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Sentenza — n. 36787/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36787/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36787/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Patti ha rigettato l'appello, proposto ai fini civili, da Trifilò Cesare, confermando la sentenza con cui il Giudice di pace di Patti ha assolto, per non avere commesso il fatto, Rao Grazia dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. Questa era stata chiamata a rispondere dell'anzidetto reato perché, dopo avere invaso la corsia opposta con una inversione ad "U", tamponava il motociclo condotto dal Trifilò che percorreva la S.S. 113, direzione Messina-Palermo, centro abitato Falcone, cagionandogli lesioni personali consistite in "frattura C4-05, contusione escoriata ginocchio e piede sx, contusione spalla sx ", giudicate guaribili in giorni 30 (in Falcone, il 26/06/2013).

Regesto Legislator

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art. 590 cod. pen, artt. 590 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36787/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 590 cod. pen. Questa era stata chiamata a rispondere dell'anzidetto reato perché, dopo avere invaso la corsia opposta con una inversione ad "U", tamponava il motociclo condotto dal Trifilò che percorreva la S.S. 113, direzione Messina-Palermo, centro abitato Falcone, cagionandogli lesioni personali consistite in "frattura C4-05, contusione escoriata ginocchio e piede sx, contusione spalla sx ", giudicate guaribili in giorni 30 (in Falcone, il 26/06/2013).

Parole chiave

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incidente stradale trauma da colpo di frusta vittima di infortunio lesione vertebrale assicurazione casco sorpasso pericoloso

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod. pen
Il Tribunale di Patti ha rigettato l'appello, proposto ai fini civili, da Trifilò Cesare, confermando la sentenza con cui il Giudice di pace di Patti ha assolto, per non avere commesso il fatto, Rao Grazia dal reato di cui all'art. 590 cod. pen.
artt. 590 cod. pen
Violazione degli artt. 590 cod. pen., 154 cod.
art. 606 cod. proc. pen
a), b) e c) del citato art. 606 cod. proc. pen., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione.6.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TRIFILO' CESARE nato a FALCONE il 08/03/1962 nel procedimento a carico di: RAO GRAZIA nato a MAZZARRA' SANT'ANDREA il 04/03/1959 avverso la sentenza del 21/07/2021 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato CUSIMANO FRANCESCO del Foro di ROMA che depositando nomina a sostituto processuale dell'avv. CALDERONE TOMMASO del foro di BARCELLONA POZZO DI GOTTO difensore di TRIFILO' CESARE insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Patti ha rigettato l'appello, proposto ai fini civili, da Trifilò Cesare, confermando la sentenza con cui il Giudice di pace di Patti ha assolto, per non avere commesso il fatto, Rao Grazia dal reato di cui all'art. 590 cod. pen.

2. Questa era stata chiamata a rispondere dell'anzidetto reato perché, dopo avere invaso la corsia opposta con una inversione ad "U", tamponava il motociclo condotto dal Trifilò che percorreva la S.S. 113, direzione Messina-Palermo, centro abitato Falcone, cagionandogli lesioni personali consistite in "frattura C4-05, contusione escoriata ginocchio e piede sx, contusione spalla sx ", giudicate guaribili in giorni 30 (in Falcone, il 26/06/2013).

3. Avverso la sentenza di appello ricorre, ai fini della responsabilità civile, il difensore della parte civile/che solleva tre motivi con cui deduce: 3.1. Violazione degli artt. 590 cod. pen., 154 cod. strada, 192 cod. proc. pen.: i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che la Rao non avesse violato le norme del codice della strada, pur avendo ella effettuato un'inversione ad U in un tratto di strada in cui vi era una linea continua di mezzeria. Lo stesso perito aveva concluso come fossero ravvisabili "possibili profili di responsabilità a carico dell'imputata". 3.2.

Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo agli artt. 590 cod. pen. e 154 cod. strada. Non sono state tenute in considerazione le doglianze contenute nell'atto di appello quanto alla violazione, da parte dell'imputata, dell'anzidetta norma del codice della strada. Appare, poi, manifestamente illogica la sentenza impugnata laddove, pur dando atto delle conclusioni cui era pervenuto il perito, confermava l'assoluzione disposta dal primo giudice. 3.3. Omessa motivazione con riguardo agli artt. 590 cod. pen. e 154 cod. strada, non avendo il Tribunale tenuto in considerazione la consulenza di parte.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Invero, tutte le censure sollevate dal ricorrente si risolvono in vizi della motivazione, in quanto tali inammissibili, atteso che, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 cod. proc. pen., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione.6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente per pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2022 Il Consiglie