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Sentenza — n. 36794/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36794/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36794/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino che ha dichiarato Kostrzewa Katarzyna responsabile del reato di tentato furto aggravato (così riqualificata l'originaria imputazione di furto consumato), ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 624 cod. proc. pen, art. 624 c.p; Sentenza — n. 36794/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla circostanza aggravante della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione criminalità persistente pentito reiterate inosservanze della legge risarcimento alle vittime di reati attività criminosa

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore di fiducia della imputata lamentando violazione dell'art. 99 cod. pen., nonché omessa motivazione sul punto.
art. 624 cod. proc. pen
Visto l'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata.
art. 624 c.p
Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KOSTRZEWA KATARZYNA nato il 25/08/1980 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo /C il4".in 411."C "14:. 1434' "1 "4.- 121414' •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino che ha dichiarato Kostrzewa Katarzyna responsabile del reato di tentato furto aggravato (così riqualificata l'originaria imputazione di furto consumato), ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore di fiducia della imputata lamentando violazione dell'art. 99 cod. pen., nonché omessa motivazione sul punto. La Corte di appello non si è uniformata alla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 5859/2011 e n. 35738/2010) secondo cui, con riguardo alla recidiva facoltativa, il giudice è onerato di una specifica motivazione che verifichi, oltre al mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di maggiore pericolosità. In particolare, la Corte territoriale non ha preso in considerazione l'epoca risalente di commissione dei precedenti e non ha tenuto conto delle condizioni sociali e lavorative dell'imputata, la quale da tempo si dedica ad attività lavorativa lecita presso una birreria, e dell'avvenuto risarcimento del danno.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio sul punto.

4. Il ricorso è fondato. La Corte di appello si è, infatti, limitata ad una motivazione succinta e tautologica, ritenendo sussistente l'aggravante della recidiva in relazione ai precedenti penali specifici che ne costituiscono l'ovvio presupposto, senza nulla aggiungere circa la persistenza dell'indole delinquenziale dell'imputata, espressamente contestata dal difensore sul rilievo dell'inserimento della stessa in ambito lavorativo. Non appare, dunque, motivata la ritenuta «ennesima estrinsecazione della capacità criminale» dell'imputata attraverso la condotta in contestazione.

5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla circostanza aggravante della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estens