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Sentenza — n. 36789/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for repeating lower court arguments without new legal grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36789/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the arguments repeated those already rejected by the Court of Appeal. The appellant claimed the lower court failed to properly weigh mitigating factors against aggravating circumstances regarding a theft conviction. The court ruled that since the first instance judgment was fully reasoned and the appellant offered no critical engagement with those reasons, the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: Appeals that merely reproduce arguments already exhaustively addressed by the court of first instance without presenting new grounds or critical analysis are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments theft conviction mitigating circumstances aggravating factors Court of Cassazione procedural dismissal circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.: la Corte territoriale non ha illustrato quale fosse il valore intrinseco della cosa, gli effetti pregiudizievoli che la persona offesa aveva subito anche in raffronto al particolare esercizio commerciale.
Art. 69 cod. pen.
Erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze in termini di mera equivalenza.
art. 69 cod. pen
Erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli Giulio
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano e altro
Premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano e altro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIODI MARCO nato a NAPOLI il 28/04/1982 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo gt.t (.4 14,* C.,140 Sr: CL- Ce CL' 0"Cs'G CA"~".• 1".n>1":. it.(4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di Chiodi Marco quale responsabile del reato di concorso in furto pluriaggravato avente ad oggetto due camicie del valore di euro 270 che si trovavano esposte all'esterno dell'esercizio commerciale denominato Boutique "L'Ancora", sottraendole al titolare, Anastasio Giuseppe, che ivi le deteneva per la vendita. Con le aggravanti di aver commesso il fatto con destrezza e su cose esposte per necessità alla pubblica fede (Portofino, 07/07/2015).

2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore che solleva due motivi con cui deduce: 2.1. Mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.: la Corte territoriale non ha illustrato quale fosse il valore intrinseco della cosa, gli effetti pregiudizievoli che la persona offesa aveva subito anche in raffronto al particolare esercizio commerciale. 2.2. Erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze in termini di mera equivalenza. Sul diniego di un giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, la motivazione offerta dalla Corte di appello è solo apparente perché non prende in considerazione tutti i rilievi difensivi; tra questi, in particolare, il fatto che l'imputato abbia provveduto al risarcimento integrale del danno e alla spontanea ammissione del reato poco dopo la sua consumazione.

I Giudici dell'appello non avrebbero dovuto fare riferimento alla mera circostanza che il Chiodi abbia commesso un altro furto successivamente a quello oggetto del presente procedimento.

3. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile. Le censure in cui si articola riproducono argomenti già prospettati nell'atto di appello cui la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, rispetto alle quali il ricorrente non ha svolto alcun confronto critico (cfr., per la inammissibilità del ricorso in quanto genericamente riproduttivo delle doglianze spese in appello, ex multis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli Giulio, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

Quanto al primo motivo, giova premettere che, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., il giudizio sulla entità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae alle censure della Corte di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici. Nel caso di specie, il Collegio osserva che vi è adeguata e congrua motivazione, priva di vizi logici o giuridici, atteso che la Corte di appello ha affermato che «il valore economico del bene sottratto, che tiene conto del valore intrinseco del bene e dei costi connessi alla messa in vendita, non giustifica... il riconoscimento dell'attenuante richiesta, non potendosi ritenere tale valore irrisorio e ciò a prescindere dalla capacità economica della persona offesa e dal fatto che il valore sia stato successivamente risarcito».

Manifestamente infondato, oltre che ripetitivo, si appalesa altresì il secondo motivo di ricorso, relativo al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano e altro, Rv. 268473), nel caso in esame la Corte di merito ha escluso l'invocata prevalenza delle riconosciute attenuanti, evidenziando la commissione, da parte del prevenuto, di un successivo reato di furto aggravato (in data 09/09/2016 - condanna con sentenza irrevocabile il 03/11/2016), congruamente stimata sintomatica «di una capacità a delinquere non occasionale che, avuto riguardo agli elementi negativi della condotta già evidenziati dal primo giudice (lo stratagemma di far distrarre la persona offesa dalla complice...) non giustifica il più benevolo bilanciamento richiesto», considerando, inoltre, che, a fronte di un furto pluriaggravato, è stata comminata all'imputato una pena base detentiva nel minimo edittale.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm