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Sentenza — n. 36076/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36076/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36076/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di Giuseppe Esposito, con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale nel quale gli erano stati contestati il reato di omicidio in concorso con altre persone aggravato dal metodo mafioso e i connessi reati di detenzione e porto illegale di armi. In primo grado, con sentenza del 5 luglio 2011, Esposito era stato condannato in ordine ai tutti i reati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi. In secondo grado, con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 10 febbraio 2014, irrevocabile il 6 giugno 2016, Esposito era stato assolto dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36076/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082).

Parole chiave

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indennizzo per detenzione ingiustificata impunità risarcimento alle vittime di reati sospensione di pena ritardo ingiustificato dell'azione penale esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
La Corte d'Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 14/02/1959 avverso l'ordinanza del 26/04/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di Giuseppe Esposito, con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale nel quale gli erano stati contestati il reato di omicidio in concorso con altre persone aggravato dal metodo mafioso e i connessi reati di detenzione e porto illegale di armi. In primo grado, con sentenza del 5 luglio 2011, Esposito era stato condannato in ordine ai tutti i reati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi. In secondo grado, con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 10 febbraio 2014, irrevocabile il 6 giugno 2016, Esposito era stato assolto dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso Esposito, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una condotta colposa causale rispetto alla detenzione. La Corte di Appello avrebbe ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nelle frequentazioni dell'Esposito con soggetti appartenenti ad associazioni camorristiche, senza tuttavia spiegare le ragioni per cui tali frequentazioni sarebbero state in rapporto, quanto meno, di concausalità rispetto all'adozione del provvedimento restrittivo.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore di Esposito in data 5 settembre 2022 ha depositato memoria di replica con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo che la corte della riparazione non aveva motivato in ordine alla rilevanza causale delle frequentazioni e della presunta condotta connivente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr.

Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). 2.2 Per quanto di interesse in relazione all'oggetto del presente ricorso, la Corte di legittimità, in merito al comportamento extraprocessuale, ha in più occasioni affermato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Denaro, Rv. 282565;

Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). La colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, • detto atteggiamento:

1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;

2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;

3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 3 , n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970).

3. Nel caso all'esame, la Corte della riparazione ha fatto buon governo dei principi sopra esposti. In ossequio al principio della piena autonomia del giudizio della riparazione rispetto a quello di merito e della differenze dei parametri di valutazione su cui i due giudizi si fondano, i giudici hanno rilevato che l'assoluzione dell'imputato dal delitto di omicidio era stata fondata sulla insufficiente precisione delle dichiarazioni del collaborante Paolo Di Grazia da cui non era stato possibile dedurre il concreto ruolo svolto da Esposito ed in particolare il suo intervento o meno al fine di affidare agli acerrani il compito di partecipare all'esecuzione dell'omicidio di Salvatore Gaglione.

Tuttavia- hanno osservato i giudici- le dichiarazioni dei collaboratori nel loro complesso (ovvero quelle dello stesso Paolo Di Grazia, di Riccardo Di Grazia e di Giovanni Messina, i quali avevano dato atto della presenza di Esposito nel corso di varie riunioni in cui si era fatto riferimento alla volontà di uccidere Gaglione, e quelle di Fortunato Falcone, il quale che aveva riferito della contiguità di Esposito con il clan Sarno), non smentite sul punto, erano state concordi nel delineare le frequentazioni di Esposito con membri di varie associazioni camorristiche ed anche con i coimputati, alcuni dei quali condannati per lo stesso reato di omicidio, e nell'indicare Esposito quanto meno come connivente rispetto all'omicidio.

La Corte della riparazione ha, quindi, ritenuto che i contatti con soggetti coinvolti nell'indagine e la consapevolezza in capo a Esposito delle attività illecite messe in atto, se pure non erano stati ritenuti sufficienti ai fini della affermazione della penale responsabilità, avevano, tuttavia, contribuito a creare apparenza di reità nella fase genetica ed avevano pertanto esplicato efficacia causale rispetto all'adozione del provvedimento restrittivo. Con riferimento specifico alla condotta connivente i giudici hanno ritenuto che la presenza di Esposito nel corso della riunione in cui era stata espressa la volontà omicidiaria, se non attuata la vera e propria pianificazione del delitto, fosse condotta caratterizzata da grave colpa, per non avere Esposito valutato gli effetti di rafforzamento che la sua presenza poteva aveva determinato nel soggetto autore materiale.

La connivenza, così come le frequentazioni, secondo i giudici erano state interpretate nella fase investigativa come concorso nel reato, proprio perché colposamente Esposito aveva creato un'apparenza di reità. 3.1 A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati richiamati e non illogico, in cui sono evidenziati sia il comportamento colposo, sia l'incidenza di tale comportamento nella fase genetica dell'adozione della misura, le censure del ricorrente si limitano a richiamare il principio per cui la condotta ostativa deve avere avuto efficacia sinergica rispetto alla restrizione e non tengono conto delle puntuali ragioni per cui, nel caso di specie, tale efficacia è stata ravvista. 4.AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il