Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 37181/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37181/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37181/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile AIELLO MARINELLA nato a CATANIA il 03/10/1963 nel procedimento a carico di: RIZZA FERNANDO nato a MODICA il 23/12/1963 avverso la sentenza del 21/06/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 590 cod. pen, art. 578 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37181/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Aiello Marinella, parte civile, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata annullata la pronuncia di condanna emessa nei confronti di Rizza Fernando dal giudice di pace di Catania, in ordine al delitto di cui all'art. 590 cod. pen. ed è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del Rizza perché il reato è estinto per prescrizione. 2.La ricorrente deduce violazione di legge, in quanto il giudice a quo ha dichiarato estinto il reato per prescrizione omettendo di pronunciarsi sul merito della regiudicanda ai fini delle statuizioni civili, pur in presenza di una parte civile costituita, in violazione dell'art. 578 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
restituzione del termine prescrizione della pena esecuzione della sentenza risarcimento del danno civile ripristino dello stato precedente azione civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 590 cod. pen
1.Aiello Marinella, parte civile, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata annullata la pronuncia di condanna emessa nei confronti di Rizza Fernando dal giudice di pace di Catania, in ordine al delitto di cui all'art. 590 cod. pen.
art. 578 cod. proc. pen
2.La ricorrente deduce violazione di legge, in quanto il giudice a quo ha dichiarato estinto il reato per prescrizione omettendo di pronunciarsi sul merito della regiudicanda ai fini delle statuizioni civili, pur in presenza di una parte civile costituita, in violazione dell'art. 578 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile AIELLO MARINELLA nato a CATANIA il 03/10/1963 nel procedimento a carico di: RIZZA FERNANDO nato a MODICA il 23/12/1963 avverso la sentenza del 21/06/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Aiello Marinella, parte civile, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata annullata la pronuncia di condanna emessa nei confronti di Rizza Fernando dal giudice di pace di Catania, in ordine al delitto di cui all'art. 590 cod. pen. ed è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del Rizza perché il reato è estinto per prescrizione. 2.La ricorrente deduce violazione di legge, in quanto il giudice a quo ha dichiarato estinto il reato per prescrizione omettendo di pronunciarsi sul merito della regiudicanda ai fini delle statuizioni civili, pur in presenza di una parte civile costituita, in violazione dell'art. 578 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto, con requisitoria scritta, ex art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020/20, annullamento con rinvio. La difesa Aiello ha depositato note difensive con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è fondato. A norma dell'art. 578 cod. proc. pen., infatti, allorchè sia stata pronunciata in primo grado condanna, anche generica, al risarcimento del danno, come nel caso di specie, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, è tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Non si comprende pertanto il significato dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui nel caso di specie non andava emessa "nessuna determinazione sulle statuizioni civili in ragione della maturata prescrizione del delitto ascritto all'imputato". Viceversa il Tribunale, in veste di giudice di appello avverso una decisione del giudice di pace, pur avendo dichiarato estinto il reato per prescrizione, avrebbe dovuto decidere sull'appello agli effetti delle statuizioni civili. L'omessa decisione in ordine a queste ultime determina pertanto la necessità di un pronunciamento rescindente.

5. La sentenza impugnata va dunque annullata, limitatamente all'omessa decisione in ordine alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ferma restando agli effetti penali la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello Così deciso in Roma, il