Sentenza — n. 36790/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessandria nei confronti di Ricci Alexander per aver escluso le contestate aggravanti e rideterminato, in conseguenza, la pena inflitta, ha confermato la responsabilità del predetto in ordine al reato di furto di un palmare di proprietà di Poste Italiane che l'addetta alla distribuzione, Petra Maria Cristina, aveva lasciato incustodito all'interno dell'autovettura dì servizio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 102 c.p; Sentenza — n. 36790/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessandria nei confronti di Ricci Alexander per aver escluso le contestate aggravanti e rideterminato, in conseguenza, la pena inflitta, ha confermato la responsabilità del predetto in ordine al reato di furto di un palmare di proprietà di Poste Italiane che l'addetta alla distribuzione, Petra Maria Cristina, aveva lasciato incustodito all'interno dell'autovettura dì servizio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RICCI ALEXANDER nato a VALENZA il 07/12/1975 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, pb4Jacarredasecolaiete:nzba Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. gdilcci±x~ E' presente l'avvocato MALABAILA CLAUDIA del foro di Asti in sostituzione dell'avvocato CARANZANO ROBERTO in difesa di RICCI ALEXANDER. Il difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p., illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessandria nei confronti di Ricci Alexander per aver escluso le contestate aggravanti e rideterminato, in conseguenza, la pena inflitta, ha confermato la responsabilità del predetto in ordine al reato di furto di un palmare di proprietà di Poste Italiane che l'addetta alla distribuzione, Petra Maria Cristina, aveva lasciato incustodito all'interno dell'autovettura dì servizio.
2. Avverso la sentenza di appello e tutte le ordinanze comunque pronunciate nel procedimento ricorre il difensore dell'imputato che, con unico motivo, censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La motivazione è assente in quanto meramente ripetitiva della sentenza di primo grado. Essa non illustra gli elementi di fatto per i quali ha ritenuto "improbabile" la diversa ricostruzione offerta dall'imputato, secondo cui un altro soggetto avrebbe preso il palmare per poi abbandonarlo sul posto dove il Ricci lo avrebbe successivamente trovato e riconsegnato. La Corte di appello ha altresì errato nel ritenere sussistente, senza motivarla, la recidiva reiterata del prevenuto, così impedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
3. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla doglianza riguardante l'affermazione di responsabilità, deve rilevarsi che il ricorrente ripropone analogo motivo già respinto dal giudice di appello. Questi aveva dato atto che la Petra aveva sorpreso iI Ricci all'interno dell'autovettura da cui era stato sottratto il palmare, rilevando altresì la non verosimiglianza della tesi difensiva meramente ipotizzata e priva di qualsiasi riscontro. Parimenti inammissibile è la doglianza sulla recidiva reiterata, perché non oggetto di motivo di appello.
5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere