La Corte di Appello ha ritenuto che Gallia non avesse dato causa alla detenzione con dolo e colpa grave e ha rilevato che la custodia cautelare non era stata computata ai fini della determinazione della misura di una pena, né era stata sofferta in relazione ad altro titolo.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicaizone della legge penale con riferimento alla mancata verifica della fungibilità del periodo di custodia cautelare subita con la condanna definitiva per fatti connessi. Il ricorrente ha ricordato che nell'ambito della stessa operazione nella quale gli era stato contestato il reato associativo, Gallia era stato tratto in arresto nella flagranza di reato in relazione a due specifici episodi, relativi il primo al trasporto di 185 chilogrammi di marijuana (capo 3) e il secondo alla detenzione in concorso di 330 chilogrammi di sostanza stupefacente dello stesso tipo (capo 4); tali fatti risultavano accertati il 14 maggio 2013, data nella quale doveva, dunque, considerarsi interrotta la permanenza del reato associativo.
In ordine ai tali reati Gallia era stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Bari del 20 novembre 2014, sicchè la Corte della riparazione avrebbe dovuto verificare d'ufficio la compatibilità, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., del periodo di detenzione patito in esecuzione dell'ordinanza cautelare con la pena definitiva che lo stesso aveva riportato in relazioni ai reati connessi per i quali era stato condannato.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta insussitenza della colpa grave.
Il ricorrente rileva che le modalità di realizzazione dei reati relativi all'immagazzinamento e trasporto del complessivo quantitatvo di 515 chilogrammi di sostanza stupefacente proveniente dall'Albania erano indicative di una stabilità di relazioni fra Gallia ed il gruppo dei narcotrafficanti, interrotta solo per l'intervenuto arresto in flagranza. In particolare dalle indagini era emerso che Gallia veniva indicato dai correi con un nomignolo (occhi blu) ed era solito comunicare con gli altri sodali attraverso un blackberry a lui assegnato, con un linguiaggio convenzionale comune a tutti i soggetti coinvolti nell'operazione.
Il Procuratore ricorrente conclude, dunque, che le condotte monitorate, di per sé ritenute non sufficienti ai fini della partecipazione all'associazione, erano comunque connotate da dolo e colpa grave ed avevano creato un'apparenza di reato.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni Di Leo, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio.
4. Il difensore di Gallia ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando, da un lato, che in ordine ai delitti per i quali era stato arrestato in flagranza Gallia era stato condannato in via definitiva alla pena di anni due di reclusione condizionalmente sospesa e dall'altro che nella sua condotta non potevano ravvisarsi profili di colpa grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto in quanto sono fondati entrambi i motivi.
2. Con riferimento al primo motivo si ricorda che il diritto alla riparazione è escluso, ai sensi dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena, ovvero per il periodo di tempo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte in forza di altro titolo. Il diritto alla riparazione, dunque, è escluso: - quando la limitazione della libertà personale sia stata sofferta anche in virtù di altro titolo, in quanto si attua una piena compensazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa si sovrapponga temporalmente a quella espiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo (Sez. 4, n. 10682 del 26/01/2010, Savio, Rv. 246392); - quando la limitazione della libertà personale sia stata sofferta in virtù di altro titolo cautelare, sempre che tale ultimo titolo sia di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione alla quale si è chiesto l'indennizzo (Sez. 4, n. 4533 de127/10/2015, dep.2016, S., Rv. 265975).
La Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la condizione ostativa rappresentata dalla sottoposizione contestuale alla limitazione della libertà in forza di altro titolo definitivo, ovvero in forza di altro titolo cautelare, deve essere accertata dal giudice della riparazione anche ex officio. (Sez. 4 , n. 41307 del 02/10/2019, Min Econ. e Finanze, Rv. 27735). 2.1 Nel caso in esame nell'ordinanza impugnata la Corte di Appello ha dato atto in maniera apodittica che il ricorrente, nel periodo di interesse, non aveva titoli giustificativi della misura applicata.
Dagli atti risulta invece che Gallia in data 14.5.2013 era stato arrestato in flagranza in ordine a due distinti reati interenti il traffico di sostenza stupefacenti. La stessa Corte della riparazione nella motivazione dell'ordinanza precisa che Gallia in ordine ai reati scopo aveva già riportato condanna. La Corte avrebbe quindi dovuto verificare ex officio se, nel periodo di detenzione sofferta ingiustamente in ordine al reato per cui era stato assolto, Gallia era stato sottoposto a limitazione della libertà in forza di altro titolo definitivo, ovvero in forza di altro titolo cautelare.
Tali accertamenti sono stati completamente pretermessi, giacchè la Corte non ha in concreto verificato la eventuale sussitenza nel caso di specie della condizione ostativa alla riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., sia sotto il priofilo della fungibilità con un titolo derivante da un legittimo provvedimento definitivo, sia sotto il profilo della fungibilità con altro contemporaneo titolo cautelare.
3. Con riferimento al secondo motivo, in linea generale va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082).
Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez.
U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458).
Il comportamento ostativo all'insorgenza del diritto di che trattasi può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; Sez 4 n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218) e abbia intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (sez. 3 n. 39199 dell'01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397). 3.1 Nel caso all'esame, la Corte di Appello nell'ordinanza impugnata si è limitata ad osservare che Gallia era stato sottoposto a misura cautelare in ordine al reato associativo in ragione degli sporadici contatti che aveva 5 q2) tenuto, in occasione di due episodi di spaccio, con altri associati e che in sede di interrogatorio Gallia aveva spiegato di non avere avuto contezza di essersi mosso in un contesto associativo.
La Corte ha, infine, concluso che Gallia era stato assolto proprio perché non era stata raggiunta la prova della c.d. affectio socitatis. Si tratta di motivazione manifestamente carente, nella parte in cui sovrappone la valutazione sulla sussitenza di una condotta colposa o dolosa extraporocessuale causale rispetto alla instaurazione ed al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all'assoluzione. La Corte, proprio in ragione della completa autonomia dei due giudizi, avrebbe, invece, dovuto verificare, in primo luogo, se le frequentazioni del ricorrente, l'uso di un linguaggio convenzionale e gli elementi più in generale ricavabili dalle indagini effettuate potessero integrare una condotta gravemente colposa o dolosa ed, in secondo luogo. se tale condotta avesse creato un'apparenza di reato e fosse stata perciò causale o concausale rispetto alla applicazione della misura cautelare.
4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Catanzaro, che dovrà attenersi ai principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ord