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Sentenza — n. 36079/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36079/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36079/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: CHELNOKOVA TATIANA MIKHAILNOVA nato il 24/02/1967 avverso la sentenza del 15/03/2022 del GIP TRIBUNALE di LANCIANOsvolta la relazione 'dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Vincenzo SENATORE, il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla mancata applicazione della sanzione accessoria, disponendo - ai sensi dell'art. 620 lettera I) cpp - la revoca della patente di guida nei confronti dell'imputato. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Lanciano ha applicato su richiesta a CHELNOKOVA Tatiana Mikhailnova, imputata del reato p. e p. dall'art. 186, commi 2 e 2-bis, codice strada, commesso in Lanciano il 7/12/2020, una pena sospesa, disponendo la confisca del veicolo.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36079/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto Vincenzo SENATORE, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto disporsi l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla mancata applicazione della sanzione accessoria e - ai sensi dell'art 620 lettera I) cpp - la revoca della patente di guida nei confronti dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è intanto ammissibile, nonostante i limiti imposti dall'art. 448 comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1 comma 51 della legge n. 103 del 2017 e ratione temporis applicabile al caso di specie.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata esame d'idoneità alla guida violazione semplice della LCStr abbandono del procedimento per infrazione stradale corsa di controllo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: CHELNOKOVA TATIANA MIKHAILNOVA nato il 24/02/1967 avverso la sentenza del 15/03/2022 del GIP TRIBUNALE di LANCIANOsvolta la relazione 'dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Vincenzo SENATORE, il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla mancata applicazione della sanzione accessoria, disponendo - ai sensi dell'art. 620 lettera I) cpp - la revoca della patente di guida nei confronti dell'imputato. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Lanciano ha applicato su richiesta a CHELNOKOVA Tatiana Mikhailnova, imputata del reato p. e p. dall'art. 186, commi 2 e 2-bis, codice strada, commesso in Lanciano il 7/12/2020, una pena sospesa, disponendo la confisca del veicolo.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale per non avere il Tribunale disposto in merito alla pena accessoria della revoca della patente di guida, obbligatoria nell'ipotesi di specie.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto Vincenzo SENATORE, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto disporsi l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla mancata applicazione della sanzione accessoria e - ai sensi dell'art 620 lettera I) cpp - la revoca della patente di guida nei confronti dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è intanto ammissibile, nonostante i limiti imposti dall'art. 448 comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1 comma 51 della legge n. 103 del 2017 e ratione temporis applicabile al caso di specie.

Infatti, tale deve considerarsi il ricorso avverso sentenza di "patteggiamento", con il quale si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzaní, Rv. 279349). Se è vero che la novella ha limitato la proponibilità dell'impugnazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione (la sanzione amministrativa accessoria, per l'appunto), che presenta carattere autonomo, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (sez. 4, n. 29179 del 23/5/2018, P., Rv. 273091).

2. Il ricorso va accolto. La revoca della patente di guida è imposta, infatti, dalla norma di cui all'art. 186, comma 2- bis, codice strada, cosicché la sentenza va annullata senza rinvio in punto omessa statuizione sulla revoca della patente di guida, statuizione che può essere assunta da questa Corte di legittimità, in assenza di profili di valutazione discrezionale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, revoca che dispone. Deciso il 21 settembre 2022. Il Consigliere estensore