Ordinanza — n. 36799/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 21.10.2021v il Tribunale di Messina in composizione monocratica ha ritenuto Fileti Paolo responsabile del reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. )commesso in Messina 111.5.2019/ e per l'effetto lo ha condannato alla pena di mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali/ con sospensione condizionale della pena. La contestazione attiene al sinistro stradale verificatosi alle ore 12 e 10 allorché il Fileti alla guida della autovettura Toyota Yaris targata ER849EF, mentre cercava di effettuare una manovra di inversione di marcia, andava a collidere con il ciclomotore Piaggio Vespa tg. X8C5XT condotto da Mento Donnenico,che a seguito dell'impatto, riportava una lesione grave consistente in un trauma cranico con prognosi di giorni 90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 590 bis cod.pen; Ordinanza — n. 36799/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e)/ cod. proc. pen. relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n.26350 del 31/05/2007, Rv. 236860: Sez. 4, n. 1189 del 10.10.2018, Rv. 274834).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILETI PAOLO nato a MESSINA il 19/12/1970 avverso la sentenza del 21/10/2021 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21.10.2021v il Tribunale di Messina in composizione monocratica ha ritenuto Fileti Paolo responsabile del reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. )commesso in Messina 111.5.2019/ e per l'effetto lo ha condannato alla pena di mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali/ con sospensione condizionale della pena. La contestazione attiene al sinistro stradale verificatosi alle ore 12 e 10 allorché il Fileti alla guida della autovettura Toyota Yaris targata ER849EF, mentre cercava di effettuare una manovra di inversione di marcia, andava a collidere con il ciclomotore Piaggio Vespa tg. X8C5XT condotto da Mento Donnenico,che a seguito dell'impatto, riportava una lesione grave consistente in un trauma cranico con prognosi di giorni 90.
2. Avverso detta pronuncia ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un motivo di ricorso con cui si duole della violazione di legge per mancanza ed illogicità della motivazionei assumendo che la sentenza /1_9 -A impugnata non p13._. motivato adeguatamente in ordine alla gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa, affidandosi in via esclusiva alla prognosi dei sanitari.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il motivo di gravame si incentra su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità.
2. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e)/ cod. proc. pen. relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n.26350 del 31/05/2007, Rv. 236860: Sez. 4, n. 1189 del 10.10.2018, Rv. 274834).
3. Ne consegue, che il ricorso proposto va qualificato come appello e pertanto va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Messin